L.R. Veneto 18/2021
Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei diritti della persona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 18/2021 riapre per 15 giorni i termini per presentare candidature alla nomina del Garante regionale dei diritti della persona, prorogando al contempo l’incarico del Garante in carica per massimo 45 giorni. Esclude l’applicazione di un termine della legge regionale n. 27/1997 e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Riapertura dei termini per la candidatura a Garante regionale dei diritti della persona nel Veneto
Riapertura dei termini per la candidatura a Garante regionale dei diritti della persona
La legge regionale del Veneto n. 18 del 25 giugno 2021 interviene sulla procedura di nomina del Garante regionale dei diritti della persona, al solo fine di riaprire i termini per la presentazione delle candidature e garantire la continuità dell’ufficio nelle more della nuova designazione.
Disciplina della presentazione delle candidature
I termini già scaduti dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura alla nomina di Garante regionale dei diritti della persona, previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, sono riaperti per ulteriori 15 giorni. Il nuovo termine decorre dalla data di pubblicazione di un apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Deroga ai termini ordinari di nomina
Per questa specifica procedura non si applicano i termini previsti dal comma 5-bis dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, recante la disciplina delle procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e della durata degli organi. La legge introduce quindi una deroga limitata alla procedura di selezione del Garante.
Continuità dell’incarico del Garante in carica
Per assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni istituzionali, l’incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della legge è prorogato per un periodo non superiore a 45 giorni. La proroga opera solo per il tempo strettamente necessario a consentire la nuova nomina.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 25 giugno 2021.
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