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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7401/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della pronuncia della Corte che aveva dichiarato prescritto il diritto risarcitorio dedotto dai Cavaleri. I motivi principali: (1) errore di fatto per omissione di esame di presunte irregolarità nella cancellazione dal ruolo della domanda proposta dal loro dante causa (Fortunato Cavaleri) e conseguente decorrenza della prescrizione da tale prima domanda (26/08/1985) ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c.; (2) errore di fatto nell'apprezzamento delle risultanze della CTU, che avrebbero dimostrato che i lavori erano in corso almeno fino al 2004 e quindi la prescrizione non sarebbe maturata; (3) violazione del contraddittorio e irregolarità nella composizione del collegio giudicante; (4) omissione della Corte d'appello sulla domanda di indennizzo per indebito arricchimento e sulla tempestività della stessa. In sostanza i ricorrenti chiedevano la revoca dell'ordinanza per presunta falsa percezione di fatti decisivi e per omissioni istruttorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sollevate non costituiscano errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ma, in gran parte, opinioni circa l'apprezzamento giuridico e valutativo delle risultanze di causa (decisioni di merito e di diritto) non sindacabili in sede di revocazione. La Corte ha inoltre osservato che molte questioni erano già state esaminate e decise dall'ordinanza impugnata, escludendo così il presupposto di incontestabile errore di percezione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 6.400,00 oltre accessori) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2945, comma 3, cod. civ.

    Riferimento alla decorrenza della prescrizione dal primo atto introduttivo identico: la Corte ha preso in considerazione l'argomento secondo cui la prescrizione sarebbe decorrente dalla prima domanda del 26/08/1985, con conseguente maturazione al momento della nuova domanda del 01/07/1997.

  • art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma detta il vizio di revocazione per errore di fatto. La Corte ha interpretato rigorosamente i requisiti: l'errore deve essere una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile su fatti incontestabili (non una divergenza di valutazione giuridica o probatoria) e non può riguardare punti controversi già decisi.

  • art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.

    Richiamato per segnalare interventi del Pubblico Ministero nel procedimento (requisitorie); il richiamo è meramente processuale e non incide sull'ammissibilità del ricorso di revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede la possibile maggiorazione/doppio versamento del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • Massima/Cassazione SS.UU. 735/2015 (giurisprudenza)

    La Corte ha fatto riferimento all'arresto delle Sezioni Unite per contestualizzare e motivare il proprio quadro di diritto sulla materia prescrizionale e sull'interpretazione delle risultanze istruttorie, utilizzandolo per confutare l'efficacia degli argomenti tratti dalla CTU.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede un'errore di percezione evidente e incontestabile sui fatti; non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche già espresse.
  • Se una precedente identica domanda è stata proposta in passato, la prescrizione può decorrere da quella prima domanda (art. 2945 c.c.): la proposizione successiva può dunque risultare tardiva se il termine si è già estinto.
  • Le risultanze di CTU sono valutabili in sede ordinaria; le divergenze sull'interpretazione degli atti peritali costituiscono normalmente valutazioni di merito e non errori di fatto revocabili.
  • La Corte non ammette revocazioni basate su omissioni o su presunte irregolarità quando sul punto l'ordinanza impugnata si è già espressa: l'esistenza di una pronuncia su questione controversa esclude l'ammissibilità del rimedio.
  • Le doglianze che mirano a rinnovare il sindacato di merito o di legittimità sono improprie in sede di revocazione; il ricorso non è un ulteriore grado per rivedere la congruità delle argomentazioni giuridiche.
  • Rischio di aggravio delle spese e del contributo unificato: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese e la maggiorazione del contributo unificato a carico del ricorrente.

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