Ordinanza n. 14415/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: contestazione della violazione del divieto previsto dall'art. 9 d.l. 87/2018 e ordinanza-ingiunzione AGCOM recante una sanzione amministrativa di 50.000 euro
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la contestazione e l'ordinanza-ingiunzione con cui l'AGCOM le aveva contestato la violazione del divieto previsto dall'art. 9, comma 1, d.l. 87/2018, convertito dalla l. 96/2018, e le aveva irrogato una sanzione amministrativa di 50.000 euro. L'Autorità intimata non si è costituita. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la notificazione telematica del ricorso introduttivo appariva invalida perché eseguita presso la sede dell'Autorità anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege.
La decisione
Il TAR ha qualificato il vizio della notificazione come nullità, e non inesistenza. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ritenuto che la rinnovazione della notifica nulla non potesse essere subordinata alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante. Ha quindi ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Ha inoltre precisato che la ricorrente deve dimostrare la ritualità della notificazione telematica depositando la copia completa del messaggio PEC consegnato, in formato di documento informatico, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. L'udienza per il prosieguo è stata fissata al 27 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della trattazione della causa.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disciplina è stata esaminata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante.
art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016
Impone, secondo quanto precisato dal TAR, il deposito della copia completa del messaggio PEC consegnato per provare la ritualità della notificazione telematica.
art. 9, comma 1, d.l. 87/2018, convertito dalla l. 96/2018
È la disposizione sostanziale la cui presunta violazione ha costituito il fondamento della contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione impugnata; non è stata esaminata nel merito.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Ha escluso la necessità di valutare l'imputabilità del vizio al notificante ai fini della rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- Quando la notificazione telematica del ricorso amministrativo è eseguita presso la sede dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege, il vizio è qualificabile come nullità, non come inesistenza, se sussiste un collegamento idoneo a rendere riconoscibile il destinatario.
- La notificazione nulla del ricorso introduttivo deve essere rinnovata dal giudice entro un termine perentorio; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione non può essere subordinata alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante.
- Chi procede alla rinnovazione della notificazione telematica deve provare la ritualità dell'adempimento mediante il deposito della copia completa del messaggio PEC consegnato, in formato di documento informatico, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
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