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Legge

L.R. Veneto 13/2021

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 34 della l.r. Veneto n. 12/2009 sulla bonifica e tutela del territorio, prevedendo convenzioni o accordi tra Regione, comuni e consorzi di bonifica per manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore privato. L’approvazione comunale vale come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità; in caso di inerzia dei privati gli interventi sono eseguiti a loro carico. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla bonifica e il reticolo idrografico minore

Modifiche alla disciplina sulla bonifica e sul reticolo idrografico minore

La legge regionale del Veneto n. 13 del 25 maggio 2021 interviene sulla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, aggiornando la disciplina relativa alla bonifica, alla tutela del territorio e agli interventi sul reticolo idrografico minore di competenza privata.

Contenuto delle modifiche all’articolo 34

La rubrica dell’articolo 34 viene sostituita per evidenziare non solo l’esecuzione e manutenzione delle opere minori, ma anche gli interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati.

Nel corpo della disposizione vengono inseriti due nuovi commi che ampliano gli strumenti operativi a disposizione della Regione e degli enti locali:

  • la Giunta regionale è chiamata a promuovere la stipula di convenzioni o accordi di programma tra Regione, comuni e consorzi di bonifica;
  • tali strumenti sono finalizzati alla progettazione e all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza privata, quando gli interventi siano funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.

Effetti dell’approvazione comunale e oneri in caso di inerzia

La legge attribuisce all’approvazione degli interventi da parte del Comune un effetto particolarmente rilevante sul piano amministrativo:

  • essa costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi;
  • se i privati non vi provvedono, gli interventi sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.

La disciplina, quindi, rafforza la possibilità di intervento pubblico su opere o tratti di competenza privata quando ciò sia necessario per la funzionalità del sistema di bonifica.

Profili finanziari

L’attuazione della legge è prevista senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non contiene regimi transitori o termini di applicazione ulteriori.

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