Circolare numero 263 del 23-12-1998
Sommario: si fa seguito alla circolare n. 47 del 26.2.1996 , per definire la questione relativa all'obbligo contributivo in oggetto per il periodo dal 1.1.1995 al 31.1.1996. Istruzioni operative per il versamento del contributo dello 0,30% e del contributo di ingresso alla mobilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le imprese del settore spedizione e trasporto con più di 50 addetti sono tenute al contributo di mobilità anche per il periodo 1.1.1995-31.1.1996, in continuità con la disciplina previgente, secondo l’interpretazione del Ministero del lavoro. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di versamento del contributo e degli oneri accessori, gli adeguamenti da effettuare sul modello DM10/2 e gli ulteriori adempimenti relativi alle procedure di mobilità ex art. 5 della legge n. 223/1991. La circolare richiama anche il successivo venir meno, dal 1.1.1997, dell’obbligo di versamento delle contribuzioni per CIG straordinaria e mobilità per tali aziende.
Contributo di mobilità per imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti
Contributo di mobilità per le imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti
La circolare interviene per chiarire il regime contributivo applicabile alle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti, con particolare riferimento al periodo dal 1.1.1995 al 31.1.1996. Sulla base dell’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro, l’obbligo di versamento del contributo di mobilità viene considerato vigente anche in tale arco temporale, in continuità con la disciplina originaria della legge n. 223/1991.
Presupposto normativo e interpretazione ministeriale
L’istituto aveva inizialmente ritenuto che la formulazione dell’art. 4, comma 15, del D.L. n. 39/1996 non consentisse di configurare un’obbligazione contributiva retroattiva di 13 mesi. Per tale ragione aveva richiesto chiarimenti ai Ministeri competenti. Con telex prot. n. 107305 del 22.10.1998, il Ministero del lavoro ha invece affermato che le aziende del settore spedizione e trasporto con oltre 50 addetti sono assoggettate al contributo di mobilità anche per il periodo 1.1.1995-31.1.1996. La norma viene quindi letta come differimento del termine già fissato al 31.12.1994 dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, con continuità dell’obbligazione contributiva.
Soggetti interessati e ambito di applicazione
La circolare precisa che le imprese interessate sono quelle inquadrate con CSC "70401" e codice di autorizzazione "2H". Viene ricordato che le imprese classificate nell’industria, se in possesso del prescritto requisito occupazionale, sono già destinatarie a regime della disciplina di cassa integrazione e mobilità. Le imprese di spedizione internazionale, invece, restano soggette alla disciplina speciale prevista dalla legge 8.8.1993, n. 293.
Contributo dovuto, interessi e termini di adeguamento
Per il versamento del contributo dello 0,30% relativo al periodo 1.1.1995-31.1.1996 si applica la deliberazione n. 5 del C.d.A. del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. I datori di lavoro devono regolarizzare la posizione entro la scadenza del versamento dei contributi del terzo mese successivo alla circolare, maggiorando gli importi arretrati con gli interessi legali. Gli interessi sono indicati in misura del 10% annuo fino al 31.12.1996, del 5% annuo fino al 31.12.1998 e del 2,5% annuo dal 1.1.1999, calcolati dalla scadenza del pagamento del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce. In pratica, la decorrenza viene fissata al 21.3.1996.
Compilazione del modello DM10/2
Ai fini della denuncia contributiva, il contributo di mobilità per il periodo 1.1.1995-31.1.1996 va esposto nei quadri B-C del modello DM10/2, in uno dei righi in bianco, con il codice di nuova istituzione "m190" e la dicitura "contr. Mob.". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzione. Gli interessi vanno invece riportati in un rigo separato dei medesimi quadri, con il codice "Q900" e la dicitura "oneri accessori".
Cessazione del contributo dal 1.1.1997
La circolare ricorda inoltre che, dal 1.1.1997, per le aziende interessate è cessato l’obbligo del versamento delle contribuzioni per CIG straordinaria e mobilità.
Procedure di mobilità e importi ex art. 5 della legge n. 223/1991
La nuova lettura dell’art. 4, comma 15, della legge n. 608/1996 comporta anche il versamento degli importi previsti dall’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 per le procedure di mobilità effettuate tra gennaio 1995 e gennaio 1996. Le imprese devono quindi attenersi alle istruzioni della circolare n. 238 del 1.8.1994, sia per la documentazione sia per il versamento delle somme dovute.
