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Legge

L.R. Veneto 20/2021

Città veneta della cultura.

Normativa regionaleL.R. Veneto 20/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce per il Veneto il titolo annuale di “Città veneta della cultura”, assegnato a comuni, comuni associati contigui o unioni di comuni sulla base di un programma culturale. Prevede una commissione regionale di valutazione, criteri per candidature e contributi, e copertura finanziaria iniziale per il 2021. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Istituzione del titolo "Città veneta della cultura" e disciplina delle candidature e dei contributi

Città veneta della cultura

La legge regionale del Veneto istituisce un titolo annuale volto a sostenere e valorizzare la progettualità culturale dei comuni veneti, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale e gli effetti sul turismo, sugli investimenti, sull’identità locale e sullo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ambito soggettivo e finalità

Il titolo può essere conferito a:

  • un comune del Veneto;
  • più comuni in forma associata, purché territorialmente contigui;
  • unioni di comuni.

La finalità è quella di promuovere progetti culturali capaci di incidere anche su turismo, creatività, innovazione, coesione sociale, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile di lungo periodo.

Programma di candidatura e contenuti richiesti

Il riconoscimento avviene sulla base di un programma per la Città veneta della cultura presentato dai soggetti legittimati, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo. Il programma deve includere progetti e iniziative orientati, tra l’altro, a:

  • valorizzare beni culturali e paesaggistici;
  • migliorare l’offerta culturale e i collegamenti con altri settori;
  • incrementare i servizi turistici;
  • aumentare la visibilità nazionale e internazionale;
  • sviluppare imprese culturali e creative e le relative filiere;
  • ampliare accesso e partecipazione alla cultura anche mediante tecnologie e coinvolgimento dei giovani;
  • rafforzare inclusione e coesione sociale;
  • favorire rigenerazione e riqualificazione urbana;
  • promuovere progettazione integrata e pianificazione strategica;
  • perseguire risultati sostenibili come parte dello sviluppo culturale, economico e sociale della città.

Commissione regionale di valutazione

Per la valutazione delle candidature è istituita una Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Regione:

  • alla prima istituzione;
  • ad ogni rinnovo di legislatura.

La Commissione è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di cultura, o da un suo delegato, e comprende esperti di comprovata competenza in cultura e valorizzazione territoriale e turistica. Ne fanno inoltre parte il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa, di cui uno espressione della minoranza consiliare.

I componenti operano a titolo gratuito e non devono:

  • aver avuto rapporti di collaborazione nei due anni precedenti con i comuni candidati;
  • trovarsi in conflitto di interessi rispetto a tali comuni.

Disciplina attuativa, criteri di selezione e monitoraggio

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente espresso entro 30 giorni, disciplina:

  • composizione e funzionamento della Commissione;
  • modalità di presentazione delle candidature;
  • sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale;
  • criteri per l’assegnazione dei contributi;
  • modalità di monitoraggio dell’attuazione del programma.

Nel sistema di valutazione devono essere considerati, oltre ai requisiti del bando, elementi quali ampiezza e diversità delle attività, coordinamento tra settori culturale/economico/sociale, integrazione tra patrimonio locale e nuove espressioni artistiche, partecipazione di soggetti culturali ed esperti, capacità economico-finanziaria, coinvolgimento della società civile, rapporto con la scuola, strategia di marketing e realizzazione di opere o infrastrutture pubbliche destinate a permanere nel territorio.

Sostegno economico

La Giunta regionale contribuisce alla realizzazione dei programmi mediante concessione di contributi. Gli oneri correnti sono quantificati in 100.000 euro per l’esercizio 2021, con copertura mediante risorse già allocate nel bilancio regionale e corrispondente riduzione del fondo regionale indicato dalla legge di bilancio 2020. Per gli esercizi successivi la spesa è subordinata agli stanziamenti autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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