Ordinanza n. 520/2026 - Napoli, Sezione 3
per la correzione della sentenza n. 5404 del 18 luglio 2025 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 6235 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di correzione della sentenza n. 5404 del 18 luglio 2025, relativa alla distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento, nei limiti precisati in motivazione, del ricorso proposto contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive. Con istanza depositata il 24 luglio 2025 ha chiesto la correzione di un errore materiale della sentenza, rilevando che, nonostante l'espressa richiesta, il dispositivo non aveva disposto la distrazione delle competenze processuali in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., riconoscendo la sussistenza dell'errore materiale. Ha corretto il dispositivo della sentenza eliminando le parole "in favore di parte ricorrente" e aggiungendo, dopo il riferimento agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, la precisazione "da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari". Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza; nel caso concreto è stato utilizzato per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede le annotazioni di competenza della Segreteria conseguenti alla correzione della sentenza.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonostante l'espressa richiesta, costituisce errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., quando la correzione si limita a rendere il dispositivo conforme alla decisione richiesta senza modificarne il contenuto sostanziale.
- La correzione dell'errore materiale può incidere sulla formulazione del capo relativo alle spese, sostituendo l'indicazione del beneficiario e specificando che le somme devono essere distratte in favore dei difensori antistatari.
- Accolta l'istanza di correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
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