Ordinanza n. 14456/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici che ha dichiarato la candidata non idonea al concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici l'ha giudicata non idonea, in ragione di una pregressa emorragia sub-aracnoidea ed endoventricolare dovuta alla rottura di un aneurisma, trattata chirurgicamente mediante esclusione dell'aneurisma dal circolo cerebrale. La non idoneità è stata motivata con il richiamo all'art. 3, comma 2, e alla Tabella 1, punto 5, lettera d), del d.m. n. 198/2003. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale e degli atti conseguenti, l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e, in subordine, il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente. Il TAR, senza definire il merito delle censure, ha ritenuto necessario verificare se la candidata sia attualmente affetta da aneurismi o da altre patologie vascolari rilevanti, se l'intervento chirurgico abbia risolto la patologia pregressa, se persista una vulnerabilità agli stress psico-fisici e quale sia, conseguentemente, la sua idoneità concorsuale.
La decisione
Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare con sede in Roma. L'organo verificatore dovrà operare tramite una commissione composta da almeno due medici, eventualmente avvalendosi di specialisti o consulenti esterni, e dovrà accertare le condizioni cliniche attuali della ricorrente, gli effetti dell'intervento chirurgico pregresso, l'eventuale permanenza di una vulnerabilità agli stress psico-fisici e l'idoneità o meno al concorso. La verificazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione utile e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i dieci giorni successivi. È stata assicurata la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia della ricorrente, previo preavviso. L'onere di notificare l'ordinanza all'organo verificatore è stato posto a carico della ricorrente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e le spese sono state riservate al definitivo. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né quella risarcitoria.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre un accertamento tecnico affidato a un organismo qualificato quando sia necessario acquisire elementi specialistici per la decisione della controversia.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni relative ai poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 3, comma 2, d.m. n. 198/2003
Richiamato nel verbale impugnato quale base normativa della valutazione di non idoneità psico-fisica.
Tabella 1, punto 5, lettere c) e d), d.m. n. 198/2003
aneurismi o altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti
Individua le condizioni patologiche rispetto alle quali il verificatore deve accertare la situazione clinica attuale della candidata e la loro rilevanza ai fini dell'idoneità concorsuale.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla domanda subordinata della ricorrente relativa al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica concorsuale dipende da accertamenti specialistici sulla situazione clinica attuale del candidato e sugli effetti di una patologia pregressa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo sanitario qualificato.
- La verificazione deve essere orientata non solo all'esistenza storica della patologia, ma anche alla sua attuale persistenza, agli eventuali esiti funzionali, all'efficacia degli interventi terapeutici e alla concreta incidenza della condizione sugli stress psico-fisici propri dell'attività cui il concorso dà accesso.
- Nel disporre una verificazione, il giudice può stabilire termini per l'espletamento e il deposito della relazione, individuare la composizione minima dell'organo verificatore e consentire la partecipazione dei consulenti tecnici di fiducia delle parti.
- La disposizione di una verificazione istruttoria non comporta una decisione anticipata sull'annullamento dell'atto impugnato o sulla domanda risarcitoria, che restano riservati alla fase successiva all'acquisizione degli elementi tecnici.
- Nei provvedimenti contenenti dati relativi alla salute, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
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