L.R. Veneto 13/2021
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 34 della l.r. Veneto n. 12/2009 sulla bonifica e tutela del territorio, prevedendo convenzioni o accordi tra Regione, comuni e consorzi di bonifica per manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore privato. L’approvazione comunale vale come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità; in caso di inerzia dei privati gli interventi sono eseguiti a loro carico. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale sulla bonifica e il reticolo idrografico minore
Modifiche alla disciplina sulla bonifica e sul reticolo idrografico minore
La legge regionale del Veneto n. 13 del 25 maggio 2021 interviene sulla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, aggiornando la disciplina relativa alla bonifica, alla tutela del territorio e agli interventi sul reticolo idrografico minore di competenza privata.
Contenuto delle modifiche all’articolo 34
La rubrica dell’articolo 34 viene sostituita per evidenziare non solo l’esecuzione e manutenzione delle opere minori, ma anche gli interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati.
Nel corpo della disposizione vengono inseriti due nuovi commi che ampliano gli strumenti operativi a disposizione della Regione e degli enti locali:
- la Giunta regionale è chiamata a promuovere la stipula di convenzioni o accordi di programma tra Regione, comuni e consorzi di bonifica;
- tali strumenti sono finalizzati alla progettazione e all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza privata, quando gli interventi siano funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.
Effetti dell’approvazione comunale e oneri in caso di inerzia
La legge attribuisce all’approvazione degli interventi da parte del Comune un effetto particolarmente rilevante sul piano amministrativo:
- essa costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi;
- se i privati non vi provvedono, gli interventi sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.
La disciplina, quindi, rafforza la possibilità di intervento pubblico su opere o tratti di competenza privata quando ciò sia necessario per la funzionalità del sistema di bonifica.
Profili finanziari
L’attuazione della legge è prevista senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non contiene regimi transitori o termini di applicazione ulteriori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 mag 2021L.R. Veneto 12/2021
- Legge · 25 mag 2021L.R. Veneto 14/2021
- Legge · 25 mag 2021L.R. Veneto 15/2021
- Legge · 25 mag 2021L.R. Veneto 16/2021
- Legge · 18 mag 2021L.R. Veneto 10/2021
- Legge · 18 mag 2021L.R. Veneto 11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →