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Legge

L.R. Valle d'Aosta 23/2017

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 23/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua numerose discipline regionali in materia di personale, contratti pubblici, turismo, sanità, agricoltura, energia e altre materie. Introduce il lavoro agile, riforma varie attività ricettive e agro-turistiche, proroga termini e graduatorie, disciplina l’asportazione di materiali litoidi dagli alvei e prevede misure finanziarie e organizzative con decorrenza generale dal 1° gennaio 2018. Alcune norme hanno efficacia transitoria o riferita a termini già conclusi.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2018/2020 della Valle d'Aosta

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2018/2020

La legge regionale della Valle d'Aosta interviene in modo organico su personale, attività produttive, opere pubbliche, turismo, sanità, agricoltura e ulteriori materie connesse. La disciplina è in gran parte modificativa di leggi regionali previgenti e include anche misure transitorie, proroghe di termini e norme a efficacia limitata nel tempo.

Personale regionale e organizzazione amministrativa

La legge modifica la disciplina del personale regionale e del comparto unico. In materia di reclutamento, amplia le modalità di accesso per alcune procedure selettive e consente rapporti di lavoro a tempo determinato per progetti specifici finanziati con fondi europei, statali o camerali, con durata massima di tre anni.

Introduce inoltre nel testo della l.r. 22/2010 una disciplina del lavoro agile:

  • gli enti del comparto devono promuoverlo e diffonderne la conoscenza;
  • il lavoro agile è definito come prestazione resa senza vincoli rigidi di orario o luogo, anche con strumenti tecnologici;
  • il contratto individuale disciplina obiettivi, strumenti, tempi di riposo, disconnessione e potere direttivo;
  • il rapporto può essere a termine o a tempo indeterminato, con recesso per giustificato motivo e preavviso minimo di 30 giorni;
  • ogni ente definisce, nella programmazione triennale del fabbisogno, il numero massimo di progetti attivabili;
  • il contratto collettivo deve garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni in presenza;
  • sono previsti controllo datoriale nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e adeguata formazione del dipendente.

Per l’Avvocatura regionale, la legge ne ribadisce la posizione di autonomia e la diretta dipendenza dal Presidente della Regione, precisando la competenza generale alla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale. Il relativo regime economico è ricondotto entro il tetto del trattamento dei dirigenti di primo livello. L’efficacia di queste modifiche è differita alla prima ridefinizione dell’articolazione delle strutture regionali nella legislatura successiva a quella in corso all’entrata in vigore della legge.

È inoltre prevista l’attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di AREA VdA, nelle more della nuova nomina tramite selezione pubblica.

Servizi camerali e CELVA

In materia di servizi camerali, la Chambre valdôtaine viene espressamente abilitata a svolgere attività di risoluzione alternativa delle controversie, con compartecipazione regionale agli oneri. Viene anche ampliata la possibilità di istituire aziende speciali e di promuovere o partecipare a strutture e società di interesse per l’economia regionale, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Per il CELVA, la legge amplia il perimetro dell’assistenza riconducendovi anche il supporto alla negoziazione e alle relazioni sindacali per il personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali.

Urbanistica, pianificazione e opere pubbliche

La legge introduce alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale. In particolare:

  • è abrogata una disposizione dell’articolo 35 della l.r. 11/1998;
  • il Comune può autorizzare, con relazione tecnica asseverata, interventi di riparazione e, se necessario, ricostruzione di edifici e infrastrutture danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi, anche in deroga alle tipologie edilizie ammesse dal PRG, con ricostruzione entro il limite dei volumi preesistenti e anche su sedime diverso se più sicuro;
  • per gli eventi alluvionali di agosto 2017 a Ollomont, è prorogato il termine per l’adozione del testo preliminare della variante sostanziale al PRG.

Sul piano degli acquisti e dei contratti pubblici, la legge disciplina i buoni d’ordine elettronici per micro-acquisti di servizi e forniture di importo annuo pari o inferiore a 1.000 euro. Il buono d’ordine elettronico sostituisce il provvedimento a contrarre, deve indicare oggetto, importo, creditore, scadenza e vincolo di bilancio, ed è sottoscritto dal dirigente competente con visto di regolarità contabile.

Quanto al responsabile del procedimento nei contratti pubblici, la legge consente l’affidamento delle relative funzioni ai dipendenti di categoria D e C2, purché in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina statale.

