Cassazione Civile, Sentenza n. 936/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007-2008 imputando a Pasinetti i risparmi d'imposta derivanti dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ESSEGI s.r.l., ritenendolo coamministratore di fatto e/o titolare indiretto del 50% delle quote tramite altra società. Il ricorrente ha impugnato per violazione del diritto di difesa e per errata e non motivata attribuzione dello status di socio/amministratore (con richiamo all'assoluzione penale), nonché per l'infondata presunzione della titolarità al 50% delle quote.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il terzo motivo (errore nell'assunzione della titolarità al 50% e incongruità rispetto al contenuto dell'avviso) e il secondo motivo nella parte in cui evidenzia il sopravvenuto giudicato penale assolutorio dibattimentale. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di Brescia per riesame della corrispondenza tra l'avviso di accertamento e le difese prodotte in giudizio e per valutare la rilevanza dell'assoluzione penale irrevocabile; la Corte di merito dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, legge n. 537/1993
Norma richiamata dall'Amministrazione per qualificare come redditi diversi i risparmi d'imposta derivanti da operazioni inesistenti; la decisione tributaria aveva imputato a Pasinetti tali risparmi in base a questa disciplina.
art. 21-bis, d.lgs. 10/03/2000, n. 74 (introdotto dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87)
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Introduzione di efficacia vincolante nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula 'perché il fatto non sussiste' o 'non lo ha commesso', purché riguardi gli stessi fatti materiali; pertanto il giudicato penale deve essere preso in considerazione con efficacia vincolante dal giudice tributario.
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento delle censure di legittimità (n. 3 e n. 5) utilizzate dal ricorrente per dedurre violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo.
art. 654 cod. proc. pen.
Norma che regola l'efficacia vincolante del giudicato penale in giudizi civili e amministrativi; la Corte richiama la necessità che la soluzione civile/tributaria dipenda dagli stessi fatti materiali e che non vi siano limiti alla prova della posizione soggettiva controversa.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per i limiti probatori nel processo tributario: il giudice tributario valuta autonomamente le prove acquisite e nelle determinazioni di reddito possono entrare in considerazione anche presunzioni semplici con i limiti normativi.
art. 116 cod. proc. civ.
Principio dell'autonoma valutazione del giudice nella valutazione delle prove e delle presunzioni, richiamato quale parametro di verifica della rilevanza del giudicato penale nel processo tributario.
Massime di principio
- Una sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" che riguarda gli stessi fatti materiali dell'accertamento tributario ha efficacia di giudicato nel processo tributario (art. 21-bis d.lgs. 74/2000, come modificato), per cui il giudice tributario deve riconoscerne la rilevanza vincolante rispetto ai fatti dichiarati.
- Il giudice tributario, comunque, deve accertare la corrispondenza tra i fatti materiali esaminati nel processo penale e quelli oggetto dell'accertamento tributario: non è sufficiente la mera produzione del titolo penale, occorre che i fatti siano 'gli stessi'.
- Prima della riforma, la sentenza penale di assoluzione poteva essere considerata come elemento di prova ma non aveva automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario; con la norma intervenuta viene invece riconosciuta efficacia vincolante nelle ipotesi tassative indicate.
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dall'avviso di accertamento e dal ricorso: la Corte di merito non può fondare la decisione su presunzioni o qualifiche non coerenti con quanto contestato nell'atto impositivo senza che siano state adeguatamente dedotte e contestate in giudizio.
- Le presunzioni di attribuzione di reddito a soci per società a ristretta base azionaria vanno applicate con attenzione: il giudice tributario deve verificare la concreta titolarità delle quote e l'effettiva corrispondenza tra quanto contestato nell'avviso e le conclusioni tratte in sentenza.
- In situazioni analoghe è buona prassi productiva depositare tempestivamente la sentenza penale di assoluzione nel giudizio tributario e dedurre formalmente la sua rilevanza, chiedendo il riesame della corrispondenza fattuale tra i due giudizi e la riconsiderazione delle presunzioni fiscali applicate.
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