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Provvedimento

Provvedimento del 01/12/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento proroga al 31 marzo 2017, in prima applicazione, il termine per esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e per la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi riferiti al periodo d’imposta 2017 e successivi. Introduce inoltre, per i soli dati delle fatture, la possibilità di correggere i dati già trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza trimestrale.

Modifiche ai provvedimenti del 28 ottobre 2016 su fatture e corrispettivi telematici

Modifiche ai provvedimenti del 28 ottobre 2016 su fatture e corrispettivi telematici

Il documento interviene sui provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016, entrambi adottati in attuazione del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le modifiche riguardano, in fase di prima applicazione, la tempistica per l’esercizio dell’opzione e, per le fatture, la possibilità di rettificare i dati già trasmessi.

Oggetto delle modifiche

Il provvedimento modifica due distinti atti dell’Agenzia:

  • il provvedimento n. 182070, relativo alla trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015;
  • il provvedimento n. 182017, relativo alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto.

Trasmissione telematica dei dati delle fatture

Per il provvedimento n. 182070 viene inserita una nuova previsione, secondo cui:

  • in fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.

Viene inoltre introdotta una regola di correzione dei dati trasmessi:

  • entro quindici giorni successivi al termine previsto per la trasmissione dei dati di ciascun trimestre, è consentita la modifica di dati già trasmessi relativi a fatture riferite al medesimo trimestre.

Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri

Per il provvedimento n. 182017 viene aggiunta una disposizione analoga sulla tempistica dell’opzione:

  • in fase di prima applicazione, per consentire la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.

Motivazioni dell’intervento

La motivazione del provvedimento evidenzia che i due atti del 28 ottobre 2016 avevano già definito:

  • le informazioni da trasmettere;
  • le regole e le soluzioni tecniche;
  • i termini per esercitare l’opzione e per effettuare la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni;
  • le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi;
  • le modalità di esercizio dell’opzione, i dati da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione;
  • le regole di approvazione di hardware e software per garantire sicurezza, autenticità, integrità e riservatezza dei dati.

Originariamente, l’opzione doveva essere esercitata esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, con autenticazione del soggetto passivo IVA o di un suo delegato, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione o memorizzazione.

Il provvedimento chiarisce che, per chi intendesse avvalersi del regime dal periodo d’imposta 2017, tale termine avrebbe richiesto la presentazione dell’opzione entro il 31 dicembre 2016. Tuttavia, al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari un adeguato approfondimento delle specifiche tecniche e una valutazione consapevole di una scelta vincolante per cinque anni, viene riconosciuta una finestra più ampia fino al 31 marzo 2017, in prima applicazione.

Riferimenti normativi richiamati

Sono richiamati, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67, comma 1, e 68, comma 1;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 9, comma 1, lettera g);
  • decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 nn. 182070 e 182017.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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