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Provvedimento

Deliberazione n. 223 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC su segnalazione dell’interessato, che temeva la diffusione tramite piattaforma digitale di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare, per 12 mesi e a soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con cautele tali da impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina speciale introdotta dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a un caso di revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica di un provvedimento d’urgenza su segnalazione per revenge porn nei confronti di Telegram FZ-LLC

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della disciplina speciale sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento è stato attivato su segnalazione dell’interessato, che ha chiesto tutela contro la possibile diffusione tramite piattaforma digitale di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Presupposti normativi e competenza del Garante

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative all’invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al Dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimento urgente adottato il 7 aprile 2025

Ricevuta la segnalazione, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della fattispecie con l’art. 144-bis e ha adottato la determinazione n. 107 del 7 aprile 2025. Con tale atto ha:

  • ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
  • richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale dell’Autorità

Il Garante, esaminati gli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma integralmente le misure già imposte a Telegram FZ-LLC, finalizzate a bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e a garantirne la conservazione probatoria nei limiti e con le cautele previste. Non sono indicate sanzioni pecuniarie nel testo esaminato.

Punti principali

Origine della segnalazione

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram per prevenire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Intervento urgente del Dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 107 del 7 aprile 2025, ordinando a Telegram FZ-LLC di impedire l’ulteriore diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie.

Contenuto delle misure imposte

Alla piattaforma è stato imposto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione. Inoltre, qualora il materiale fosse acquisito in chiaro, la società avrebbe dovuto conservarlo per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, soltanto per fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente del 7 aprile 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC, confermandone integralmente gli effetti.

Come è indicizzato

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