Cassazione Civile, Sentenza n. 9265/2021 del 06/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Azione di risarcimento danni per occupazione senza titolo di un'area; controversia sulla titolarità della proprietà (se esclusiva o in comproprietà) e sulla quantificazione del risarcimento pro-quota. Questioni processuali relative alla tempestività e alla rilevanza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e alla necessità di proporre appello incidentale per alcune eccezioni/domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della sig.ra Carzedda. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello in sede di rinvio che, adeguandosi ai principi di diritto espressi dalla Cassazione, ha effettuato un nuovo accertamento dei fatti e dei documenti e ha concluso che gli attori non avevano dimostrato di essere gli unici comproprietari né la misura delle quote. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio dopo cassazione: la Corte d'appello, a seguito della censura di vizio di motivazione, ha potuto e dovuto riesaminare le prove e colmare le lacune motivazionali; non è stata violata la pronuncia della Cassazione del 2012.
art. 360, n.4, c.p.c.
Base di censura per presunta errata applicazione della legge; la Cassazione ha esaminato i motivi ma li ha ritenuti infondati, confermando la correttezza della valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale in sede di rinvio.
art. 346 c.p.c.
Applicato per il principio secondo cui la parte parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per non perdere le eccezioni/domande non accolte; la Corte ha confermato che i convenuti, non essendo vittoriosi in primo grado su tutta la materia, potevano riproporre l'eccezione in appello.
art. 2909 c.c.
Citata nel ricorso ma non risultano dal testo elementi che ne evidenzino un'applicazione motivata: la decisione è fondata principalmente su prova della titolarità e principi processuali, non su un'interpretazione specifica di questa norma.
art. 324 c.p.c.
Richiamata ma non sviluppata in modo autonomo nella motivazione; la Corte si è concentrata su onere della prova e effetti del rinvio dopo cassazione.
Massime di principio
- In casi di occupazione senza titolo, il risarcimento è dovuto ma va riconosciuto pro-quota a ciascun comproprietario in relazione alla propria quota: occorre provare la titolarità e la misura della quota
- Documenti sottoscritti solo da alcuni presunti cedenti non sono automaticamente idonei a dimostrare l'esclusiva titolarità: divergenze, dichiarazioni contrastanti o l'assenza della forma richiesta vanno valutate e possono inficiarne il valore probatorio
- Quando la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può e deve riesaminare le prove e colmare le lacune motivazionali; non segue automaticamente una decisione di fatto favorevole alla parte che impugna
- Le eccezioni rilevanti in merito alla titolarità e alla legittimazione possono essere trattate anche in appello se non si è formatosi giudicato: tuttavia la parte parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per non perdere la possibilità di ottenere accoglimento di domande o eccezioni non accolte in primo grado
- Per ottenere risarcimenti basati sul valore venale del bene occupato è utile allegare perizia/CTU e documentazione coerente; dichiarazioni sostitutive e ammissioni di terzi vanno valutate nel complesso e possono non essere decisive se contraddette
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