Sentenza del 15/01/2015 n. 235 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Istanza di interpello di disapplicazione - Diniego - Atti impugnabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché il diniego dell’istanza di disapplicazione non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, per natura e funzione, tale diniego non può essere assimilato alle altre categorie di atti impugnabili. Pertanto, il contribuente non può contestarlo autonomamente davanti al Giudice tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva e chiedeva che tale atto fosse sottoposto al sindacato del Giudice tributario. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente il rigetto dell’istanza, nonché la sua eventuale assimilazione agli altri atti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
Istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva
Il rigetto dell’istanza di disapplicazione costituisce un atto preliminare e non autonomamente impugnabile, non producendo di per sé una definitiva imposizione tributaria.
Art. 19 d.lgs. 546/1992
La disposizione individua gli atti impugnabili davanti al Giudice tributario. L’elenco non comprende il diniego dell’istanza di disapplicazione e tale atto non può essere ricondotto per analogia alle altre ipotesi previste.
Massime di principio
- Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono autonomamente impugnabili davanti al Giudice tributario solo se rientrano tra quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 o se producono effetti immediatamente lesivi assimilabili a tali atti.
- Il rigetto di un’istanza preliminare o procedimentale, che non determina direttamente una pretesa tributaria, normalmente non è impugnabile in via autonoma.
- Le contestazioni relative al diniego di disapplicazione possono essere fatte valere, in linea generale, in occasione dell’impugnazione del successivo atto impositivo nel quale trovi concreta applicazione la disciplina contestata.
- La mera rilevanza economica o l’incidenza indiretta dell’atto sulla posizione del contribuente non sono sufficienti a renderlo impugnabile se manca una lesione immediata e un atto riconducibile all’elenco dell’art. 19.
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