L.R. Valle d'Aosta 20/2017
Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina di FINAOSTA, della società di servizi e delle società controllate dalla Regione in tema di controllo analogo, trasparenza, reclutamento, compensi e indirizzi strategici. Prevede anche un aumento di capitale per Monterosa S.p.A. e proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il finanziamento del piano di ristrutturazione di Casino de la Vallée S.p.A.; alcune misure si applicano dal primo rinnovo successivo.
Disposizioni su società partecipate regionali e modifiche a leggi regionali connesse
Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione
La legge regionale interviene su diverse normative riguardanti società partecipate e controllate dalla Regione Valle d’Aosta, aggiornandone la disciplina in materia di governance, trasparenza, personale, compensi e controlli. Contiene inoltre una misura finanziaria specifica per Monterosa S.p.A. e una proroga per Casino de la Vallée S.p.A.
Modifiche alla disciplina di FINAOSTA S.p.A.
Viene aggiornato il richiamo normativo sugli aiuti di Stato, sostituendo i riferimenti agli articoli 87 e 88 del Trattato CE con quelli agli articoli 107 e 108 del TFUE.
Sono abrogate alcune previsioni precedenti e viene precisato che le convenzioni tra Regione e società sono finalizzate all’esercizio del controllo analogo.
Anche la disciplina del collegio sindacale viene aggiornata sul piano terminologico, sostituendo il riferimento a emolumenti e gettoni di presenza con quello ai compensi.
Modifiche alla società di servizi regionale
Per la società di servizi S.p.A. la legge ridisegna la composizione dell’organo di amministrazione: se collegiale, esso non può superare tre membri.
Sono inoltre disciplinati in modo più puntuale:
- i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, con pubblicazione dei provvedimenti sia sul sito istituzionale della Regione sia su quello della società;
- il distacco di personale regionale, anche dirigenziale, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile, con previo assenso dell’interessato e mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
Sono abrogate alcune disposizioni previgenti della legge istitutiva.
Disciplina delle società controllate dalla Regione: ambito di applicazione e indirizzi strategici
La legge regionale del 2016 sulla trasparenza e razionalizzazione delle società partecipate viene modificata in modo significativo.
In primo luogo, si precisa che tali disposizioni non si applicano ad Aosta Factor S.p.A.
Le società direttamente controllate devono trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno gli indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita e degli obiettivi sulle spese di funzionamento, anche di personale. La Regione, quale socio maggioritario, li valuta con deliberazione della Giunta su proposta dell’assessore competente e previo parere della Commissione consiliare, potendo formularvi modifiche o ulteriori indirizzi coerenti con la strategia regionale.
Per le società controllate direttamente o indirettamente, la relazione sulla gestione economico-finanziaria e sui risparmi di spesa deve essere trasmessa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. La disposizione non si applica alle concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico.
Compensi, rimborsi e fringe benefit degli amministratori e del personale
Viene riscritta integralmente la disciplina dei compensi delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.
Per gli organi di amministrazione e controllo:
- il trattamento economico annuo lordo dei singoli componenti non può superare il 70% dell’indennità del Presidente della Regione;
- agli amministratori con incarichi possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, o di un comprovato miglioramento significativo rispetto alla media dei due esercizi precedenti, e comunque entro il limite del 40% del trattamento lordo;
- il totale onnicomprensivo, inclusi indennità di risultato e fringe benefit, non può superare l’indennità del Presidente della Regione.
Per dirigenti e dipendenti:
- il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non può superare l’indennità del Presidente della Regione.
Per i fringe benefit:
- quelli riconosciuti agli amministratori con incarichi non possono superare il 10% del trattamento economico annuo lordo;
- ciascuna società deve disciplinarne criteri e modalità con proprio regolamento, da trasmettere alla Commissione consiliare competente e pubblicare sul sito istituzionale.
Agli amministratori può inoltre essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti previsti per i consiglieri regionali, salvo regole interne meno onerose.
Resta fermo il rispetto del limite massimo eventualmente fissato dalla normativa statale e dal relativo decreto ministeriale; se i trattamenti determinati localmente risultano superiori, le società devono rideterminarli.
Reclutamento del personale e requisiti linguistici
Le società controllate dalla Regione devono adottare regolamenti, pubblicati in una sezione dedicata del sito istituzionale della Regione o di FINAOSTA S.p.A. e della società, per definire criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Tali regolamenti devono essere trasmessi alla Commissione consiliare competente.
Le assunzioni sono subordinate all’accertamento della conoscenza della lingua francese secondo le modalità stabilite dai regolamenti stessi.
Controlli, relazioni e governo societario
La legge aggiorna gli obblighi di relazione e monitoraggio delle società controllate.
Le società controllate devono indicare nei propri documenti strategici gli obiettivi annuali di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.
La relazione semestrale deve rendicontare:
- il conseguimento degli obiettivi del POST e del PEA dell’anno precedente;
- il generale andamento della gestione;
- la situazione economico-finanziaria dell’esercizio in corso;
- gli eventuali scostamenti e le loro ripercussioni, con indicazione degli opportuni interventi correttivi.
Per il controllo analogo congiunto, la Regione è chiamata a promuovere modelli di governo societario comuni tra gli enti pubblici partecipanti più rappresentativi, anche mediante tavoli di coordinamento.
Intervento finanziario su Monterosa S.p.A.
La Regione è autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a effettuare un aumento di capitale in favore di Monterosa S.p.A. fino a 16.100.000 euro.
L’operazione è destinata a finanziare:
- la sostituzione dell’impianto della linea in concessione di prima categoria Champoluc-Crest;
- l’ammodernamento delle opere complementari.
L’intervento deve avvenire secondo modalità e tempi previsti nel piano aziendale della società. La copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo di dotazione della gestione speciale connessa all’operazione di indebitamento già autorizzata dalla normativa finanziaria regionale.
Proroga per il piano di ristrutturazione di Casino de la Vallée S.p.A.
Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale possono essere disposte le misure di finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A.
Regime transitorio e decorrenza
Le nuove regole sulla composizione dell’organo di amministrazione della società di servizi S.p.A. si applicano dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge.
Lo stesso criterio vale per la nuova disciplina dei compensi delle società controllate, che si applica:
- dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge;
- per i contratti di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore.
Disposizioni abrogate
Sono abrogate varie previsioni previgenti relative a FINAOSTA, alla società di servizi e alla disciplina delle società partecipate, nonché l’articolo 6 della legge regionale 7/2009.
Alcune parti dell’atto risultano inoltre successivamente abrogate o sostituite dalle modifiche normative richiamate nelle note.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 dic 2017L.R. Valle d'Aosta 19/2017
- Legge · 11 dic 2017L.R. Valle d'Aosta 18/2017
- Legge · 22 dic 2017L.R. Valle d'Aosta 23/2017
- Legge · 22 dic 2017L.R. Valle d'Aosta 22/2017
- Legge · 22 dic 2017L.R. Valle d'Aosta 21/2017
- Legge · 27 nov 2017L.R. Valle d'Aosta 17/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →