Prescrizioni del Garante n. 218 del 17/05/2023
Provvedimento del 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il comportamento del Comitato vittime della Pubblica Amministrazione per non aver riscontrato, nei termini di legge, un'istanza di accesso presentata da un’interessata ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR. Ha qualificato come non fondate le giustificazioni addotte dal Comitato, in particolare quelle relative al canale di invio della richiesta e alla pretesa insussistenza di dati personali. Pur trattandosi di una violazione considerata minore, ha ammonito il titolare e gli ha ingiunto di fornire riscontro completo entro 30 giorni, con comunicazione all’Autorità.
Ammonimento al Comitato vittime della Pubblica Amministrazione per mancato riscontro a un'istanza di accesso ex artt. 12 e 15 GDPR
Ammonimento al Comitato vittime della Pubblica Amministrazione per mancato riscontro a istanza di accesso
Il provvedimento riguarda il Comitato vittime della Pubblica Amministrazione, destinatario di un reclamo per non aver riscontrato una richiesta di accesso ai dati personali presentata da un’interessata. Il procedimento è stato avviato a seguito della mancata risposta all’istanza ex art. 15 GDPR e si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento, l’ammonimento del titolare e l’ingiunzione di riscontro all’interessata.
Origine del reclamo e contenuto dell’istanza
L’interessata aveva presentato in data 18 novembre 2020 un’istanza di esercizio dei diritti al Comitato, chiedendo, in particolare, la conferma dell’esistenza di trattamenti e l’accesso a tutti i dati personali trattati, oltre alle informazioni previste dall’art. 15 GDPR: finalità, base giuridica, destinatari o categorie di destinatari, periodo di conservazione e origine dei dati.
Poiché l’istanza non aveva ricevuto riscontro nei termini previsti dall’art. 12, par. 3, GDPR, l’interessata proponeva reclamo al Garante il 3 marzo 2021.
Attività istruttoria e posizione del Comitato
L’Autorità ha chiesto chiarimenti al Comitato, invitandolo anche ad aderire all’istanza dell’interessata. Il Comitato ha risposto sostenendo, in sintesi, che:
- l’istanza sarebbe stata inviata a un indirizzo PEC non corretto, perché non coincidente con quello da esso utilizzato come canale ufficiale di ricezione;
- le informazioni richieste non sarebbero state dati personali;
- i dati sugli incarichi professionali dell’interessata sarebbero stati tratti da documenti già pubblici o comunque legittimamente posseduti.
Valutazioni del Garante sul diritto di accesso
Il Garante ha richiamato l’art. 15 GDPR, che riconosce all’interessato il diritto di ottenere conferma dell’esistenza di un trattamento e di accedere ai dati e alle informazioni elencate nella norma. Ha inoltre richiamato l’art. 12 GDPR, secondo cui il titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese; se non intende accogliere la richiesta, deve comunque informare l’interessato dei motivi del diniego e delle possibili tutele.
Nel caso di specie, è stato accertato che il Comitato non ha fornito alcun riscontro entro i termini né successivamente, neppure dopo l’intervento dell’Autorità. Il Garante ha ritenuto non rilevante la questione del canale di invio, osservando che il diritto di accesso deve essere esercitabile agevolmente e che l’interessato non è tenuto a rispettare formalità o canali predeterminati, salvo che il titolare abbia effettivamente predisposto un sistema organizzato per agevolare le richieste. È stato inoltre valorizzato il fatto che il Comitato abbia effettivamente ricevuto la PEC inviata dall’Autorità e abbia risposto nel merito, dimostrando di avere contezza del canale utilizzato.
Qualificazione dei dati e illiceità del trattamento
Il Garante ha respinto l’assunto del Comitato secondo cui le informazioni sugli incarichi professionali non sarebbero state dati personali. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR, costituisce dato personale qualsiasi informazione riferita a una persona fisica identificata o identificabile. Le informazioni relative agli incarichi e alle competenze professionali dell’interessata sono state quindi considerate dati personali a tutti gli effetti.
Di conseguenza, la mancata evasione della richiesta di accesso è stata qualificata come trattamento illecito, in violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR.
Misure adottate dal Garante
Il Garante ha ritenuto che la condotta integrasse una violazione minore, tenuto conto del numero limitato di interessati coinvolti e dell’assenza di precedenti pertinenti. Per questo motivo ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy.
In aggiunta, ha ingiunto al Comitato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, di fornire all’interessata le informazioni richieste con l’istanza del 18 novembre 2020 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, dando contestuale comunicazione all’Autorità.
Pubblicazione e tutela giurisdizionale
È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante. Resta ferma la possibilità di opposizione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR, all’art. 152 del Codice privacy e all’art. 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e istanza dell'interessata
Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 3 marzo 2021 da un’avvocata che lamentava il mancato riscontro a una precedente istanza di esercizio dei diritti, inviata il 18 novembre 2020 al Comitato vittime della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 15 GDPR. Con tale richiesta l’interessata domandava accesso a tutti i dati personali trattati dal Comitato, nonché alle informazioni su finalità, base giuridica, destinatari, periodo di conservazione e origine dei dati.
Mancato riscontro nei termini di legge
Il Garante ha accertato che il Comitato non ha fornito alcun riscontro entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR, né ha informato l’interessata dei motivi dell’eventuale inottemperanza o della possibilità di proporre reclamo e ricorso. Nemmeno l’invito ad aderire dell’Autorità ha determinato una risposta conforme.
Infondatezza delle giustificazioni del Comitato
Il Comitato ha sostenuto che l’istanza fosse stata inviata a un indirizzo PEC non corretto, perché non coincidente con quello da esso indicato come canale ufficiale per ricevere comunicazioni. Il Garante ha ritenuto irrilevante tale eccezione, richiamando il considerando 63 GDPR e le linee guida EDPB 01/2022, secondo cui l’esercizio del diritto di accesso deve essere agevole e l’interessato non è tenuto a rispettare requisiti formali o canali predeterminati, in assenza di specifici strumenti predisposti dal titolare per facilitare l’esercizio dei diritti.
Qualificazione dei dati come dati personali
Il Comitato aveva anche sostenuto che le informazioni richieste non integrassero dati personali e riguardassero, al più, incarichi professionali pubblici o già pubblicati. L’Autorità ha invece rilevato che le informazioni concernenti gli incarichi e le competenze professionali dell’interessata costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR, poiché riferibili a una persona fisica identificata o identificabile.
Valutazione finale, misure e sanzione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Ha qualificato la condotta come violazione minore, tenendo conto che il numero degli interessati coinvolti era uno e che non risultavano precedenti pertinenti, e ha quindi disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy. Inoltre ha ingiunto al Comitato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, di soddisfare l’istanza e comunicare all’interessata le informazioni richieste entro 30 giorni dalla notifica, informando contestualmente il Garante. È stata anche disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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