Ordinanza ingiunzione o revoca n. 198 del 17/05/2023
Provvedimento del 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che M.S.M. Immobiliare s.r.l. gestiva un impianto di videosorveglianza attivo presso il proprio immobile senza apporre un’adeguata informativa agli interessati, in violazione dei principi di trasparenza e dell’obbligo informativo previsti dal GDPR. Dopo l’istruttoria e la verifica della successiva regolarizzazione da parte della società, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
M.S.M. Immobiliare s.r.l. sanzionata per videosorveglianza senza adeguata informativa ai sensi degli artt. 5 e 13 GDPR
M.S.M. Immobiliare s.r.l. - videosorveglianza senza adeguata informativa
Il provvedimento riguarda M.S.M. Immobiliare s.r.l. e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza installato presso un immobile di sua proprietà a Grumello del Monte (BG). L’istruttoria è stata avviata a seguito di segnalazione di un vicino confinante e di successivo accertamento della Guardia di finanza, che ha rilevato carenze nell’informativa resa agli interessati.
Origine dell’accertamento e avvio del procedimento
La segnalazione iniziale lamentava che le telecamere fossero idonee a riprendere anche aree eccedenti rispetto alla proprietà della società e che mancassero cartelli informativi adeguati. Il controllo del 24 maggio 2022 ha confermato la presenza di un impianto attivo e funzionante composto da 7 telecamere, di cui 5 esterne e 2 interne, e ha evidenziato che l’unico cartello rilevato era privo dell’indicazione del titolare del trattamento.
Sulla base di tali risultanze, il Garante ha notificato alla società l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR.
Condotte della società nel corso dell’istruttoria
Nel corso delle operazioni di controllo, la società ha dichiarato che il cartello sul retro dell’immobile non era presente perché rimosso a seguito di un atto vandalico e che non era stata ancora predisposta la modulistica informativa, poiché l’immobile era in disuso. La società si è impegnata a predisporre quanto prima l’informativa e ad apporre cartelli conformi in prossimità di tutte le telecamere.
Successivamente, con scritti difensivi del 13 ottobre 2022, la società ha comunicato di aver provveduto ad apporre, presso ogni telecamera e presso ogni ingresso dello stabile, una coppia di cartelli informativi recanti l’area videosorvegliata, la finalità e i riferimenti del titolare del trattamento, fornendo adeguata prova documentale.
Quadro giuridico richiamato
Il Garante ha ricordato che l’impiego di sistemi di videosorveglianza può comportare un trattamento di dati personali e che tale trattamento deve rispettare, tra l’altro, il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR. In particolare, gli interessati devono essere informati dell’accesso a una zona videosorvegliata prima di entrarvi.
A tal fine, il titolare deve apporre cartelli informativi idonei secondo le indicazioni del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e delle FAQ dell’Autorità. Sono state richiamate anche le Linee guida n. 3/2019 dell’EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un sistema informativo su due livelli e cartelli ben visibili, intelligibili e leggibili, posizionati in modo da consentire all’interessato di comprendere l’estensione della sorveglianza prima di accedere all’area controllata.
Valutazione del Garante
Dagli accertamenti è risultato che il trattamento era effettivamente in corso mediante un impianto di videosorveglianza funzionante e che, al momento del controllo, mancava un’informativa conforme all’art. 13 GDPR. La condotta è stata quindi ritenuta illecita perché in contrasto con:
- l’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, per difetto di trasparenza;
- l’art. 13 GDPR, per omessa o inadeguata informativa agli interessati.
Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da M.S.M. Immobiliare s.r.l. tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l’immobile di sua proprietà.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
L’Autorità ha applicato il potere sanzionatorio previsto dagli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dall’art. 166 del Codice privacy, mediante ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981.
Nel determinare l’importo, il Garante ha valorizzato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR e ha considerato:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la responsabilità del titolare per l’inadempimento dell’obbligo informativo;
- l’assenza di precedenti specifici in materia di protezione dei dati personali;
- la cooperazione della società, che ha successivamente installato cartelli adeguati e dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di legge.
All’esito della valutazione complessiva è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.
Prescrizioni, pagamento e pubblicazione
La società è stata ingiunta a pagare la sanzione di euro 1.000 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità indicate in allegato, pena l’adozione degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981. È stata altresì richiamata la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per proporre ricorso.
Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 17 del medesimo regolamento.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è stata indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine dell’accertamento e avvio del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione di Aspell s.r.l., proprietaria del fondo confinante, che lamentava la presenza di telecamere idonee a riprendere anche aree eccedenti e l’assenza di cartelli informativi. A seguito di richiesta dell’Ufficio, la Guardia di finanza ha trasmesso il verbale del controllo del 24 maggio 2022, rilevando un impianto di videosorveglianza funzionante composto da 7 telecamere, con carenze informative. Il Garante ha quindi avviato il procedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR.
Violazione contestata e quadro normativo
L’Autorità ha richiamato il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR e l’obbligo di fornire agli interessati le informazioni previste dall’art. 13 GDPR. In materia di videosorveglianza, il provvedimento richiama anche il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui le informazioni essenziali devono essere rese con cartelli ben visibili prima dell’accesso all’area sorvegliata.
Esito dell’istruttoria
Dagli atti è emerso che l’impianto era attivo e funzionante e che i cartelli presenti erano inadeguati, poiché l’unico rilevato risultava privo dell’indicazione del titolare del trattamento. La società ha poi rappresentato di aver rimosso cartelli a seguito di vandalismi e, successivamente, ha documentato l’apposizione di coppie di cartelli presso ogni telecamera e ingresso dello stabile, compreso quello sul retro.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha esercitato il potere sanzionatorio ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice privacy. Nella quantificazione della sanzione ha considerato la natura e la gravità della violazione, l’assenza di precedenti specifici e la cooperazione della società nel regolarizzare l’informativa. È stata determinata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ulteriori disposizioni
Oltre all’ingiunzione di pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge, il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e del regolamento n. 1/2019. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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