Circolare numero 261 del 23-12-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per il 1999, definendo la perequazione automatica all'1,7%, le regole per la perequazione cumulata sui titolari di più trattamenti, gli aumenti specifici per pensioni sociali e assegni sociali, nonché il rinnovo delle prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Vengono inoltre illustrati gli effetti fiscali del rinnovo, le modalità di calcolo di IRPEF e addizionale regionale, i conguagli, la certificazione CUD, il modello OBIS M e le modifiche al data base centrale delle pensioni e agli uffici pagatori.
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1999
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1999
La circolare disciplina le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 1999, con particolare attenzione alla perequazione automatica, alla rivalutazione dei trattamenti in caso di pluralità di pensioni, agli effetti fiscali e alle modalità di pagamento. Il testo aggiorna inoltre le procedure informatiche e gli archivi centrali utilizzati dalle sedi INPS.
Perequazione automatica e trattamento minimo
Per il 1999 l'aumento di perequazione automatica è fissato all'1,7% in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998. Lo stesso decreto conferma in via definitiva la misura già applicata, con la conseguenza che non devono essere determinati conguagli di perequazione per il 1998.
La circolare richiama inoltre l'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui dal 1 gennaio 1999 e per tre anni l'indice di perequazione:
- si applica nella misura del 30% per le fasce di importo comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non si applica alle fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.
Gli importi dei trattamenti minimi per il 1998 e il 1999, nonché le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti, sono riportati nell'allegato 2.
Perequazione cumulata per titolari di più trattamenti
Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 introduce, con effetto dal 1 gennaio 1999, una disciplina innovativa per la rivalutazione automatica delle pensioni in presenza di più trattamenti pensionistici, anche erogati da enti diversi. Il meccanismo si applica per ciascun beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni per autonomi, dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché dei fondi integrativi e aggiuntivi richiamati dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449/1997.
L'aumento di rivalutazione viene attribuito su ciascun trattamento in misura proporzionale al suo peso rispetto all'importo complessivo. Gli enti erogatori devono trasmettere i dati al Casellario dei pensionati entro febbraio di ogni anno; entro giugno il Casellario centrale comunica agli enti l'importo complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi.
Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione del Casellario, gli enti determinano provvisoriamente la rivalutazione sulla base dei dati dell'anno precedente. Ricevuta la comunicazione, devono rideterminare la rivalutazione spettante dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e operare i conguagli a credito e a debito. Se gli importi dei trattamenti sono rideterminati con effetto retroattivo, anche gli aumenti di rivalutazione dal 1 gennaio 1999 in poi vanno ricalcolati sulla base dei dati del Casellario.
Per il 1999, in attesa della prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuisce provvisoriamente la rivalutazione sul totale dei trattamenti da esso erogati. I recuperi derivanti dai conguagli possono essere effettuati anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Applicazione della nuova disciplina in sede di rinnovo 1999
In via provvisoria e per evitare indebiti verso titolari di più trattamenti, l'INPS ha calcolato l'aumento di rivalutazione tenendo conto dell'importo complessivo dei trattamenti presenti nel Casellario per ciascun pensionato e lo ha attribuito proporzionalmente ai singoli trattamenti già dalla prima rata del 1999.
Ai fini della perequazione cumulata sono stati considerati, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tutti i trattamenti erogati dall'INPS con esclusione di alcune categorie espressamente indicate, tra cui PS, AS, INVCIV e altre categorie speciali elencate nella circolare. Per le pensioni considerate è stato rivalutato l'importo "a calcolo" memorizzato nel campo GP5KC04; per le pensioni di ruolo "S" non ricalcolate con il calcolo passante, è stato utilizzato l'importo memorizzato nel campo GP5KC05, al netto di specifici importi presenti in altri campi.
Sono stati considerati anche i trattamenti erogati da diversi enti pubblici e previdenziali, tra cui Ministero del Tesoro, INPGI, INPDAI, ENPALS, Camere di commercio, Regioni, Prefetture, Carabinieri, Istituto Postelegrafonici, fondi integrativi INPDAI, INAIL, Aerogestione, ENASARCO, ENASARCO fondo aziendale e porti di Genova e Trieste. Per le pensioni di enti diversi dall'INPS è stato rivalutato l'importo memorizzato nel campo GP5KC05.
Le pensioni degli altri enti sono state considerate ai fini della perequazione cumulata solo se nel Casellario centrale risultava presente l'importo riferito a un mensile del 1998. I dati utilizzati sono stati memorizzati in un archivio dedicato e resi consultabili dalle sedi con una transazione che sarà rilasciata con circolare separata.
Se la sede liquida una nuova pensione, oppure ricostituisce una delle pensioni del titolare e l'importo mensile varia, deve essere disposta l'immediata ricostituzione delle altre pensioni per ricalcolare la perequazione cumulata spettante.
Pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni per invalidi civili
L'articolo 67, comma 1, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 prevede che dal 1 gennaio 1999 la pensione sociale e l'assegno sociale siano aumentati di lire 100.000 mensili. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, la disciplina richiamata stabilisce che l'aumento deve essere corrisposto in misura tale da consentire all'avente diritto di raggiungere un reddito pari alla pensione sociale, tenendo conto dei criteri di accesso e calcolo previsti dalla normativa. L'aumento spetta anche ai ciechi civili con almeno 65 anni, secondo le regole di computo e i requisiti di reddito personale e cumulato indicati nella norma.
L'incremento è stato attribuito nel rinnovo alle pensioni sociali e agli assegni sociali per i quali risultano memorizzati i redditi del titolare e/o del coniuge ed erogati in misura intera. Non è stato invece attribuito automaticamente alle prestazioni erogate in misura ridotta per il possesso di redditi, né alle prestazioni provenienti da invalidità civile per le quali non risultano memorizzati i redditi del coniuge. Per riconoscere correttamente l'aumento in questi casi è necessario acquisire e memorizzare i redditi dell'anno 1999 del titolare e del coniuge, anche tramite l'emissione di modelli RED.
Per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti trasferite all'INPS dal novembre 1998, il rinnovo ha già applicato la perequazione automatica dell'1,7% a pensioni e assegni. Le diverse indennità non sono state rivalutate in questa fase perché soggette a discipline specifiche e i relativi importi non erano disponibili all'avvio delle operazioni; la perequazione e gli arretrati saranno corrisposti successivamente dal gennaio 1999. Inoltre, per i soggetti che hanno compiuto il 65° anno dal 1 novembre 1998, le prestazioni sono state ricalcolate con l'importo dell'assegno sociale dal mese successivo al compimento dell'età.
Variazioni effettuate in sede di rinnovo
Nel corso del rinnovo sono state effettuate diverse eliminazioni e modifiche di posizione:
- sono state eliminate le pensioni localizzate agli uffici pagatori "ELI" o "ELB" con data anteriore al 1 agosto 1998, a decorrere dalla prima rata 1999;
- sono state eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate a unico titolare cessato dal diritto prima del 1 gennaio 1998;
- sono state eliminate le pensioni sociali e gli assegni sociali localizzati agli uffici pagatori "RPS", "PSR" con importo pari a lire 50 mensili, ovvero all'ufficio "HHH" con importo pari a zero o a 50 lire;
- sono stati eliminati gli indennizzi per cessazione attività commerciale per titolari che hanno compiuto l'età pensionabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 1998.
Le liste delle pensioni eliminate saranno trasmesse successivamente alle sedi.
Pensioni ai superstiti, coniuge a carico e detrazioni per residenti all'estero
Le pensioni ai superstiti intestate a unico contitolare scadente nel 1999 sono state rinnovate con importo in pagamento determinato applicando la perequazione e con importo pari a zero dal mese di perdita del diritto. Le sedi devono eliminare la pensione quando il titolare cessa dal diritto e ricostituirla se il contitolare documenta il diritto come studente o inabile.
Per le pensioni dirette erogate a titolari che sono anche titolari di pensione di reversibilità, il trattamento di famiglia per l'eventuale coniuge a carico è cessato con decorrenza dalla pensione ai superstiti. In tali casi è stata anche azzerata la detrazione d'imposta per il coniuge a carico, se presente, e memorizzato il flag di ricostituzione d'ufficio per determinare i conguagli anteriori al 1 gennaio 1999.
Per evitare tassazioni non corrette, è stato azzerato il codice detrazione d'imposta "2" per le pensioni per le quali in archivio risultava memorizzato il primo byte del codice in assenza del codice di residenza all'estero. Le sedi devono acquisire prima, mediante procedura di ricostituzione, l'informazione sulla residenza all'estero e solo successivamente inserire il codice detrazione "2" tramite procedura SIMA.
Uffici pagatori e nuovi codici per sospensioni INVCIV
Le operazioni di rinnovo hanno utilizzato la nuova banca dati degli uffici pagatori di cui alla circolare n. 120 del 27 maggio 1997, anche per indicare l'ufficio pagatore riportato sul modello OBIS M. Le pensioni localizzate ad uffici non presenti nella nuova banca dati sono state assegnate all'ufficio pagatore di sede "999".
L'archivio degli uffici pagatori è stato aggiornato anche in considerazione delle nuove modalità di pagamento, che prevedono l'abbinamento dei pagamenti dei diversi trattamenti dello stesso soggetto e l'abolizione delle seconde quote. La circolare elenca inoltre una serie di codici di ufficio pagatore non più utilizzabili, tra cui ESE, ESI, HHH, CTR, RPS, SCA, 9FS, FAC, PPP, CCP, RET, REP, REU, TRE, TER, 29L, ESA, AAA, Z03 e Z01.
Per consentire la temporanea sospensione dei pagamenti delle prestazioni di categoria INVCIV, sono stati introdotti i nuovi codici ICA, ICB, ICC, ICD, ICE e ICZ, corrispondenti rispettivamente a revoche sanitarie, per incollocabilità, per reddito, per ricovero, per opzione e revoche varie.
Tassazione delle pensioni: base imponibile, aliquote e detrazioni
La legge finanziaria 1999 ha modificato l'articolo 3, comma 3, del TUIR, escludendo dalla base imponibile IRPEF la maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Per le pensioni sulle quali è corrisposta la maggiorazione sociale, l'imponibile 1999 è stato quindi determinato al netto di tale importo.
