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Legge

L.R. Veneto 17/2021

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Normativa regionaleL.R. Veneto 17/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 17/2021 aggiorna numerose norme settoriali: bonifica, commercio, artigianato, imprese femminili, carburanti, foreste, energia e ricerca. Contiene anche proroghe Covid per la liquidità delle imprese fino al 31 dicembre 2022/1° gennaio 2023 e varie abrogazioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica, artigianato, commercio, agricoltura, foreste, energia e ricerca

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021

La legge regionale del Veneto n. 17 del 25 giugno 2021 interviene in modo trasversale su bonifica, attività produttive, agricoltura e foreste, energia e ricerca. La disciplina risultante aggiorna procedure amministrative, competenze regionali e locali, requisiti per contributi e regole tecniche in diversi settori regionali.

Bonifica e tutela del territorio

In materia di bonifica, viene rafforzata la partecipazione istituzionale nella Consulta dei sindaci e vengono precisate alcune regole di funzionamento degli organi consortili. Il Presidente della Consulta dei sindaci partecipa senza voto a tutte le sedute dell’Assemblea. È inoltre sempre ammessa la delega di voto a un altro sindaco dello stesso comprensorio, con facoltà di specificare il voto sui singoli punti, ma la delega non può essere permanente, va rinnovata di volta in volta e non possono concentrarsi più di tre deleghe sulla stessa persona.

Per gli elenchi delle opere di bonifica, l’approvazione spetta alla Giunta regionale e l’elenco comporta la consegna delle opere al consorzio ai fini della manutenzione. Viene anche soppressa la previsione che tale elenco costituisca dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica.

Si amplia poi l’ambito delle competenze consortili, includendo espressamente la gestione finanziaria, di ragioneria e del bilancio consortile tra i compiti già affidati sulla gestione amministrativa del personale.

Derivazioni d’acqua dei Consorzi di bonifica

La legge introduce una disciplina specifica per il rinnovo, la proroga e il riconoscimento di derivazioni d’acqua in forma collettiva richieste dai Consorzi di bonifica. La domanda di rinnovo o proroga presentata prima della scadenza consente il prelievo provvisorio nei limiti del precedente titolo, salvo che la Regione, entro 30 giorni, neghi la continuazione o imponga cautele per esigenze di buon regime delle acque e tutela ambientale.

Per le derivazioni di fatto esercitate da oltre 20 anni senza precedente concessione, la domanda legittima il prelievo fino al rilascio del titolo, purché non si superi il quantitativo già prelevato e non cambi la tipologia di utilizzo dichiarata. Le concessioni sono rilasciate secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale, con attenzione a biodiversità e fauna ittica, previa valutazione tecnica e parere dell’Autorità di Bacino per i gruppi di derivazioni che insistono sul medesimo corso d’acqua.

Artigianato, industria, commercio e imprese femminili

Nel commercio, viene abbreviato da dieci a tre anni il termine previsto per una specifica disciplina del sistema commerciale regionale. In materia di artigianato, il rilascio di un provvedimento regionale è subordinato anche al parere della Commissione competente.

La disciplina delle imprese femminili viene ampliata: tra i beneficiari dei contributi regionali rientrano piccole e medie imprese, anche agricole, attive o da attivare in Veneto, riconducibili a diverse forme societarie e professionali, purché in possesso dei requisiti di presenza femminile e residenza in Veneto da almeno due anni. Tra i requisiti aggiuntivi di accesso è inserita anche la parità retributiva tra donne e uomini.

Fondi di rotazione e misure Covid per la liquidità delle imprese

Per i fondi di rotazione regionali, viene stabilito che, accertata la cessazione dell’operatività di alcune strumentazioni agevolative, i compensi del soggetto gestore per attività residuali relative agli esercizi 2018, 2019 e 2020 siano posti a carico di specifiche disponibilità dei fondi di rotazione. Dal 2021 il fondo unico confluisce nel fondo istituito con la legge regionale n. 21/2020, con esclusione di alcuni fondi indicati dalla legge.

Sono inoltre prorogati termini connessi alle misure urgenti per la liquidità delle imprese colpite dal Covid-19: alcuni termini sono spostati al 31 dicembre 2022 e al 1° gennaio 2023, altri al 2023, con ulteriori adeguamenti per l’AVEPA e per la normativa collegata. Si tratta di disposizioni legate a un contesto emergenziale ormai chiuso.

