Risposta n. 368 del 24/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la verifica del limite dei 30.000 euro è irrilevante se il rapporto è cessato e, dato che le dimissioni sono efficaci al momento della consegna, ritiene possibile applicare il regime forfetario già nel 2021; in subordine propone di accedervi dal 2022.
Articolo 1, comma 57, legge n.190/2014 - causa ostativa all'applicazione del regime forfetario (lettera d-ter))
Il quesito
Se, avendo presentato dimissioni nel 2020 con periodo di preavviso protratto fino al 2021 e avendo percepito nel 2020 redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, il contribuente può accedere al regime forfetario nel 2021.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama i precedenti chiarimenti (circ. 10/E/2016 e ris. 7/E/2020) e conclude che la cessazione si verifica al termine del periodo di preavviso, perciò il rapporto era ancora in atto nel 2021. Essendo il reddito 2020 superiore a 30.000 euro, opera la causa di esclusione per il 2021; il contribuente potrà accedere al regime forfetario a partire dal 2022 se sussistono gli altri requisiti.
Testo integrale
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