L.R. Basilicata 14/2008
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18.12.2007, n. 24: Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 14/2008 modifica e integra la L.R. n. 24/2007 su assegnazione, gestione e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, correggendo varie disposizioni procedurali ed economiche e introducendo limiti temporali per alcune misure sui locali e sui piani di vendita. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Basilicata.
Modifiche alla disciplina regionale lucana sugli alloggi ERP e canoni di locazione
Modifiche alla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Basilicata
La legge regionale Basilicata 1 luglio 2008, n. 14 interviene in modo puntuale sulla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, che disciplina assegnazione, gestione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento corregge e integra vari profili applicativi della disciplina regionale, con effetti immediati dalla sua pubblicazione.
Ambito delle modifiche e coordinamento normativo
L’intervento legislativo riguarda numerose disposizioni della L.R. n. 24/2007, con rettifiche di rinvii normativi, precisazioni terminologiche e integrazioni sostanziali. Le modifiche incidono sulla formazione delle graduatorie, sulla composizione delle commissioni, sulle verifiche dei requisiti, sugli obblighi degli assegnatari, sulla determinazione di alcuni importi e sulle regole relative ai locali non abitativi e ai piani di vendita degli alloggi pubblici.
Graduatorie, assegnazioni e verifiche dei requisiti
La legge introduce precisazioni sulla gestione delle graduatorie e sulla verifica delle condizioni soggettive e oggettive.
- Nei procedimenti comunali è specificato che, in assenza di graduatoria definitiva vigente riferita a un bando generale, i Comuni possono operare secondo quanto previsto dalla norma modificata.
- La verifica della condizione soggettiva relativa al punto a1) del terzo comma dell’art. 8 deve essere effettuata con riferimento ai limiti delle classi di reddito pro-capite vigenti alla data dell’assegnazione.
- Nei controlli successivi all’assegnazione, la verifica delle condizioni soggettive o oggettive deve riferirsi a quelle indicate nel bando di concorso che ha originato la graduatoria.
- In un ulteriore punto viene corretta la disciplina dei rinvii interni, ma senza introdurre un nuovo regime sostanziale autonomo.
Commissioni e procedimenti amministrativi
Viene precisato che ciascun componente o il presidente può essere designato per una sola commissione. La modifica mira a evitare cumuli di incarichi nella composizione degli organi collegiali previsti dalla disciplina regionale.
Canoni di locazione e parametri economici
La legge interviene su alcuni aspetti economici della disciplina ERP.
- In un rinvio normativo viene corretto il riferimento al D.P.R. anziché alla legge nazionale richiamata nel testo originario.
- In materia di detrazioni e calcolo del reddito, viene soppressa una frase relativa al momento in cui effettuare la detrazione per figli a carico o altri componenti del nucleo familiare.
- Un importo è aggiornato da 414,00 euro a 473,93 euro.
- Per alcune tariffe relative ai locali disciplinati dall’art. 28, agli importi di 6,00 euro si aggiungono anche 7,00 euro, con effetto sulle condizioni economiche previste dalla norma.
- In un passaggio relativo al computo dei redditi o degli oneri, viene chiarito il riferimento agli importi in capo agli interessati.
Nucleo familiare, responsabilità e obbligazioni verso l’ente gestore
La legge rafforza la posizione dell’ente gestore prevedendo che i componenti del nucleo familiare siano obbligati in solido con l’assegnatario per quanto dovuto all’ente gestore in relazione alla conduzione dell’alloggio assegnato. Ciò amplia la responsabilità patrimoniale dei conviventi rispetto agli obblighi derivanti dall’assegnazione.
Locali ad uso diverso dall’abitazione e destinazione dei beni
Per i locali non destinati ad abitazione, la legge impone una significativa revisione delle assegnazioni in essere.
- Fatte salve le scadenze contrattuali già vigenti, entro un anno dall’entrata in vigore della legge gli enti gestori devono dare disdetta delle assegnazioni in essere a soggetti diversi da associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali ed enti senza fine di lucro.
- I nuovi affidamenti devono avvenire esclusivamente mediante avviso pubblico.
- Alla procedura possono partecipare solo le associazioni e gli enti senza scopo di lucro sopra indicati.
- In un termine specifico del comma modificato, il riferimento temporale è fissato al 31 dicembre 2008.
Riparto e disciplina finanziaria
La legge modifica alcuni riferimenti al riparto di risorse e alla disciplina finanziaria regionale, aggiornando anche alcuni rinvii interni. Viene inoltre rettificata la percentuale del 15% sostituendola con il 25%, con impatto sulla misura prevista dalla norma richiamata. Altri interventi sono di coordinamento terminologico e non alterano da soli la struttura generale del sistema.
Vendita degli alloggi e piani di alienazione
Sono introdotte precisazioni importanti in materia di vendita degli alloggi e di estinzione di rapporti finanziari connessi alla normativa sulla dismissione del patrimonio pubblico.
- Vengono aggiornati i riferimenti normativi relativi alle leggi richiamate.
- Nei piani di vendita, il proprietario dell’alloggio è menzionato insieme al proprietario di locale adibito a uso diverso dall’abitazione.
- L’importo da considerare ai fini della richiesta di estinzione va rivalutato alla data della richiesta stessa.
- Le Ater possono proporre ulteriori piani di vendita anche oltre il termine indicato dalla disciplina originaria solo se finalizzati all’eliminazione dei condomini misti e se vi sia la manifestazione di propensione all’acquisto da parte di tutti i restanti assegnatari di alloggi pubblici ubicati in ciascun condominio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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