Risposta n. 362 del 24/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che il prodotto è qualificabile come mangime ai sensi del Reg. CE e rientra nel n.20 della Tabella A, parte II (mangimi semplici di origine vegetale), applicando quindi l'aliquota del 4%.
Articolo 11, comma 1, lett. a), L. 27 luglio 2000, n.212 - aliquota IVA su farina di piselli destinata a mangime
Il quesito
Quale aliquota IVA applicare alla farina ottenuta dalla macinazione di piselli ad alto contenuto proteico destinata all'alimentazione animale: 4% o 10%?
Il parere dell’Agenzia
Sulla base del parere ADM (analisi: amido 40%, ceneri 2,9%, umidità 12%, proteine 19%) il prodotto non soddisfa i requisiti per i prodotti della macinazione (amido >45% e ceneri ≤2%) e va classificato nella sottovoce NC 2302 50 00 come 'crusche, stacciature ed altri residui... di legumi', corrispondente al n.17) della Tabella A, parte II; pertanto l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%.
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