La legge disciplina anche l’incentivazione dei dipendenti regionali per le funzioni tecniche, distinguendo tra attività svolte nel periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016 e quelle successive, riferite al fondo previsto dal d.lgs. 50/2016.

Per gli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, sostituisce il riferimento alla Giunta regionale con quello alla struttura competente per diversi adempimenti.

Sulle commissioni locali valanghe, rafforza il ruolo del CELVA nel supporto al funzionamento, prevedendo iniziative di ricerca documentale e formazione anche con esperti, e includendo tali attività tra quelle finanziabili dalla Regione.

Turismo e strutture ricettive alberghiere

La legge interviene in modo ampio sulla disciplina delle aziende alberghiere.

Per gli alberghi:

  • consente che i servizi di somministrazione di alimenti e bevande e il centro benessere siano gestiti da soggetto diverso dal gestore dell’attività ricettiva;
  • in caso di albergo diffuso, consente che l’utilizzo di unità abitative con destinazione temporanea non comporti mutamento di destinazione d’uso;
  • ridisegna la procedura della SCIA, che viene presentata allo sportello unico, il quale comunica la segnalazione alla struttura regionale competente e all’Office régional du tourisme;
  • la SCIA abilita anche la somministrazione agli ospiti, la fornitura di giornali e oggetti di uso corrente e l’installazione di attrezzature ricreative;
  • ogni variazione rilevante, compresa la cessazione, deve essere comunicata entro 30 giorni;
  • lo sportello unico verifica i requisiti entro 60 giorni e, in caso di esito negativo, adotta il diniego alla prosecuzione dell’attività;
  • la sospensione dell’attività è possibile da 30 giorni a 12 mesi, con comunicazione allo sportello unico; oltre i 12 mesi si determina la cessazione.

La legge introduce una disciplina delle tipologie di camere, definendo appartamento, junior suite e suite, e stabilendo anche i limiti massimi di posti letto per junior suite e suite.

Vengono inoltre innalzati al 30% alcuni limiti percentuali già previsti dalla l.r. 33/1984, e riviste le superfici minime delle camere e delle unità abitative, con regole specifiche per junior suite, suite e residenze turistico-alberghiere.

La distanza massima delle dipendenze dagli edifici principali sale a 100 metri percorribili a piedi. È inoltre ammesso il frazionamento della proprietà delle sole unità abitative di villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere e dipendenze, ma a condizione che la struttura resti destinata a uso turistico-ricettivo per l’intero anno e che la gestione sia unitaria. La violazione comporta sanzioni pecuniarie da 25.000 a 250.000 euro per unità abitativa, raddoppiate in caso di reiterazione.

Per la raccolta dati, gli esercenti devono comunicare entro il giorno 10 di ogni mese gli arrivi e le presenze del mese precedente all’Office régional.

La legge contiene anche un regime transitorio: le nuove regole sulle superfici e sui posti letto non si applicano alle residenze turistico-alberghiere e alle case/appartamenti per vacanze esistenti, se comportano una riduzione dei posti letto già autorizzati; per alcune unità con un solo posto letto già autorizzato è prevista una ulteriore esclusione.

Strutture ricettive extralberghiere

Per le strutture extralberghiere la legge ridefinisce il perimetro delle case per ferie, consentendo la permanenza di soggetti convenzionati appartenenti ad altri enti o organizzazioni.

Modifica anche la disciplina di:

  • case per ferie e ostelli, con sanzione per l’ospitalità di soggetti diversi da quelli consentiti;
  • bed & breakfast, per i quali la somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione è ammessa solo nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con possesso di un requisito professionale, o previa frequenza positiva di un corso specifico;
  • case e appartamenti per vacanze, con nuove regole sui requisiti minimi e sui posti letto;
  • obblighi statistici, che impongono la comunicazione mensile degli arrivi e delle presenze all’Office régional;
  • sanzioni, anche per l’inosservanza delle regole sulla manipolazione degli alimenti nei bed & breakfast.

Sono inoltre abrogate alcune previsioni obsolete sulla disciplina delle strutture extralberghiere.

Settore termale e interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali

Nel settore termale, viene estesa da tre a quattro anni la durata prevista per un termine della disciplina agevolativa e viene ritoccato il riferimento tecnico ai piani di preammortamento.

