Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1177 del 2026, resa tra le parti; ​

Giustizia amministrativa202603939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, n. 1177 del 2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'ordine inibitorio fondato sull'abusività di opere realizzate in area vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva negato la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo. Dal testo emerge che l'impresa contestava l'ordine inibitorio relativo a opere realizzate in un'area vincolata e deduceva, quanto meno sul piano cautelare, l'illegittimità del relativo fondamento e l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla sospensione dell'attività. Si sono costituiti il Comune di Caserta e il privato controinteressato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, condividendo integralmente gli argomenti dell'ordinanza del TAR. In particolare, ha ritenuto legittimamente fondato l'ordine inibitorio sull'accertata abusività delle opere realizzate nell'area vincolata. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'attività dell'impresa può comunque proseguire nei locali non interessati dalla sospensione. Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell'appellante, nella misura di 1.000 euro per ciascuno dei due appellati, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; nel caso concreto il gravame è stato respinto per la condivisibilità dell'ordinanza cautelare di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, l'ordine inibitorio può trovare legittimo fondamento nell'accertata abusività delle opere realizzate in un'area vincolata.
  • Il periculum in mora è escluso quando l'attività economica del ricorrente possa proseguire, almeno in parte, nei locali non interessati dalla sospensione dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.