Cassazione Civile, Sentenza n. 9267/2021 del 06/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subiti per la definitiva occupazione e per l'occupazione temporanea (dalla data indicata in atti, con riferimento anche al periodo dal luglio 1994), nonché, in subordine, l'accertamento della non congruità dell'indennità depositata. Sostenevano che l'occupazione era divenuta illegittima dal 18.11.1995 (scadenza del termine di occupazione originaria), che la proroga biennale del termine (31.10.1995) e il decreto d'espropriazione del 27.10.1997 erano illegittimi, e che il progetto approvato dal consiglio comunale non indicava i termini richiesti dall'art. 1 I.r. n.35/78, rendendo inefficace la dichiarazione di pubblica utilità; deducevano inoltre la rilevanza dell'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento danni.
La decisione
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda sul punto del quantum e, con sentenza definitiva del 4.9.2008, aveva condannato il Comune al pagamento di euro 385.585,64 a titolo di risarcimento. La Corte d'appello, con sentenza del 12.11.2014, riformò le sentenze impugnate e rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo che dalla sentenza della Corte d'appello del 1997 fosse sorto un giudicato implicito che aveva accertato la legittimità dell'occupazione e della procedura di determinazione dell'indennità; conseguentemente la proroga e il decreto d'espropriazione erano legittimi e non sussisteva diritto al risarcimento. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari, confermando l'interpretazione della Corte territoriale e condannando i ricorrenti alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 13, legge 14 agosto 1865 n. 2359
I ricorrenti invocavano la norma per criticare la proroga e il procedimento espropriativo; la Corte ha ritenuto però che il giudicato formatosi con la sentenza del 1997 avesse già accertato la legittimità dell'occupazione e della relativa procedura, escludendo l'abuso o l'illegittimità asserita dai ricorrenti
art. 1, I.r. n. 35/1978
I ricorrenti sostenevano la violazione dell'obbligo di indicare i termini nel progetto comunale; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi di questo tipo fossero stati assorbiti dal giudicato implicito sorto con la sentenza del 1997 sulla procedura unitaria di occupazione e liquidazione dell'indennità
art. 2043 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come fonte del diritto al risarcimento per fatto illecito; la Corte ha invece escluso il diritto al risarcimento in ragione del giudicato che aveva definitivamente qualificato la legittimità dell'occupazione e della procedura, rendendo inoperante la doglianza risarcitoria
art. 384, secondo comma, c.p.c.
I ricorrenti invocavano la pronuncia nel merito ex art. 384 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo rispetto ai primi tre motivi
art. 13, comma l‑quater, d.p.r. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione agli obblighi di versamento per condanna alle spese; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Un giudicato (anche implicito) pronunciato su questioni connesse alla legittimità di una procedura amministrativa di occupazione/esproprio può estendersi a coprire anche questioni successive strettamente collegate: se la prima sentenza ha accertato la liceità dell'occupazione e della procedura, successive doglianze sugli stessi profili rischiano di essere escluse per preclusione del giudicato
- Se l'occupazione originaria è stata dichiarata legittima e la procedura amministrativa si configuri come unitaria (occupazione temporanea seguita da proroga e decreto d'esproprio), i vizi relativi alle fasi successive possono essere considerati assorbiti dal giudicato che ha accertato la liceità complessiva della procedura
- La proroga del termine di occupazione d'urgenza può operare e legittimare la prosecuzione dell'occupazione e l'eventuale decreto d'espropriazione anche nel caso di trasformazione irreversibile dell'area, e fino alla scadenza del termine originario o prorogato il proprietario può pretendere in generale solo l'indennità prevista, non il risarcimento per fatto illecito
- Per evitare la perdita di questioni, è fondamentale dedurre tempestivamente in giudizio tutte le censure rilevanti relative alla procedura amministrativa e alla legittimità degli atti: il mancato esame di tali questioni nel primo giudizio può determinare estensione del giudicato e preclusione delle stesse censure in sede successiva
- Nel prospetto di domanda risarcitoria occorre valutare con cura decorrenze e prescrizioni: la Corte può ritenere che il termine per agire decorra da eventi diversi (es. formazione del titolo espropriativo o dalla scadenza del termine di occupazione), ma la preclusione per giudicato resta un elemento determinante nella sorte della domanda
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