Ordinanza n. 14455/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso pubblico, per esami, a 30 posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato escluso dal concorso, contestando in sostanza la valutazione della propria idoneità psico-fisica. Dagli atti emerge una condizione indicata come “epilessia focale con evoluzione tonico-clonica e disturbi della sfera affettiva e cognitiva in sospetta encefalite autoimmune in terapia farmacologica”. Il giudice ha ritenuto necessario accertare, mediante verificazione medico-sanitaria, se tale condizione sussista effettivamente, se rientri tra le infermità neuropsichiche a rilevanza medico-legale considerate dalla disciplina concorsuale anche in relazione alla tutela della salute e dell’incolumità del candidato e dei colleghi, quale sia la sua incidenza sulla capacità lavorativa rispetto alle mansioni proprie dell’ispettore informatico e, conseguentemente, se il ricorrente sia idoneo al concorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di Roma, mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente anche con il supporto di specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; la relazione motivata, corredata dalla documentazione utile e dalla nota delle spese, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata assicurata la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso. Il giudice ha inoltre confermato la riammissione del ricorrente al corso di formazione, già disposta in sede monocratica, esclusivamente per garantire la continuità dell’addestramento e non vanificare il percorso formativo già svolto. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.m. 166/2019
infermità… neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell’incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso
La disposizione costituisce il parametro da verificare per stabilire se la condizione sanitaria del candidato incida sull’idoneità concorsuale, tenendo conto sia della rilevanza medico-legale dell’infermità sia delle esigenze di tutela del candidato e degli altri lavoratori.
art. 89 d.lgs. 217/2005
La norma è richiamata quale riferimento per individuare le mansioni rispetto alle quali valutare l’incidenza della condizione sanitaria sulla capacità lavorativa del candidato.
art. 19 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire accertamenti tecnici necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione e gli adempimenti dell’organismo incaricato, utilizzati dal TAR per disporre l’accertamento medico-sanitario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a tutela dei dati relativi alla salute e a sostegno dell’oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell’esclusione da un concorso per motivi sanitari dipende da accertamenti specialistici sulla patologia, sulla sua rilevanza medico-legale e sull’incidenza funzionale rispetto alle mansioni da svolgere, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo tecnico qualificato.
- La valutazione dell’idoneità sanitaria concorsuale deve essere riferita concretamente alle mansioni proprie del posto da ricoprire e deve considerare anche le esigenze di tutela della salute e dell’incolumità del candidato e degli altri lavoratori.
- In presenza di una controversia ancora non definita sull’idoneità sanitaria, la riammissione provvisoria al corso di formazione può essere confermata in via cautelare per preservare la continuità dell’addestramento e impedire che il tempo occorrente per l’accertamento renda inutile la tutela giurisdizionale.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio tecnico, consentendo la partecipazione dei consulenti di fiducia della parte interessata e imponendo all’organo verificatore il deposito di una relazione motivata e documentata entro termini predeterminati.
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