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Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2017

Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7)

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 25/2010 su BUR e Albo notiziario online: chiarisce la funzione di mera pubblicità notizia dell’Albo, conferma consultazione libera e gratuita del BUR e la conservazione di una copia analogica, disciplina la pubblicazione di regola per estratto e rinvia alla Giunta per criteri e modalità. Per gli atti degli enti locali richiama la disciplina della l.r. 54/1998.

Modifiche alla disciplina del Bollettino ufficiale regionale e dell’Albo notiziario online della Valle d’Aosta

Modifiche alla disciplina del Bollettino ufficiale regionale e dell’Albo notiziario online

La legge regionale della Valle d’Aosta 13 dicembre 2017, n. 19 interviene sulla l.r. 25/2010 per aggiornare le regole di pubblicazione degli atti regionali e locali nel Bollettino ufficiale regionale (BUR) e nell’Albo notiziario online della Regione. Il provvedimento rafforza il ruolo di trasparenza e accessibilità degli strumenti di pubblicazione, precisandone funzione, modalità tecniche e rinvii regolativi.

Albo notiziario online: funzione e limiti

L’Albo notiziario online della Regione autonoma Valle d’Aosta è qualificato espressamente come strumento di trasparenza dell’azione amministrativa e di conoscibilità degli atti. La sua funzione è di mera pubblicità-notizia per tutti gli atti pubblicati, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e con esclusione degli atti sottratti alla pubblicazione dalla normativa vigente.

Consultazione e conservazione del BUR

La consultazione del BUR sul sito istituzionale è libera e gratuita. Il Bollettino deve essere realizzato secondo i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza dell’informazione, chiarezza del linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità richiamati dal d.lgs. 82/2005.

È inoltre prevista la conservazione di una copia analogica del BUR presso la struttura regionale competente alla produzione, anche per:

  • consultazione da parte del pubblico;
  • rilascio di copie;
  • eventuale utilizzo in caso di malfunzionamento del sito istituzionale regionale.

Modalità di pubblicazione degli atti nel BUR

La pubblicazione nel BUR avviene, di regola, per estratto. Ciò significa che, salvo diversa disposizione di legge o motivata richiesta di pubblicazione integrale da parte delle strutture regionali, delle altre amministrazioni o dei soggetti indicati dalla legge, possono essere omessi la parte narrativa e gli allegati. L’atto deve essere trasmesso alla struttura competente già predisposto nella forma da pubblicare.

Resta ferma la previsione speciale per gli atti pubblicati nella parte prima, per i quali non opera la regola generale dell’estratto.

Criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale

La legge attribuisce alla Giunta regionale, con propria deliberazione, il compito di definire gli ulteriori criteri e modalità per:

  • la pubblicazione degli atti nel BUR;
  • la pubblicazione degli atti nell’Albo notiziario della Regione.

Atti degli enti locali

Per gli atti degli enti locali la disciplina richiamata dalla legge regionale 25/2010 resta coordinata con quanto previsto dagli articoli 52-bis e 52-ter della l.r. 54/1998 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta).

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