Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 17/2017

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 17/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. 19/2003 su iniziativa popolare, referendum propositivo, abrogativo e consultivo, introducendo elenchi dei sottoscrittori in formato elettronico, verifiche comunali tramite PEC e nuovi termini per i controlli di ammissibilità e validità delle firme. Le modifiche si applicano alla disciplina regionale vigente in Valle d’Aosta.

Modifiche alla disciplina regionale dell'iniziativa legislativa popolare e dei referendum

Modifiche alla disciplina dell’iniziativa popolare e dei referendum in Valle d’Aosta

La legge regionale interviene sulla l.r. 19/2003, che disciplina l’iniziativa legislativa popolare e i referendum propositivo, abrogativo e consultivo nella Regione autonoma Valle d’Aosta. L’obiettivo è aggiornare le modalità di raccolta e verifica delle firme, rafforzando i controlli sulle sottoscrizioni e introducendo scambi documentali in formato elettronico.

Raccolta e presentazione delle firme: elenchi elettronici e dati richiesti

Per le proposte di legge di iniziativa popolare e per i quesiti referendari viene richiesto, oltre ai fogli firma, un elenco in formato elettronico suddiviso per Comune. L’elenco deve riportare per ogni sottoscrittore o promotore:

  • luogo e data di nascita;
  • Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Nel caso del deposito dei fogli, devono essere allegate anche le dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a rilasciarle.

Verifiche preliminari e controllo delle sottoscrizioni

La Segreteria generale del Consiglio regionale verifica, entro termini prefissati dal deposito, sia la regolarità delle autenticazioni sia il numero di sottoscrittori contenuto negli elenchi elettronici.

Per l’iniziativa popolare:

  • entro 15 giorni dal deposito del testo, il Segretario generale verifica che almeno 200 firme siano regolarmente autenticate e apposte da elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
  • ai fini della verifica, la Segreteria trasmette gli elenchi ai singoli Comuni;
  • i sindaci rispondono entro 3 giorni, via PEC, con i certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva.

Per il referendum propositivo:

  • entro 25 giorni dal deposito, il Segretario generale verifica che almeno 1.500 firme siano autenticate e apposte da elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
  • opera lo stesso meccanismo di trasmissione degli elenchi ai Comuni e di risposta dei sindaci entro 3 giorni via PEC.

Per il referendum abrogativo:

  • entro 25 giorni dal deposito, il Segretario generale verifica che almeno 4.000 firme siano autenticate e apposte da elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
  • anche in questo caso è previsto l’invio degli elenchi ai Comuni e la risposta dei sindaci entro 3 giorni via PEC.

Esito delle verifiche e firme non valide

Le firme vengono considerate non utili quando:

  • non sono regolarmente autenticate;
  • sono apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Le nuove formulazioni rafforzano quindi il controllo formale e anagrafico sulle sottoscrizioni richieste per l’ammissibilità delle iniziative popolari e referendarie.

Ambito territoriale e applicazione pratica

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta e opera come modifica interna della normativa regionale del 2003. Non introduce un regime generale nazionale, ma aggiorna le procedure regionali di partecipazione democratica e di verifica delle firme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.