Commercio su aree pubbliche, carburanti e sviluppo commerciale

Nel commercio su aree pubbliche è soppressa una parte della norma relativa alle modifiche o variazioni dei mercati esistenti. Per gli impianti di distribuzione carburanti, la disciplina del collaudo viene riscritta: a fine lavori il titolare trasmette al SUAP il certificato di collaudo di un professionista abilitato e la trasmissione consente l’immediato esercizio dell’attività, ferma restando la possibilità di controlli successivi. Ogni 15 anni dall’ultimo collaudo va presentata una perizia giurata sull’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale; la revoca dell’autorizzazione è prevista anche per mancata presentazione di tale perizia.

La legge amplia inoltre i riferimenti alle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale, con particolare attenzione ai distretti del commercio e agli interventi di rigenerazione urbana.

Agricoltura, foreste e vincolo idrogeologico

La disciplina forestale viene profondamente riorganizzata. La Giunta regionale definisce le procedure per individuare i terreni da assoggettare a vincolo idrogeologico, per garantire protezione, stabilità e tutela della qualità delle acque; resta fermo il vincolo già imposto sui terreni precedentemente vincolati. L’articolo sulle trasformazioni e sui lavori in aree vincolate è riscritto: per lavori di trasformazione del bosco, trasformazione di terreni saldi o movimenti di terra occorre autorizzazione dell’autorità forestale competente, con istruttoria entro 90 giorni, possibilità di prescrizioni e facoltà di richiedere garanzie fideiussorie o cauzionali.

È ammessa la regolarizzazione in sanatoria dei lavori eseguiti senza autorizzazione o in difformità, se non pregiudicano l’assetto idrogeologico; in caso di pregiudizio grave o difformità rilevante, sono imposti sospensione, ripristino e sanzioni. La sanatoria è subordinata al pagamento delle sanzioni amministrative previste dal regolamento forestale.

Vengono inoltre ridefinite le definizioni di “bosco” e delle aree escluse dalla definizione, rinviando al testo unico forestale statale; fino alla definizione attuativa regionale restano ferme le aree a bosco individuate dalla normativa previgente. La Giunta deve adeguare il regolamento forestale entro 180 giorni, e fino ad allora non si applicano due articoli del regolamento.

Sono poi abrogati alcuni articoli della legge forestale e di una legge finanziaria regionale del 2013, mentre altre norme vengono coordinate con il nuovo regolamento forestale. Per i boschi nella pianura veneta, si amplia la possibilità di intervenire anche su terreni nella disponibilità dei soggetti interessati, si riducono le superfici minime richieste per alcuni interventi e si aggiorna il ruolo di Veneto Agricoltura, ora Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, che gestisce domande, istruttorie, contributi, controlli e collaudi. La Giunta definisce criteri, termini e il contributo spettante all’Agenzia.

In materia di pesca, la Giunta regionale può introdurre modifiche al regolamento regionale previa consultazione della commissione consiliare competente. In materia di usi civici, è aggiornato un rinvio normativo interno.

Energia e linee elettriche

Per l’energia, fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano energetico regionale, alcune funzioni restano esercitate dal direttore di area competente. Viene inoltre modificata la delega ai comuni in materia di controlli, con soppressione del riferimento espresso alla certificazione energetica degli edifici.

La disciplina delle linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt è alleggerita per alcune opere minori: non serve autorizzazione per linee con tensione fino a 5.000 volt o fino a 30.000 volt, se lunghe non più di 500 metri, purché fuori dalle aree soggette a tutela paesaggistica e culturale. In questi casi è sufficiente la denuncia di inizio lavori al Comune e l’esercente deve trasmettere annualmente alle Province l’elenco delle nuove linee o i dati già presenti nel SINFI.

Ricerca e innovazione

Presso la Giunta regionale è istituito l’Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione, articolato in sezioni distinte e gestito da Veneto Innovazione Spa. Un regolamento attuativo, adottato dalla Giunta previa consultazione della commissione consiliare competente, disciplina requisiti, iscrizione e cancellazione, consultazione dell’elenco e controlli periodici.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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