Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/01/2015 n. 235 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Istanza di interpello di disapplicazione - Diniego - Atti impugnabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché il diniego dell’istanza di disapplicazione non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, per natura e funzione, tale diniego non può essere assimilato alle altre categorie di atti impugnabili. Pertanto, il contribuente non può contestarlo autonomamente davanti al Giudice tributario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego dell’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva e chiedeva che tale atto fosse sottoposto al sindacato del Giudice tributario. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente il rigetto dell’istanza, nonché la sua eventuale assimilazione agli altri atti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973

    Istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva

    Il rigetto dell’istanza di disapplicazione costituisce un atto preliminare e non autonomamente impugnabile, non producendo di per sé una definitiva imposizione tributaria.

  • Art. 19 d.lgs. 546/1992

    La disposizione individua gli atti impugnabili davanti al Giudice tributario. L’elenco non comprende il diniego dell’istanza di disapplicazione e tale atto non può essere ricondotto per analogia alle altre ipotesi previste.

Massime di principio

  • Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono autonomamente impugnabili davanti al Giudice tributario solo se rientrano tra quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 o se producono effetti immediatamente lesivi assimilabili a tali atti.
  • Il rigetto di un’istanza preliminare o procedimentale, che non determina direttamente una pretesa tributaria, normalmente non è impugnabile in via autonoma.
  • Le contestazioni relative al diniego di disapplicazione possono essere fatte valere, in linea generale, in occasione dell’impugnazione del successivo atto impositivo nel quale trovi concreta applicazione la disciplina contestata.
  • La mera rilevanza economica o l’incidenza indiretta dell’atto sulla posizione del contribuente non sono sufficienti a renderlo impugnabile se manca una lesione immediata e un atto riconducibile all’elenco dell’art. 19.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.