Cassazione Civile, Sentenza n. 985/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF/IRAP 2008 per rettifica di costi dichiarati (disconoscimento di spese ritenute non giustificate o non inerenti). Questioni principali: nullità della motivazione della sentenza d'appello; violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 per l'emanazione dell'avviso; contestazione della disallowance di varie voci di costo (rifacimento bagno dello studio, utenze telefoniche ed energetiche per immobile ad uso promiscuo, altre spese documentate, spese auto/carburante, cancelleria), e disquisizioni sulla deducibilità di acquisiti quali televisori, telefoni, quadri (oggetti d'arte o di modico valore) e sulla corretta applicazione dell'art. 54 TUIR (anche alla luce della novella con comma 1-bis del d.l. 223/2006).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale (nullità motivazione e inosservanza del termine di 60 giorni) e ha accolto parzialmente il terzo motivo del ricorrente limitatamente al conto 8.11.500 (spese di cancelleria), rilevando l'inerenza di tali spese e disponendo la riforma di quella parte della sentenza impugnata. Tuttavia ha accolto integralmente il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate (tutti e tre i motivi incidentali), constatando errori nella valutazione dell'inerenza e dell'onere probatorio da parte della Corte territoriale su varie poste (televisori, impianti audio, telefoni cellulari, climatizzatori, quadri, trattamento delle minusvalenze/plusvalenze ex art. 54 comma 1-bis) e sul profilo temporale di applicazione della novella normativa; di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza nella parte interessata dal ricorso incidentale e ha rinviato il giudizio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame. La regolazione delle spese è rimessa alla corte di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
Previsione normativa richiamata per la rettifica del reddito da lavoro autonomo tramite avviso di accertamento; utilizzata per fondare l'accertamento nei confronti del contribuente.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 50
Norma generale sul reddito da lavoro autonomo richiamata nel ricorso per la verifica della corretta determinazione del reddito e delle deduzioni ammesse.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54, comma 2
Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili... l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi
Le spese di ristrutturazione/amm. di immobili professionali devono essere dedotte nei limiti previsti (5% e, per l'eccedenza, quote costanti nei 5 periodi successivi): applicata per rilevare l'ammortamento delle spese di rifacimento del bagno e giustificare il recupero a tassazione della quota eccedente.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54, comma 1-bis
Comma introdotto dal d.l. 223/2006 relativo a tassazione di plusvalenze e deducibilità di minusvalenze da estromissione di beni mobili strumentali; la Corte ha ritenuto applicabile solo ai beni acquistati dopo il 4 luglio 2006, per ragioni di irretroattività, legittimo affidamento e certezza del diritto.
d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Norma procedurale del processo tributario invocata dal contribuente con riferimento all'inammissibilità di deduzioni sollevate tardivamente e al perimetro dell'appello; la Corte ha valutato che alcuni rilievi dell'Ufficio erano stati effettivamente impugnati e non erano passati in giudicato.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
termine di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorrenti dalla chiusura del contraddittorio
Il termine dilatorio di 60 giorni previsto per l'emissione dell'avviso a seguito del contraddittorio si applica ai casi di accesso/ispezione presso la sede del contribuente; per i controlli 'a tavolino' non è obbligatorio attendere tale termine, quindi l'emissione anticipata dell'avviso non determina automaticamente nullità.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, numeri 3) e 5)
Limiti del sindacato di legittimità: art. 360, n.3) motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360, n.5) reca il divieto di sindacare in Cassazione l'insufficienza della motivazione, come rimodulato dalla giurisprudenza e dalla riforma.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ricorda che la valutazione in sede di legittimità è limitata al minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentito impugnare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'incomprensibilità.
- Il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trova applicazione con riferimento ai controlli che comportano accessi/ispezioni presso la sede del contribuente; nei controlli 'a tavolino' l'Amministrazione non è obbligata ad attendere tale termine prima di notificare l'avviso.
- Le spese di ristrutturazione/adeguamento di immobili ad uso professionale vanno trattate secondo art. 54 TUIR: deducibilità nei limiti (5% del costo complessivo) e ammortamento dell'eccedenza in quote costanti nei cinque periodi successivi.
- L'onere della prova circa l'inerenza dei costi gravano sul contribuente: la semplice qualificazione del bene come non 'oggetto d'arte' non esonera il giudice dal valutare l'inerenza e l'adeguatezza della prova fornita.
- La normativa fiscale modificata (es. art. 54 comma 1-bis introdotto dal d.l. 223/2006) si applica, per principi di irretroattività e certezza del diritto, ai fatti posti in essere dopo l'entrata in vigore della norma (qui: acquisti successivi al 4 luglio 2006).
- L'omessa pronuncia espressa su una eccezione può ritenersi superata quando il giudice del merito entra nel merito delle questioni rilevanti, determinando un rigetto implicito; tuttavia la valutazione dell'esistenza di una pronuncia implicita dipende dalla funzione assorbente della decisione adottata.
- Se la Corte territoriale non valuta l'inerenza di determinate spese o non verifica l'onere probatorio del contribuente, l'Amministrazione può ottenere accoglimento parziale in sede di ricorso incidentale e il rinvio per un nuovo esame.
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