Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 368 del 24/05/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che la verifica del limite dei 30.000 euro è irrilevante se il rapporto è cessato e, dato che le dimissioni sono efficaci al momento della consegna, ritiene possibile applicare il regime forfetario già nel 2021; in subordine propone di accedervi dal 2022.

Articolo 1, comma 57, legge n.190/2014 - causa ostativa all'applicazione del regime forfetario (lettera d-ter))

Il quesito

Se, avendo presentato dimissioni nel 2020 con periodo di preavviso protratto fino al 2021 e avendo percepito nel 2020 redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, il contribuente può accedere al regime forfetario nel 2021.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia richiama i precedenti chiarimenti (circ. 10/E/2016 e ris. 7/E/2020) e conclude che la cessazione si verifica al termine del periodo di preavviso, perciò il rapporto era ancora in atto nel 2021. Essendo il reddito 2020 superiore a 30.000 euro, opera la causa di esclusione per il 2021; il contribuente potrà accedere al regime forfetario a partire dal 2022 se sussistono gli altri requisiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.