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Regolamento

R.R. Lombardia 9/2019

Modifica all'art. 63 del regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 'Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 9/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’art. 63 del regolamento taxi del bacino aeroportuale lombardo introducendo una deroga temporanea, dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 e comunque fino alla riapertura di Linate. Nell’uso collettivo del taxi ciascun passeggero può scendere in un punto intermedio del percorso, purché il proprio punto di arrivo sia in un comune contiguo e restino ferme le tariffe dell’art. 5.

Deroga temporanea al servizio taxi aeroportuale lombardo per l’uso collettivo del taxi in occasione della chiusura di Linate

Modifica temporanea al regolamento del bacino taxi aeroportuale lombardo

Il regolamento regionale della Lombardia 4 luglio 2019, n. 9 interviene sul regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2, che disciplina il bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi. La modifica introduce una disciplina eccezionale e limitata nel tempo per l’uso collettivo del taxi, collegata alla riapertura dell’aeroporto di Linate.

Ambito della deroga e periodo di applicazione

La novità consiste nell’inserimento di un comma aggiuntivo all’art. 63 del regolamento del 2014, che opera:

  • dal 27 luglio al 27 ottobre 2019;
  • comunque sino alla riapertura dell’aeroporto di Linate, se anteriore o successiva al termine indicato.

Si tratta quindi di una misura transitoria, espressamente collegata a un evento aeroportuale specifico e non destinata a una applicazione ordinaria e permanente.

Disciplina dell’uso collettivo del taxi

Per l’uso collettivo del taxi, già previsto dal regolamento richiamato, viene consentito che ciascun passeggero possa concludere la corsa in un punto qualsiasi del tragitto compreso tra il luogo di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell’ultimo utente.

La facoltà è però subordinata a una condizione territoriale precisa: il punto di arrivo di ciascun passeggero deve essere ubicato in comuni contigui.

Regime tariffario

La deroga incide solo sulle modalità di discesa dei passeggeri nell’ambito dell’uso collettivo del taxi. Restano ferme le tariffe stabilite dal comma 2 dell’art. 5 del regolamento regionale n. 2/2014.

Rilevanza pratica

La disciplina ha carattere eminentemente transitorio e, per la sua stessa formulazione, è oggi priva di utilità applicativa ordinaria, essendo riferita a un periodo già concluso e comunque alla riapertura dell’aeroporto di Linate. Per questo l’atto va considerato obsoleto.

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