Sentenza del 15/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 5.371,88 relativa alla TARSU 2008, sostenendo che il complesso alberghiero non fosse mai entrato in esercizio per la mancanza di certificazioni amministrative, incluso il nulla-osta dei Vigili del Fuoco. Ha inoltre dedotto l'esistenza di precedenti sentenze favorevoli per altre annualità, la nullità della cartella per mancanza dell'atto presupposto e l'illegittimità di sanzioni e interessi. Il Comune ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, la tassa fosse dovuta per la mera occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo o dall'assenza di autorizzazioni amministrative.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società e compensato le spese. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello del Comune, ritenendo che il presupposto della TARSU fosse costituito dalla detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. La mancata utilizzazione dell'immobile per ragioni dipendenti dalla volontà o dalle esigenze dell'utente, così come la mancanza di autorizzazioni amministrative, non è stata ritenuta sufficiente a escludere il tributo. Gli ulteriori motivi della società e l'appello incidentale sulle spese sono stati assorbiti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 62, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa.
Il presupposto della TARSU è individuato nella detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, non nell'effettivo svolgimento dell'attività o nella concreta produzione di rifiuti. L'esenzione richiede la prova dell'obiettiva e permanente inidoneità dei locali a produrre rifiuti.
Cassazione, sentenza n. 18316/2004
L'esclusione dal tributo richiede che sia verificata l'obiettiva inutilizzabilità dei locali e delle aree, la quale deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell'utente.
Il mancato utilizzo effettivo, la stagionalità dell'attività o la scelta del contribuente di non usare l'immobile non escludono la TARSU se il bene è oggettivamente utilizzabile e idoneo alla produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, il presupposto è normalmente collegato alla disponibilità o detenzione di locali e aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti, non all'effettivo esercizio dell'attività.
- La mancata apertura di un'attività o l'assenza di autorizzazioni amministrative non escludono automaticamente il tributo: il contribuente deve dimostrare l'obiettiva, permanente e documentata inutilizzabilità dei locali.
- L'onere della prova dell'inidoneità alla produzione di rifiuti grava sul contribuente; la mera inattività, il mancato utilizzo volontario o la stagionalità non sono generalmente sufficienti.
- Per ottenere l'esenzione occorre fornire elementi concreti e verificabili, quali inagibilità effettiva, impossibilità materiale di accesso o utilizzo, lavori strutturali impeditivi o altre condizioni oggettive incompatibili con la produzione di rifiuti.
- La decisione relativa a una singola annualità non determina necessariamente l'esito per annualità diverse, poiché devono essere valutate le condizioni dell'immobile e la prova disponibile per ciascun periodo d'imposta.
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