Deliberazione n. 206 del 17/05/2023
Provvedimento del 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. La misura mira a impedire la diffusione, su Facebook, Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito alla persona interessata, trasmesso in formato hash. È inoltre confermata la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento è finalizzato a impedire la possibile diffusione, attraverso Facebook, Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito all’interessato.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato e attivazione del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata valutata come compatibile con la disciplina speciale e ha attivato il procedimento accelerato previsto dalla norma.
Provvedimenti urgenti adottati il 15 marzo 2023
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazioni nn. 5 e 6 del 15 marzo 2023, ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale segnalato esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Dopo la trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme e tenuto conto delle osservazioni del vice segretario generale, il Garante, nella riunione del 17 maggio 2023, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 15 marzo 2023. La decisione conferma quindi il blocco della possibile diffusione del materiale segnalato e la misura conservativa a fini probatori, nell’ambito della procedura speciale prevista per il contrasto alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso. La fattispecie è stata ricondotta all’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in tempi rapidi sulle segnalazioni di c.d. revenge porn.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 5 e 6 del 15 marzo 2023. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, dando tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 maggio 2023 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati il 15 marzo 2023 nei confronti delle tre società coinvolte. Il provvedimento conferma dunque l’efficacia delle misure urgenti volte a bloccare la diffusione del materiale e a preservarne, se necessario, la prova.
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