Modalità di pagamento e calcolo degli importi
Per le imprese cessate o sospese il contributo di ingresso alla mobilità deve essere versato in unica soluzione, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 142/1993. Nei casi in cui operi la dilazione "ope legis" in trenta rate prevista dall’art. 5 della legge n. 223/1991, le sedi devono attenersi alle precisazioni della circolare n. 101 dell’11.4.1995, con calcolo delle rate sull’importo dovuto al netto dell’anticipazione di cui all’art. 4, comma 3, anche se non ancora versata. Le imprese in attività possono esporre le rate correnti e arretrate nel DM10/2 utilizzando rispettivamente i codici "M000" e "M002".
Interessi sugli importi dovuti per le procedure di mobilità
Anche per gli importi connessi alle procedure di mobilità si applica la deliberazione n. 5 del C.d.A. del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. Gli importi arretrati devono essere maggiorati degli interessi secondo le stesse aliquote previste per il contributo di mobilità. In concreto, per le rate o per l’importo in unica soluzione versati con la denuncia contributiva, gli interessi decorrono dal 21.3.1996; per l’anticipazione dovuta all’apertura della procedura di mobilità, invece, la decorrenza è fissata al 4.2.1996, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 39/1996.
Punti principali
Estensione dell’obbligo contributivo al periodo 1.1.1995-31.1.1996
Viene recepito l’orientamento del Ministero del lavoro secondo cui le aziende del settore spedizione e trasporto con più di 50 addetti sono assoggettate al contributo di mobilità anche per il periodo dal 1.1.1995 al 31.1.1996. L’art. 4, comma 15, del D.L. n. 39/1996, poi reiterato con il D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996, è considerato come mero differimento del termine già fissato al 31.12.1994 dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, con conseguente continuità dell’obbligazione contributiva.
Soggetti interessati e ambito applicativo
Le imprese interessate sono quelle inquadrate con CSC "70401" e codice di autorizzazione "2H", come già richiamato nelle circolari precedenti. Si precisa che le imprese classificate nell’industria, in presenza del requisito occupazionale, sono destinatarie a regime della disciplina di cassa integrazione e mobilità. Le imprese di spedizione internazionale restano invece soggette alla specifica disciplina di cui alla legge n. 293/1993.
Versamento del contributo e interessi
Per il versamento del contributo dello 0,30% dovuto per il periodo 1.1.1995-31.1.1996 trova applicazione la deliberazione n. 5 del C.d.A. del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. I datori di lavoro devono adeguarsi entro la scadenza del versamento dei contributi del terzo mese successivo alla circolare, maggiorando i contributi arretrati degli interessi legali: 10% annuo sino al 31.12.1996, 5% annuo sino al 31.12.1998 e 2,5% annuo dal 1.1.1999, calcolati dalla scadenza del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce. In concreto, gli interessi decorrono dal 21.3.1996.
Compilazione del modello DM10/2
Ai fini del DM10/2 il contributo di mobilità relativo al periodo 1.1.1995-31.1.1996 va esposto nei righi in bianco dei quadri B-C con il codice di nuova istituzione "m190" e la dicitura "contr. Mob.". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzione. Gli interessi devono essere indicati in un separato rigo dei quadri B-C con il codice "Q900" e la dicitura "oneri accessori".
Cessazione dell’obbligo dal 1.1.1997
Si ricorda che dal 1.1.1997 per le aziende in questione è cessato l’obbligo del versamento delle contribuzioni per CIG straordinaria e mobilità.
Procedure di mobilità e importi ex art. 5 l. n. 223/1991
La lettura ministeriale dell’art. 4, comma 15, della legge n. 608/1996 comporta anche il versamento degli importi previsti dall’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 per le procedure di mobilità svolte tra gennaio 1995 e gennaio 1996. Le imprese devono quindi seguire gli adempimenti indicati nella circolare n. 238 del 1.8.1994, sia per la documentazione sia per il versamento.
Modalità di pagamento: imprese cessate, sospese e in attività
Le imprese cessate o sospese devono versare il contributo di ingresso alla mobilità in unica soluzione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 142/1993. Se opera la dilazione "ope legis" in trenta rate prevista dall’art. 5 della legge n. 223/1991, le sedi devono attenersi alle precisazioni della circolare n. 101 dell’11.4.1995, con calcolo delle rate sull’importo dovuto al netto dell’anticipazione ex art. 4, comma 3, anche se non versata. Le imprese in attività possono esporre sul DM10/2 le rate correnti e arretrate con i codici "M000" e "M002".
Interessi sugli importi dovuti per le procedure di mobilità
Anche per questi importi si applica la deliberazione n. 5 del C.d.A. del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. Gli interessi devono essere maggiorati secondo le stesse misure previste per il contributo di mobilità e sono calcolati, in pratica, dal 21.3.1996 per rate o importi in unica soluzione versati con la denuncia contributiva, mentre decorrono dal 4.2.1996 per l’anticipazione dovuta all’apertura della procedura di mobilità.
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