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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18078/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barba ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, sostenendo violazione degli artt. 299 e 275 c.p.p. L'imputato ha dedotto che il lungo periodo "silente" di detenzione (ininterrotto dal 19/12/2019) e l'assenza di ulteriori condotte delittuose dopo le intercettazioni del 2017 avrebbero dovuto consentire di superare la doppia presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., imponendo una rivalutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto di istanza di revoca/sostituzione è limitato al controllo di correttezza giuridica e di adeguata motivazione rispetto ad eventuali fatti nuovi. Ha precisato che il cosiddetto "tempo silente" intercorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura non è valutabile quale fatto idoneo ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; rileva invece il tempo decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti. Inoltre, per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) la presunzione di pericolosità è particolarmente radicata e può essere superata solo con prove della recisione dei legami con il sodalizio. Nel caso concreto il giudice aveva altresì considerato sfavorevole per l'imputato la condanna in primo grado per il reato associativo, elemento che rinforzava le esigenze cautelari. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito alla doppia presunzione di pericolosità nei reati previsti dall'art. 416-bis: tale presunzione non è superata dal mero decorso del tempo e richiede elementi nuovi e contrari per individuare l'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Regola l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; l'apprezzamento ai fini dell'istanza riguarda fatti nuovi o sopravvenuti idonei a modificare il quadro probatorio. Il "tempo silente" tra commissione del reato e applicazione della misura non rientra, di per sé, tra tali fatti.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnazione (appello) contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della misura: il riesame è limitato alla verifica di correttezza giuridica e motivazionale rispetto a fatti nuovi.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Reato di associazione mafiosa; nei casi di associazione mafiosa "storica" la persistenza delle esigenze cautelari è considerata immanente, e solo prove concrete della recisione dei legami possono escluderla.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di rigetto del ricorso (esecuzione delle notifiche e della liquidazione spese).

Massime di principio

  • Il solo decorso del tempo di detenzione (anche lungo) non basta a ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare; occorrono fatti nuovi o sopravvenuti che modifichino il quadro probatorio o escludano le esigenze cautelari.
  • Il "tempo silente" fra la commissione del reato e l'applicazione della misura non è, di regola, un elemento idoneo ai fini dell'art. 299 c.p.p.; rileva più correttamente il periodo successivo all'applicazione/esecuzione della misura e l'emersione di eventi concreti in tale arco.
  • Per reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) la presunzione di pericolosità è particolarmente resistente: per superarla servono prove della completa recisione dei rapporti con il sodalizio o altri elementi nuovi molto concreti.
  • In sede di appello ex art. 310 c.p.p. il Tribunale del riesame non è chiamato a un nuovo, completo esame del quadro probatorio originario, ma a verificare se l'ordinanza impugnata sia legalmente corretta e adeguatamente motivata rispetto ai fatti nuovi allegati.
  • Una condanna intervenuta nel frattempo a carico dell'imputato rafforza la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e può ostare alla revoca/sostituzione della misura.

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