Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 362 del 24/05/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che il prodotto è qualificabile come mangime ai sensi del Reg. CE e rientra nel n.20 della Tabella A, parte II (mangimi semplici di origine vegetale), applicando quindi l'aliquota del 4%.

Articolo 11, comma 1, lett. a), L. 27 luglio 2000, n.212 - aliquota IVA su farina di piselli destinata a mangime

Il quesito

Quale aliquota IVA applicare alla farina ottenuta dalla macinazione di piselli ad alto contenuto proteico destinata all'alimentazione animale: 4% o 10%?

Il parere dell’Agenzia

Sulla base del parere ADM (analisi: amido 40%, ceneri 2,9%, umidità 12%, proteine 19%) il prodotto non soddisfa i requisiti per i prodotti della macinazione (amido >45% e ceneri ≤2%) e va classificato nella sottovoce NC 2302 50 00 come 'crusche, stacciature ed altri residui... di legumi', corrispondente al n.17) della Tabella A, parte II; pertanto l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.