Risposta n. 363 del 24/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt. 162-bis TUIR - ambito soggettivo: qualificazione di una società che detiene e gestisce strumenti finanziari per l'impiego della liquidità
Il quesito
1) Se la società debba essere qualificata come società industriale/commerciale o quale società di partecipazione finanziaria/non finanziaria ai sensi dell'art.162-bis; 2) obblighi di comunicazione all'archivio rapporti finanziari e adempimenti FATCA/CRS; 3) trattamento fiscale (IRES/IRAP) dei proventi della gestione del portafoglio finanziario; 4) aliquota IRAP da applicare; 5) applicabilità dell'esenzione prevista dall'art.24 del Decreto Rilancio per il saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene di non rientrare nelle categorie dell'art.162-bis perché detiene strumenti finanziari per il mero impiego della liquidità (operando per conto proprio in contropartita diretta), quindi si considera soggetto industriale/commerciale; perciò non deve effettuare le comunicazioni all'archivio rapporti finanziari né gli adempimenti FATCA/CRS; i proventi finanziari rilevano ai fini IRES/IRAP secondo le regole ordinarie (artt.83 e segg. TUIR e art.5 Decreto IRAP); applicherà l'aliquota IRAP ordinaria (3,9%) e ritiene applicabile l'esenzione IRAP prevista dall'art.24 del Decreto Rilancio.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, sulla base del bilancio 2019 e della modalità operativa descritta, la società non rientra nelle categorie di cui all'art.162-bis per l'anno 2019; di conseguenza i proventi finanziari sono assoggettati alle regole ordinarie IRES/IRAP e deve applicarsi l'art.5 del Decreto IRAP con l'aliquota ordinaria (non la maggiorata per banche/enti finanziari). Sotto il profilo degli adempimenti, l'istante è qualificabile come operatore finanziario ai fini MIFID2 e deve comunicare la PEC al REI, ma non deve effettuare la comunicazione prevista dall'art.7, comma 6, del DPR 605/1973 né è, sulla base degli elementi forniti, obbligata agli adempimenti FATCA/CRS. L'agevolazione dell'art.24 del Decreto Rilancio si ritiene applicabile. Il parere è reso assumendo veridicità dei documenti presentati.
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