Sentenza del 15/01/2015 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - Accertamento e controlli - Operazioni inesistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTP nella parte in cui aveva riconosciuto la detraibilità dell'IVA relativa a operazioni ritenute inesistenti, inserite in un contesto di frodi carosello intracomunitarie. L'Ufficio sosteneva che, ai fini IVA, fossero sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti e che l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'amministratore non impedisse il recupero tributario. In particolare, erano stati evidenziati fornitori già coinvolti in frodi, privi di struttura organizzativa o di conto corrente, operanti anche per contanti, nonché condizioni commerciali anomale. La società resistente contestava la genericità degli elementi e sosteneva la propria buona fede e la congruità dei prezzi.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP, dichiarando non detraibile l'IVA relativa alle operazioni inesistenti. Ha ritenuto che l'archiviazione penale non avesse valore vincolante nel giudizio tributario e che l'Ufficio avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la fittizietà delle operazioni e la connivenza della società. La contribuente non ha dimostrato di aver effettuato controlli adeguati sui fornitori né di aver applicato condizioni commerciali analoghe a quelle praticate con fornitori terzi. Nel resto la sentenza impugnata è stata confermata; le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Principio della buona fede in materia di detrazione IVA, come elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
Il soggetto passivo non può invocare la propria buona fede quando gli elementi disponibili avrebbero dovuto indurlo, quale imprenditore mediamente diligente, a verificare l'affidabilità dei fornitori e la regolarità delle operazioni. Non è necessario controllare l'effettivo versamento dell'IVA da parte del fornitore, ma occorre adottare verifiche ragionevoli per non partecipare inconsapevolmente a una frode.
Cassazione, sentenza n. 8132/2011
principio della "buona fede"
La buona fede del contribuente rileva solo se supportata da comportamenti diligenti e da verifiche concretamente effettuate in presenza di circostanze sospette.
Cassazione, sentenza n. 25773/2014
La decisione richiama l'orientamento secondo cui l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, gli elementi dai quali desumere la connivenza o la consapevolezza del contribuente rispetto alla frode.
Cassazione, ordinanza n. 17918 del 13 agosto 2014
riscontri "indiziari" sulla inesistenza delle operazioni fatturate
Quando l'Amministrazione fornisce riscontri indiziari attendibili sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la legittima origine della detrazione e la propria estraneità alla frode.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario l'archiviazione o l'assoluzione in sede penale non esclude automaticamente il recupero dell'IVA, poiché gli standard probatori tributari possono fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Per negare la detrazione IVA l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e convergenti che dimostrino l'inesistenza dell'operazione e, quando necessario, la consapevolezza o connivenza del cessionario.
- Dopo che l'Ufficio ha presentato indizi attendibili di frode, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione, la legittima origine della detrazione e di aver adottato verifiche ragionevoli sui fornitori.
- La buona fede non è sufficiente se l'impresa non ha svolto controlli minimi su fornitori privi di struttura, già coinvolti in frodi, operanti con modalità anomale o applicando condizioni commerciali sospette.
- È utile conservare documentazione sui controlli effettuati, sulla solvibilità e operatività dei fornitori, sulla congruità dei prezzi, sulle modalità di pagamento e sul confronto con condizioni applicate da altri fornitori.
- Il contribuente non è tenuto a garantire che il fornitore abbia effettivamente versato l'IVA, ma deve evitare di ignorare circostanze anomale che un operatore mediamente diligente avrebbe potuto riconoscere.
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