Ordinanza n. 362/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego del -OMISSIS-, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia, Area Governo e Analisi, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in pari data, con la quale è stato esplicitato il diniego di accesso ai documenti richiesti da -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, nonché PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad accedere agli atti indicati nella citata richiesta del -OMISSIS-, nonché PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE all’ostensione e alla consegna in copia della documentazione richiesta con la predetta domanda del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso a documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica, riferita anche a eventuali contratti preliminari di compravendita di terreni
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di accesso e chiesto l'accertamento del proprio diritto all'ostensione, sostenendo che la richiesta rientrasse nell'accesso difensivo garantito dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Ha dedotto che l'amministrazione non avrebbe verificato il necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela dei propri interessi giuridici. Ha inoltre denunciato la contraddittorietà del diniego, poiché da un lato esso presupporrebbe l'esistenza dei documenti richiesti e dall'altro sembrerebbe affermare che non risultassero contratti preliminari stipulati dal 2016 tra la società controinteressata e terzi per terreni ubicati nel Comune di Perugia. L'Agenzia delle Entrate ha opposto l'inaccessibilità della documentazione in ragione della pendenza di un procedimento tributario, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), della l. n. 241/1990, deducendo anche l'assenza di un interesse diretto della ricorrente, estranea al rapporto tributario, e la possibilità di chiedere l'esibizione dei documenti nel giudizio civile ai sensi dell'art. 210 c.p.c. La ricorrente ha contestato la novità e l'infondatezza della motivazione relativa alla pendenza del procedimento tributario. In camera di consiglio ha chiesto un termine per proporre querela di falso contro la nota dell'Agenzia, qualora interpretata come attestazione dell'inesistenza dei documenti acquisiti durante la verifica fiscale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto che la controversia non potesse essere definita indipendentemente dalla nota dell'Agenzia della cui falsità era stata prospettata la querela, trattandosi del provvedimento impugnato e incidendo la sua veridicità sull'ammissibilità e/o sulla fondatezza della pretesa. Ha quindi fissato al 30 settembre 2026 il termine per proporre querela di falso davanti al Tribunale ordinario competente e ha disposto il deposito della prova dell'avvenuta proposizione secondo l'art. 77, comma 3, c.p.a. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 3 novembre 2026 per verificare la proposizione della querela e valutare l'eventuale sospensione del giudizio. L'ordinanza è dunque interlocutoria e dispone un incombente processuale, senza statuire sulla legittimità del diniego o sul diritto di accesso.
Norme richiamate
art. 24 l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
La ricorrente invoca la disciplina dell'accesso difensivo; il TAR non decide se ne ricorrano i presupposti.
art. 24, comma 1, lettera b), l. 241/1990
L'amministrazione invoca la causa di esclusione relativa ai procedimenti tributari; la questione resta non decisa.
art. 77, comma 1, c.p.a.
Consente alla parte di chiedere al giudice amministrativo un termine per proporre querela di falso quando la decisione dipenda dalla verifica della genuinità di un documento.
art. 77, comma 3, c.p.a.
Impone il deposito della prova della proposizione della querela di falso, secondo quanto disposto dal giudice.
art. 210 c.p.c.
La sua applicabilità come possibile strumento alternativo di acquisizione documentale è stata prospettata dall'amministrazione, ma non valutata dal TAR.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla veridicità di un documento impugnato o comunque rilevante, il giudice amministrativo può fissare un termine per la proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario competente e rinviare il giudizio per verificare l'adempimento e valutare l'eventuale sospensione.
- La querela di falso è rilevante nel processo amministrativo quando la falsità del documento incide sull'ammissibilità o sulla fondatezza della domanda e la controversia non può essere decisa indipendentemente dall'accertamento della genuinità documentale.
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