L.R. Veneto 19/2021
Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce nel Veneto misure di semplificazione urbanistica ed edilizia, con regole su varianti semplificate al PAT, mutamenti di destinazione d’uso, piani attuativi in deroga, tolleranze/stato legittimo, isolamento termico verso suolo pubblico e calcolo del contributo di costruzione. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto (2 luglio 2021).
Semplificazioni urbanistiche ed edilizie per il rilancio delle costruzioni e la rigenerazione urbana nel Veneto
Semplificazioni urbanistiche ed edilizie per il Veneto
La legge regionale del Veneto n. 19 del 30 giugno 2021 introduce un pacchetto di misure per rendere più rapidi i procedimenti urbanistici ed edilizi, favorendo la rigenerazione del patrimonio esistente, il rilancio del settore delle costruzioni e il contenimento del consumo di suolo. La disciplina opera nel solo territorio regionale e si innesta su più leggi regionali già vigenti.
Finalità generali
Il provvedimento dichiara come obiettivi principali:
- agevolare la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente;
- sostenere la ripresa economica e produttiva regionale, in particolare del comparto edilizio;
- rispettare il contenimento del consumo del suolo, l’autonomia degli enti locali e la sostenibilità ambientale.
Interventi considerati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
Ai fini dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, sono considerati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche gli interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico definisca tutti questi parametri:
- volume o superficie coperta;
- altezza massima o numero dei piani;
- distanza minima dai confini;
- distanza minima dai fabbricati.
Varianti urbanistiche semplificate al PAT
La legge riscrive l’art. 14-bis della l.r. n. 11/2004 e introduce una procedura semplificata per varianti al piano di assetto del territorio comunale (PAT) nei seguenti casi:
- rettifica di errori cartografici;
- modifiche alle norme tecniche;
- modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) entro il 10% della superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie entro il 10% di ogni singola categoria funzionale, se finalizzate a mutamenti di destinazione d’uso e interventi di rigenerazione urbana sostenibile;
- adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di prescrizioni dei piani urbanistico-territoriali;
- individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione soggetti a programmi di rigenerazione urbana sostenibile.
Tali varianti:
- non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), della l.r. n. 11/2004;
- non possono modificare il dimensionamento del piano.
La procedura prevede:
- invio del documento preliminare ai soggetti indicati dall’art. 5, anche per via elettronica o su supporto informatico, in luogo della concertazione;
- deposito entro 8 giorni dall’adozione presso il comune per 15 giorni consecutivi;
- possibilità per chiunque di presentare osservazioni nei 15 giorni successivi;
- decisione del consiglio comunale sulle osservazioni e contestuale approvazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per osservare;
- efficacia della variante 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito informatico del comune.
La variante approvata è trasmessa all’ente competente all’approvazione del PAT solo a fini conoscitivi.
Piani urbanistici attuativi in deroga al piano degli interventi
Nei comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l.r. n. 14/2017, i piani urbanistici attuativi possono prevedere varianti al piano degli interventi, purché coerenti con gli obiettivi e i criteri generali del PI.
In questo caso il piano urbanistico attuativo è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 20 della l.r. n. 11/2004.
Mutamento di destinazione d’uso
La legge introduce una disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso, in attuazione dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001.
È considerato mutamento rilevante ogni uso diverso da quello originario, anche senza opere edilizie, quando comporti il passaggio tra le seguenti categorie funzionali:
- residenziale;
- turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale.
La destinazione d’uso è determinata dalla documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001.
Il mutamento di destinazione d’uso, se conforme allo strumento urbanistico:
- con opere edilizie segue il titolo edilizio richiesto per le opere;
- senza opere edilizie è soggetto a SCIA;
- senza opere edilizie, all’interno della stessa unità immobiliare e con superficie lorda di pavimento fino a 250 mq, è soggetto a CILA.
Il mutamento è ammesso solo:
- previo versamento del contributo sul costo di costruzione e degli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti rispetto all’uso precedente;
- nel rispetto degli standard urbanistici, con possibilità di monetizzazione se gli spazi non sono reperibili e il comune lo consente. I proventi della monetizzazione sono vincolati alla realizzazione degli standard in aree idonee adiacenti o facilmente accessibili anche tramite percorsi ciclo-pedonali protetti e trasporto pubblico.
Eliminazione di opere abusive tramite demolizione nell’ambito di interventi maggiori
Nei casi previsti dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante demolizione nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) ed e), del medesimo decreto.
La possibilità è subordinata a due condizioni:
- l’intervento deve essere conforme agli strumenti urbanistici;
- deve essere eseguito entro un termine fissato dal comune.
Stato legittimo dell’immobile e tolleranze per immobili datati
La legge integra la disciplina regionale sullo stato legittimo dell’immobile per alcuni casi di immobili molto risalenti.
Per immobili in proprietà o nella disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali anteriori al 30 gennaio 1977, dotati di certificato di abitabilità/agibilità, lo stato legittimo coincide con l’assetto dell’immobile risultante da tali certificati, salvi eventuali interventi successivi comprovati da validi titoli abilitativi.
Per immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori, in epoca anteriore al 1° settembre 1967, lo stato legittimo è attestato dall’assetto dell’edificio realizzato entro tale data e adeguatamente documentato; non assume efficacia l’eventuale titolo abilitativo rilasciato in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale precedenti.
Isolamento termico di edifici esistenti a confine con spazi pubblici
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali che comportino eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico, l’autorità competente deve verificare che non sia pregiudicata la rete delle opere di urbanizzazione e che siano garantite:
- sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- accessibilità e percorribilità dello spazio pubblico, con particolare attenzione alle persone con disabilità.
È esclusa la concessione dell’occupazione del suolo pubblico per percorsi pedonali quando non sia rispettata la misura minima prevista dal regolamento attuativo della legge n. 13/1989 sulle barriere architettoniche.
L’occupazione non può superare 15 cm di spessore. Se in seguito la parete viene demolita e ricostruita, essa deve essere ripristinata nella posizione originaria a confine con il suolo pubblico, comprensiva dell’intervento di efficientamento.
Opere elettriche e autorizzazione paesaggistica
La modifica alla l.r. n. 24/1991 aggiorna il riferimento normativo in materia paesaggistica per le opere e gli impianti elettrici fino a 150.000 volt, sostituendo il richiamo alla vecchia legge n. 1497/1939 con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La disciplina opera nel quadro dell’autorizzazione paesaggistica vigente.
Interventi di Veneto 2050 nei piani attuativi
Per gli interventi sugli edifici esistenti previsti dagli artt. 6 e 7 della l.r. n. 14/2019, se ricadono in ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire o con SCIA, purché:
- siano presenti le principali opere di urbanizzazione;
- il consiglio comunale deliberi sulla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.
Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 11 della medesima legge regionale.
Applicazione informatica per il contributo di costruzione
La Giunta regionale deve predisporre entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge una apposita applicazione informatica, anche tramite incarichi ad aziende o studi professionali, per agevolare e rendere omogeneo nei comuni il calcolo del contributo di costruzione.
L’applicazione deve essere condivisa tra:
- la Direzione ICT-Azienda Digitale, in attuazione del programma GPE (gestione pratiche edilizie);
- la Direzione Pianificazione Territoriale, nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione dell’intervento informatico di cui sopra è autorizzata una spesa in conto capitale di 30.000 euro per l’esercizio 2021, coperta mediante riduzione di pari importo del fondo previsto dall’art. 6, comma 2, della l.r. n. 41/2020, allocato nel bilancio di previsione 2021-2023.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 3 luglio 2021.
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