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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9264/2021 del 06/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

RFI impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il risarcimento a favore degli eredi Molina per occupazione illegittima e aveva quantificato il valore del fondo come "edificabile" riferendosi alla data della domanda di risarcimento (26.10.1999), quando era già in vigore un PRG che classificava l'area come turistico-alberghiera. RFI deduceva che la Corte d'appello aveva violato il giudicato formatosi con la sentenza non definitiva del Tribunale (18.4.2006), che aveva invece accertato che l'irreversibile trasformazione si era perfezionata alla scadenza dell'occupazione legittima (14.9.1996) e che, pertanto, la valutazione del bene doveva essere riferita a tale data, con la conseguente qualificazione normativa e destinazione urbanistica vigente allora (destinazione agricola). Inoltre RFI censurava la c.t.u. per avere utilizzato criteri di stima ritenuti errati (uso del PRG successivo, applicazione del metodo analitico-ricostruttivo in luogo del comparativo, utilizzo di compendi non omogenei) e per avere attribuito valore a fabbricati in stato di degrado/abusivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (violazione del giudicato circa la data dell'irreversibile trasformazione) e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha altresì accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio nella parte pertinente. La Cassazione ha censurato la Corte d'appello per avere riconsiderato la qualificazione e la data cui riferire la valutazione del bene contrariamente al giudicato già formato con la sentenza non definitiva del Tribunale (14.9.1996). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello competente per nuovo esame e ricalcolo dei danni conformemente ai principi di diritto indicati (valutazione riferita alla data del 14.9.1996 e alla destinazione urbanistica vigente a quella data). Sono state disposte condanne alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nella misura indicata dalla Corte.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile (art. 279)

    presente nella motivazione

    Richiamato in relazione ai limiti del giudicato e alle questioni di rito e di merito. La Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi con la sentenza non definitiva vincolava la valutazione successiva della Corte d'appello.

  • Codice di procedura civile (art. 2909 c.c.)

    menzionato nel testo (anche se la numerazione pare richiamare norme civilistiche)

    Citato nella doglianza relativa alla violazione del giudicato e alla determinazione del momento da cui far decorrere effetti; la Corte ha valorizzato il precedente accertamento temporale (14.9.1996).

  • Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5)

    richiamato riguardo i motivi di ricorso per cassazione

    Usato come base per censurare la violazione di legge e l'omessa o contraddittoria motivazione della Corte d'appello.

  • Legge n. 359/1992 (art. 5-bis)

    art. 5bis I. n. 359/92 (richiamato dalle parti)

    La Corte osserva che le parti avevano contestato riduzioni previste da norme non più vigenti; la questione è stata trattata in sede di valorizzazione del criterio risarcitorio ma non ha prevalso sulla necessità di rispettare il giudicato sulla data di trasformazione.

  • Legge n. 865/1971 (art. 16, comma 9)

    menzionata tra le norme discusse

    Rilevata dalle parti nella controversia sulla quantificazione dei danni e indennità espropriative; la Corte ha comunque privilegiato la regola del giudicato e la data di riferimento per la valutazione.

  • Legge n. 47/1985 (art. 17, comma 1)

    menzionata nella doglianza

    Richiamata nella censura sulla legittimità dei fabbricati e sulla non valorizzabilità di immobili privi di autorizzazione; la Corte ha richiamato la necessità di considerare lo stato reale degli immobili nella nuova valutazione.

  • D.P.R. n. 380/2001 (art. 46)

    Riferimento al Testo Unico dell'edilizia impiegato dalle parti per discutere la destinazione urbanistica e le autorizzazioni; la Corte rimette la corretta applicazione della normativa alla valutazione di merito dopo il rinvio.

  • Legge n. 133/1994

    Utilizzata dalle parti per deduzioni sulla normativa urbanistica e sul valore edificatorio; la Corte non ha accolto la valutazione operata in appello perché contrastante col giudicato.

  • Codice Civile (art. 2043)

    Richiamato in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno da occupazione illecita; la Corte ha confermato che il risarcimento va quantificato correttamente rispetto al momento in cui si è estinta la proprietà.

  • Codice Civile (art. 2056)

    richiamato nella doglianza

    Riferito ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale (valore del bene e danno emergente/ lucro cessante); la Corte ha rimandato alla Corte d'appello la corretta applicazione in base alla data di riferimento.

Massime di principio

  • Il giudicato parziale che accerta la data dell'irreversibile trasformazione di un bene vincola le decisioni successive: la valutazione economica e la qualificazione urbanistica devono essere riferite a quella data e non a fatti o piani urbanistici successivi.
  • In controversie su occupazione acquisitiva/occupazione illegittima la data da cui misurare il danno è essenziale; se una pronunzia non definitiva ha determinato tale data e non è stata impugnata, essa diviene parametro vincolante per la liquidazione.
  • Il CTU deve applicare i criteri di stima coerenti con il mandato e con la normativa e la destinazione urbanistica vigenti alla data di riferimento; l'uso di parametri o di piani urbanistici successivi può rendere la perizia infirmabile.
  • Il valore dei fabbricati può essere escluso o significativamente ridotto se gli stessi risultano abusivi, crollati o privi di autorizzazioni: occorre motivazione puntuale e separata per includerli nella liquidazione del danno.
  • Il successore nel diritto controverso (es. nuovo concessionario) è opponibile il giudicato formato nel processo originario e può essere condannato per le somme dovute; tuttavia le questioni di rito (es. condanna alle spese) restano legate alle parti processuali originarie.
  • In sede di impugnazione è necessario rispettare i limiti di devoluzione: la Corte di merito non può riconsiderare e modificare questioni già definitive per giudicato, a pena di cassazione e rinvio per nuovo esame coerente con il precedente accertamento.
  • Quando si liquidano danni per perdita di potenzialità edificatoria, va distinta la liquidazione del valore del suolo e l'eventuale ulteriore compensazione per sottrazione del potenziale edificatorio; la duplicazione di indennizzi va evitata e motivata.

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