Deliberazione n. 208 del 17/05/2023
Provvedimento del 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Facebook e Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy (revenge porn). L’Autorità conferma l’ordine di blocco/diffusione e la prescrizione di conservazione a fini probatori dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per 12 mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Facebook e Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy per la possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Facebook e Instagram.
Origine della segnalazione e poteri del Garante
La persona interessata aveva segnalato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento dell’Autorità per prevenire la circolazione del materiale tramite le piattaforme indicate. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di decidere con urgenza entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 44 del 21 aprile 2023, in via d’urgenza e salva successiva ratifica. In particolare, è stato ordinato a Facebook Italy e a Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, solo a fini probatori, con misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica finale
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa alle società il 21 aprile 2023 e poi sottoposta alle osservazioni del vice segretario generale. Nella riunione del 17 maggio 2023, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 44/2023, confermando gli ordini e le prescrizioni adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l’eventuale conservazione probatoria nei limiti indicati.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione ex art. 144-bis Codice
La vicenda nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire in presenza del fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 44 del 21 aprile 2023. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, rispettivamente su Facebook e Instagram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 maggio 2023 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 44/2023 adottato dal dirigente in data 21 aprile 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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