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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9268/2021 del 06/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la decisione del Tribunale per avere ritenuto non rilevanti la presunta incompletezza del progetto esecutivo (mancanza di relazioni specialistiche geologica e geotecnica, elaborati grafici delle strutture e degli impianti, calcoli strutturali), l'omessa verifica dei termini di esecuzione alla luce della prassi di istruzioni settimanali dell'Università, la decisione che avrebbe escluso l'inadempimento dell'Amministrazione e la mancata prova dei danni per sospensione/interruzione lavori; chiedeva inoltre il riconoscimento dell'aumento dei prezzi di rame e acciaio proposto in memoria art. 183 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per carenza di autosufficienza alcune doglianze (es. omissione nel precisare in quale atto fosse dedotta la mancata trasmissione delle relazioni specialistiche, e la nuova doglianza sui termini esecutivi), ha ritenuto infondati altri motivi (il Tribunale e il c.t.u. hanno accertato che le lacune progettuali erano colmabili con tavole aggiuntive e non costituivano variante né impedivano l'esecuzione; non è stato provato il danno richiesto). La domanda di incremento dei prezzi introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è stata giudicata inammissibile come nuova. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente (liquidate in euro 7.200,00 oltre oneri e maggiorazione), con l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.p.r. n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, e art. 21, comma 1, lett. c), I. n. 109/94

    art. 16, comma 5; art. 21, comma 1, lett. c)

    La corte valuta le contestazioni sul progetto e sulle variazioni in itinere alla luce di tali disposizioni, rilevando che le integrazioni fornite non hanno mutato la natura delle opere e non costituiscono inadempimento dell'Amministrazione

  • artt. 36-45 e art. 219, d.p.r. n. 554/99

    Norme sul contenuto del progetto e sui documenti tecnici; la Corte ha ritenuto che le carenze materiali di dettaglio potevano essere colmate con tavole aggiuntive in corso d'opera e che l'appaltatore aveva obbligo di eseguire le variazioni non sostanziali

  • art. 134, comma 4, d.p.r. n. 554/99

    Riferimento alla possibilità che la stazione appaltante imponga variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori; la Corte osserva che la ricorrente non ha dimostrato che le variazioni abbiano cambiato la natura dell'appalto

  • art. 160, d.p.r. n. 207/10

    Norma sulla sospensione/interruzione dei lavori e relativo indennizzo; la Corte rileva che la ricorrente non ha allegato e provato i danni specifici e che la condotta dell'Università è stata ritenuta legittima, escludendo il diritto al risarcimento

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La memoria ex art. 183 non può contenere domande nuove rispetto all'atto introduttivo; la Corte ha ritenuto la domanda sull'incremento dei prezzi nuova e quindi inammissibile, dato che la ricorrente non ha esibito il contenuto testuale iniziale che la provasse inclusa

  • artt. 348-bis e 348-ter, c.p.c.

    Principi di inammissibilità dell'appello e presupposti di specificità delle censure; la Corte territoriale aveva dichiarato l'appello inammissibile per mancanza di specifiche censure e per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 13, comma l-quater, d.p.r. n.115/02

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore importo previsto

Massime di principio

  • Quando il progettista o la stazione appaltante forniscono integrazioni di dettaglio in corso d'opera, tali integrazioni sono spesso ritenute legittime se non mutano sostanzialmente la natura delle opere e se il c.t.u. rileva la fattibilità con la documentazione disponibile
  • L'appaltatore che invoca incompletezza del progetto deve indicare con precisione in quale atto processuale ha dedotto la censura e fornire prove concrete (es. contenuto mancante, momenti di deduzione, effetti sull'esecuzione); altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza
  • Le richieste di risarcimento per sospensione o interruzione lavori richiedono allegazioni e prova specifica del danno, anche se la normativa prevede criteri per l'indennizzo: non basta un richiamo generico alle norme
  • Le domande introdotte per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono suscettibili di essere considerate nuove e quindi inammissibili se la parte non dimostra che erano già comprese e adeguatamente specificate nell'atto introduttivo
  • Il comportamento della stazione appaltante nell'ordinare variazioni in corso d'opera è legittimo se non altera la natura essenziale dell'appalto; l'onere probatorio spetta all'appaltatore che sostiene il contrario
  • In sede di appello occorre formulare censure specifiche e non limitarsi a riproporre le stesse doglianze di primo grado: la genericità o la mera ripetizione possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione

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