Cassazione Civile, Ordinanza n. 14263/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al decreto di omologa di un concordato preventivo. L'amministrazione finanziaria aveva applicato l'imposta in misura proporzionale, ritenendo che nell'operazione vi fosse un accollo di debiti da parte di una terza assuntrice e che tale accollo costituisse la disposizione principale tassabile ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente applicazione dell'art. 21 TUR. La società contribuente aveva invece sostenuto che l'atto dovesse essere tassato in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, lett. g), della Tariffa, perché il decreto di omologa non produceva effetti traslativi né incrementi di ricchezza, trattandosi di concordato in continuità con apporto di finanza esterna e senza patrimonio trasferibile. In appello la contribuente ha ottenuto ragione; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 8 e 9 della Tariffa e dell'art. 21 TUR, sostenendo che il soddisfacimento dei creditori potesse avvenire anche tramite accollo dei debiti e che tale accollo dovesse essere tassato come atto principale. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese di lite disposta dai giudici tributari di merito per asserita motivazione apparente e violazione del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando che, nel caso concreto, il decreto di omologa del concordato preventivo era soggetto a imposta di registro in misura fissa, perché non risultavano né effetti traslativi di beni né un accollo di debiti in senso tecnico, ma soltanto l'apporto di finanza esterna destinata a rendere fattibile il concordato e a soddisfare, almeno in parte, i creditori. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società limitatamente alle spese, rilevando che la compensazione disposta dal giudice di merito era sorretta da una motivazione meramente generica e quindi apparente, inidonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul capo delle spese e la Corte, decidendo nel merito, ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, lett. g), d.P.R. n. 131/1986
il decreto di omologa del concordato preventivo è assoggettato a imposta di registro in misura fissa come regola generale per gli atti di omologa, salvo che l'atto produca un effetto traslativo o altro effetto produttivo di ricchezza
art. 9 della Tariffa, Parte prima, d.P.R. n. 131/1986
si applica solo se nel decreto o negli effetti dell'omologa sia ravvisabile una disposizione principale con effetti traslativi o produttivi di ricchezza, non ricorrenti nel caso esaminato
art. 21 d.P.R. n. 131/1986
invocato dall'amministrazione per sostenere la tassazione della disposizione che comporti l'imposizione più onerosa, ma ritenuto non conducente nella fattispecie concreta
art. 160 l. fall.
richiamato per sostenere che il soddisfacimento dei creditori nel concordato possa avvenire anche mediante accollo dei debiti
art. 91 c.p.c.
la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge e richiede una motivazione espressa delle ragioni gravi ed eccezionali
art. 15 d.P.R. n. 546/1992
nel processo tributario la soccombenza comporta la condanna alle spese; la compensazione è consentita solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della decisione sulle spese
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso principale per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, censurando solo l'anomalia motivazionale
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
d.l. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014
citato per la modifica dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
L. n. 134/2012
richiamata per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per l'estensione della possibilità di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Corte cost. n. 157/2014
richiamata per affermare che il rimborso delle spese non è coessenziale alla tutela giurisdizionale
Cass. Sez. U. n. 8053/2014
richiamata per definire il perimetro dell'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione
Cass. Sez. U. n. 19881/2014
richiamata sul medesimo tema del minimo costituzionale della motivazione
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il decreto di omologa sconta l'imposta di registro in misura fissa secondo la disciplina generale degli atti di omologa, salvo che dal provvedimento derivi un effettivo trasferimento di beni o altro effetto idoneo a produrre ricchezza.
- L'apporto di finanza esterna destinato a rendere fattibile il concordato e a soddisfare i creditori non integra, di per sé, un accollo tassabile né un incremento di ricchezza imponibile, se non comporta un effettivo mutamento della situazione patrimoniale del debitore o l'attribuzione di beni all'assuntore.
- In materia di spese nel processo tributario, la regola è la soccombenza; la compensazione costituisce deroga eccezionale e richiede l'indicazione espressa, in sentenza, delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
- Una motivazione meramente generica, come il riferimento alla sola 'natura interpretativa della controversia', non soddisfa l'obbligo motivazionale e integra motivazione apparente censurabile in cassazione.
- In sede di legittimità non possono essere valorizzati nuovi elementi fattuali non già risultanti dal giudizio di merito per sostenere la sussistenza di un vantaggio patrimoniale o di un effetto traslativo.
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