Circolare numero 216 del 8-9-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in base alla legge 9 giugno 1991, n. 166, lo scambio di informazioni e dati tra le amministrazioni indicate dalla norma non integra violazione del segreto d'ufficio se finalizzato alla verifica degli obblighi contributivi e fiscali. Viene richiamata la necessità di convenzioni per disciplinare l'accesso automatizzato ai dati e i criteri di autorizzazione individuale, a tutela dei sistemi di sicurezza. Per il resto, la riservatezza dei dati contributivi personali resta ferma verso soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge: i dati dei singoli assicurati e pensionati possono essere forniti solo all'interessato, al delegato o a chi ne abbia diritto. La circolare sostituisce, per la parte contributiva e limitatamente allo scambio tra amministrazioni, precedenti istruzioni interne, ribadendo le responsabilità del personale e dei dirigenti anche in relazione alla vigilanza.
Scambio di informazioni tra amministrazioni e tutela della riservatezza dei dati contributivi
Scambio di informazioni tra amministrazioni e tutela dei dati contributivi
La circolare interviene sull'impatto della legge 9 giugno 1991, n. 166, che ha convertito il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, in materia di scambio di dati tra amministrazioni pubbliche e riservatezza delle informazioni contributive. L'obiettivo è conciliare le esigenze di contrasto all'evasione con la tutela degli archivi dell'Istituto e dei dati personali degli assicurati e pensionati.
Ambito di applicazione della nuova disciplina
La legge richiamata stabilisce che non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni e dati tra le amministrazioni indicate dalla norma, purché tale scambio sia finalizzato alla verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti obbligati al versamento dei contributi e al rispetto degli obblighi fiscali. La circolare sottolinea che si tratta di una disciplina orientata a specifici obiettivi anti evasione contributiva.
Convenzioni per l'accesso ai dati e sicurezza degli archivi
Il comma 12 dell'art. 3 della legge prevede la stipula di convenzioni tra enti e organismi per regolare la disponibilità, tramite sistemi automatizzati, dei dati presenti nei rispettivi archivi. Tali convenzioni devono disciplinare anche i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali all'accesso, con l'esplicita finalità di non compromettere i sistemi di sicurezza già operanti presso ciascuna amministrazione.
Effetti sulle precedenti istruzioni interne
Per salvaguardare la conservazione dei dati e le misure di sicurezza degli archivi, l'Istituto aveva già emanato le circolari n. 53 del 23 febbraio 1991 e n. 251 del 29 novembre 1989, quest'ultima in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 990 del 5 ottobre 1989. La circolare chiarisce che, per la parte relativa agli aspetti contributivi e limitatamente allo scambio di informazioni tra le amministrazioni indicate dalla legge, tali precedenti disposizioni devono ritenersi sostituite dalla nuova disciplina legislativa.
Permanenza della riservatezza verso soggetti non legittimati
La circolare ribadisce tuttavia che la riservatezza dei dati contributivi personali permane nei confronti di soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge, richiamando l'art. 54 della legge n. 88 del 9 marzo 1989. In particolare, i dati individuali relativi alla persona fisica che intrattiene rapporti con l'Istituto, sia essa assicurato o pensionato, possono essere comunicati soltanto:
- all'interessato;
- a chi sia da lui legalmente delegato;
- a chi ne abbia diritto ai sensi di legge.
Divieto di divulgazione a terzi e a soggetti esterni
La circolare precisa inoltre che i dati individuali relativi a determinate categorie di assicurati o pensionati, come ad esempio i titolari di assegno di invalidità, non possono essere forniti ad alcuno. Il divieto è rafforzato con specifico riferimento ai soggetti esterni che, per l'attività svolta, potrebbero utilizzare le informazioni per svolgere attività concorrenziale nei confronti di altri operatori.
Responsabilità organizzative e vigilanza
Infine, i dirigenti centrali e periferici sono invitati a richiamare tutto il personale sulle responsabilità individuali connesse non solo alla violazione dei principi di riservatezza, ma anche a eventuali carenze di vigilanza. La circolare attribuisce quindi rilievo sia alla corretta gestione del dato sia alla vigilanza organizzativa sulla sua circolazione.
Punti principali
Base normativa e finalità antievasione
La circolare richiama la legge 9 giugno 1991, n. 166, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103. La norma stabilisce che lo scambio di informazioni e dati tra le amministrazioni indicate non costituisce violazione del segreto d'ufficio quando è finalizzato alla verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti agli obblighi contributivi e fiscali, con finalità esplicitamente anti evasione contributiva.
Convenzioni e accesso automatizzato ai dati
Il comma 12 dell'art. 3 prevede la stipula di convenzioni tra enti e organismi per regolare la disponibilità, mediante sistemi automatizzati, dei dati contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni devono anche definire i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali all'accesso, così da non compromettere i sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione.
Rapporto con precedenti circolari e disciplina sostituita
Per tutelare la conservazione e le misure di sicurezza degli archivi dell'Istituto, erano già state emanate le circolari n. 53 del 23 febbraio 1991 e n. 251 del 29 novembre 1989, quest'ultima attuativa della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 990 del 5 ottobre 1989. La circolare chiarisce che tali istruzioni sono ora sostituite, per la parte relativa agli aspetti contributivi e limitatamente allo scambio di informazioni tra le amministrazioni indicate dalla legge, dalla nuova disposizione legislativa.
Persistenza della riservatezza verso soggetti terzi
Resta ferma la riservatezza dei dati contributivi personali nei confronti di soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma, in coerenza con l'art. 54 della legge n. 88 del 9 marzo 1989. La circolare ribadisce che i dati individuali relativi alla persona fisica che intrattiene rapporti con l'Istituto, sia essa assicurato o pensionato, possono essere comunicati solo all'interessato, a chi sia legalmente delegato o a chi ne abbia diritto ai sensi di legge.
Divieto di comunicazione di dati a categorie di soggetti esterni
È precisato che i dati individuali relativi a soggetti appartenenti a determinate categorie di assicurati o pensionati, come ad esempio i titolari di assegno di invalidità, non possono essere forniti a terzi. Il divieto vale in particolare per soggetti esterni che, per l'attività svolta, potrebbero utilizzare tali informazioni per fini concorrenziali nei confronti di altri operatori.
Responsabilità del personale e vigilanza
I dirigenti centrali e periferici sono invitati a richiamare l'attenzione di tutto il personale sulla sussistenza di responsabilità individuali non solo per eventuali violazioni dei principi di riservatezza, ma anche per eventuali carenze di vigilanza nella gestione e divulgazione dei dati.
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