Negli interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali:

  • tra i beneficiari sono inclusi i proprietari di edifici che intendono convertirli ad albergo diffuso;
  • sono escluse dalle agevolazioni le strutture in multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà;
  • il minimo di spesa per i mutui agevolati è ridotto a 20.000 euro per gli alberghi diffusi;
  • sono ampliate alcune ipotesi di ammissibilità e modificate diverse condizioni di accesso ai finanziamenti.

Complessi ricettivi all’aperto

Per i complessi ricettivi all’aperto, la legge dispone che all’interno possano sostare solo mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione, con obbligo di rimozione entro 15 giorni dei mezzi non conformi. È soppresso un precedente periodo normativo.

Sanità e politiche sociali

La legge riforma in modo significativo la disciplina del servizio socio-sanitario regionale.

Il piano socio-sanitario regionale viene configurato come documento di durata almeno triennale, aggiornabile annualmente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Il dipartimento di prevenzione viene ridefinito nei suoi compiti e nella sua organizzazione, con funzioni in materia di:

  • prevenzione collettiva e sanità pubblica;
  • sorveglianza epidemiologica;
  • profilassi delle malattie infettive;
  • tutela dagli ambienti di vita e di lavoro;
  • vigilanza igienico-sanitaria;
  • sanità veterinaria;
  • sicurezza alimentare;
  • prevenzione nutrizionale;
  • salute nelle attività sportive;
  • igiene degli stabilimenti termali;
  • medicina legale e necroscopia;
  • vaccinazioni e diagnosi precoce.

È previsto che il dipartimento possa collaborare con ARPA, IZS e INAIL.

La legge attribuisce alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica le funzioni di autorità competente regionale per la sicurezza alimentare, mentre le funzioni di autorità competente locale sono attribuite alle strutture del dipartimento di prevenzione.

Per i dirigenti medici dell’Azienda USL:

  • l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo non impedisce gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa;
  • l’attività libero-professionale non deve comportare oneri aggiuntivi per il servizio sanitario regionale;
  • l’incarico di direttore di dipartimento richiede il rapporto esclusivo;
  • il rapporto esclusivo è criterio preferenziale, a parità di punteggio, per gli incarichi di direzione.

È ridefinito anche il controllo regionale sugli atti dell’Azienda USL, limitato a bilancio preventivo, bilancio di esercizio, atto aziendale e piano attuativo locale, con termini specifici di adozione, trasmissione e deliberazione. Per il 2018 è fissato al 31 maggio 2018 il termine per il bilancio preventivo economico annuale.

Sono inoltre abrogate varie disposizioni pregresse ormai superate.

Servizi per la prima infanzia

La disciplina regionale dei servizi per la prima infanzia viene aggiornata sostituendo la categoria dell’asilo nido con quella del nido d’infanzia e ridisegnando il sistema dei servizi, che comprende:

  • nidi d’infanzia;
  • nidi aziendali o interaziendali;
  • servizi integrativi per la prima infanzia, tra cui spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare e altri servizi.

Sono anche modificati i ruoli degli enti territoriali competenti, con riferimento alle Unités des Communes valdôtaines, e viene disciplinata la figura della tata familiare come servizio educativo in contesto domiciliare, esercitabile anche in forma associata o societaria, ma sempre da soggetti iscritti nel registro regionale.

Ulteriori disposizioni in materia sociale e sanitaria

La legge modifica anche:

  • la disciplina dei contributi per interventi pubblici destinati all’assistenza di anziani, inabili e handicappati, prevedendo contributi in conto capitale per acquisto di arredi, progettazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e costruzione;
  • la gestione della farmacia connessa all’immobile acquistato dall’Ordine Mauriziano, affidandola alla struttura regionale competente in materia di patrimonio;
  • la disciplina sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, consentendo contributi fino all’80% della spesa ammissibile in deroga al limite ordinario.

Proroga inoltre di 12 mesi l’efficacia delle graduatorie pubbliche dell’Azienda USL in scadenza nel 2018 e rinvia al 31 dicembre 2018 alcuni termini già previsti dalla l.r. 16/2016.

Agriturismo

La disciplina dell’agriturismo viene aggiornata in modo rilevante.

Tra le principali novità:

  • possono rientrare tra i soggetti collegati all’attività anche aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali;
  • sono rimodulati i limiti di posti letto e di coperti per le attività agrituristiche e di ristorazione connessa;
  • la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco deve essere presentata entro cinque anni, altrimenti l’iscrizione si intende cancellata;
  • viene rafforzata la durata minima di alcuni vincoli e introdotta la proroga in caso di chiusura temporanea;
  • sono fissati nuovi obblighi di apertura e di utilizzo minimo della struttura, con soglie di passaggi annui;
  • la durata dei mutui agevolati è elevata da 15 a 20 anni, con tasso fisso stabilito dalla Giunta;
  • la revoca delle agevolazioni è disciplinata in modo più puntuale, con restituzione del capitale residuo e possibile penale;
  • si prevede un divieto di cumulo con altri interventi pubblici per le medesime iniziative;
  • dopo i termini vincolativi, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione solo per riqualificazione e ammodernamento.

Sono previste anche nuove regole sulle violazioni e sulla reiterazione, nonché l’applicazione delle nuove condizioni ai mutui concessi dopo l’entrata in vigore della legge.

Agricoltura e sviluppo rurale

Per gli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, la legge amplia la platea dei beneficiari e modifica alcune condizioni operative.

In particolare:

  • oltre alle PMI, possono accedere agli aiuti anche proprietari di immobili destinati ad attività agricola, pur non essendo titolari o conduttori di azienda agricola;
  • gli aiuti possono essere concessi anche per costi connessi a determinate voci già previste dalla legge;
  • sono incluse nelle spese ammissibili anche le manutenzioni straordinarie;
  • per alcune categorie di aiuti viene specificato che la graduatoria definitiva è approvata dal dirigente competente sulla base dell’istruttoria e delle risorse disponibili.

Altre disposizioni: caccia, segni distintivi, litoidi, cinema, energia

La legge contiene ulteriori interventi puntuali.

Per la tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio, viene ritoccata la condizione relativa alla caccia esercitata esclusivamente all’estero.

Per i segni distintivi della Regione, si amplia il requisito di residenza ai fini di una specifica onorificenza, includendo anche chi abbia risieduto per almeno dieci anni.

Per l’asportazione di materiali litoidi dagli alvei, viene introdotta una disciplina organica:

  • l’attività è soggetta alla legge regionale e alla cornice statale ambientale, con eccezioni per interventi urgenti di tutela della pubblica incolumità e per opere idrauliche pubbliche;
  • le aree interessate non entrano nel PRAE;
  • l’attività è consentita solo nelle tratte previste dal programma degli interventi di sistemazione idraulica;
  • è necessaria una specifica domanda, con istruttoria della struttura competente e rilascio dell’autorizzazione entro 60 giorni;
  • l’autorizzazione contiene prescrizioni tecniche, ambientali e di ripristino;
  • è richiesta una garanzia bancaria o assicurativa per il recupero ambientale, da costituire entro l’inizio lavori e comunque entro 180 giorni;
  • sono previste sanzioni per attività senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni.

Per la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, l’eventuale eccedenza di acconto rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione e riversata al fondo per l’incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica.

Per il miglioramento dell’efficienza energetica, i mutui non possono superare i 30 anni, inclusi eventuali periodi di preammortamento; la legge consente la rinegoziazione anche di mutui già concessi, con domanda entro il 31 ottobre 2018 e condizioni stabilite dalla Giunta regionale. Gli oneri della rinegoziazione restano a carico dei beneficiari.

Proroga di termini e decorrenza

La legge proroga diversi termini previsti da precedenti disposizioni regionali, in particolare in materia edilizia e di classificazione/gestione delle strade regionali. Alcune scadenze sono spostate dal 2017 al 2018 o dal 2031 al 2032.

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. Alcune disposizioni producono effetti differiti o limitati nel tempo, come quelle sul lavoro agile, sull’Avvocatura regionale, sulla rinegoziazione dei mutui energetici e sulle proroghe di termini già esauriti.

Obsolescenza complessiva

L’atto contiene numerose norme transitorie e di proroga, ma nel complesso rimane una legge di raccordo della stagione normativa 2018/2020 della Valle d’Aosta. Tuttavia, alcune sue previsioni hanno oggi natura sostanzialmente esaurita perché riferite a termini scaduti, graduatorie o procedure già concluse, oppure risultano espressamente superate da interventi successivi.

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