Sono inoltre esclusi dalla base imponibile, per gli oneri detraibili, gli importi recuperati con piani centrali relativi ad assegno divorzile, assegno alimentare al coniuge, trattenute per sostituzione Stato o rivalsa a favore di enti locali, trattenute del terzo per pensioni CL e trattenute per pensioni PM. Tali importi sono stati sottratti dall'imponibile mensile e annuo e l'IRPEF e l'addizionale regionale sono state calcolate sul residuo. Per queste pensioni sono stati introdotti nuovi campi per la gestione di particolari trattenute e pagamenti disgiunti.
La circolare specifica che le quote di pensione corrisposte a titolo di assegno alimentare al coniuge e di assegno divorzile sono tassate in capo al beneficiario. Le trattenute IRPEF sono state operate secondo le aliquote per scaglioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge n. 662/1996.
La legge finanziaria 1999 ha inoltre elevato la detrazione ulteriore spettante ai redditi complessivi non superiori a lire 18 milioni, costituiti esclusivamente da trattamenti pensionistici e reddito dell'abitazione principale, da lire 70.000 a lire 120.000 annue. La detrazione è stata applicata con i criteri già utilizzati nel 1998.
Tassazione congiunta e memorizzazione delle pensioni disabbinate
Ai fini dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997, sono stati individuati i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto dall'INPS e dagli altri enti, compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare presenti nel Casellario centrale. L'abbinamento fiscale è stato effettuato in base al codice fiscale coincidente, considerando tutti i trattamenti imponibili dello stesso soggetto.
Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, l'abbinamento riguarda solo le quote erogate al titolare intestatario e non quelle corrisposte ai contitolari non intestatari. Sono state escluse dal cumulo, in quanto non assoggettabili a IRPEF, le pensioni sociali diverse da quelle liquidate come integrazione di rendita facoltativa, gli assegni sociali, le prestazioni INVCIV, le pensioni con pagamento localizzato all'ufficio RED, le rendite INAIL e IPSEMA per invalidità permanente, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità da servizio di leva, i trattamenti assistenziali, le pensioni di enti erogate a residenti all'estero o esenti per convenzione internazionale e le pensioni per le quali non siano pervenute le comunicazioni degli importi annuali.
Dal rinnovo 1999 sono stati memorizzati nei campi GP2BYD1, GP2BYD2 e GP2BYD3 la chiave della pensione, l'anno di inizio e l'anno di fine dell'abbinamento fiscale, così da mantenere la storicità delle informazioni. Tali campi saranno usati anche nelle ricostituzioni che comportano il disabbinamento fiscale.
Rideterminazione dei dati fiscali e addizionale IRPEF
I dati fiscali e l'addizionale regionale IRPEF sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche apportate dalle sedi con la procedura della circolare n. 122 del 5 maggio 1995, delle variazioni dei codici di detrazione trasmesse con procedura SIMA, delle rettifiche automatiche della procedura centrale di pagamento dei conguagli, della rideterminazione degli imponibili per le pensioni con trattenute per oneri deducibili, dell'attribuzione della detrazione ulteriore per oneri detraibili alle pensioni con trattenute per legge 29/79 e delle variazioni trasmesse dagli enti. Le variazioni dei codici di detrazione hanno agito su tutti i trattamenti erogati allo stesso soggetto.
Per la certificazione del consuntivo 1998 sono richiamate regole specifiche per i conguagli ARTE, per gli interessi legali, per gli oneri deducibili e per altri conguagli gestiti centralmente. In particolare:
- per i conguagli ARTE sono considerati i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e GP3CM04;
- per gli interessi legali si considerano i campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03;
- per gli oneri deducibili si considerano le somme recuperate per rate di piani di ammortamento di pratiche RI dichiarate deducibili dalle sedi;
- per gli assegni alimentari al coniuge e l'assegno divorzile gli importi sono esclusi dalla base imponibile del pensionato e tassati in capo al beneficiario;
- per gli oneri detraibili relativi alla ricongiunzione ex legge n. 29/79 è riconosciuta una detrazione del 19% nei limiti di lire 2.500.000.
Conguagli e loro gestione operativa
I conguagli derivanti dal ricalcolo dell'IRPEF e dell'addizionale regionale possono essere effettuati direttamente sulla pensione oppure memorizzati nell'archivio conguagli. Sono eseguiti direttamente sulla prima rata 1999 i conguagli di qualunque importo se non risultano rettifiche trasmesse dalla sede, quelli pari o inferiori a lire 500.000 derivanti da rettifiche segnalate dalle sedi, e quelli inferiori a lire 20.000 per pensione o per ritenute IRPEF registrati nei primi sei mesi del 1998.
I conguagli direttamente operati sulla pensione sono memorizzati nei campi GP2BL01, GP2BH01 e GP2BN11. Nell'archivio conguagli vengono invece memorizzati i conguagli superiori a lire 500.000, quelli derivanti da rettifiche automatiche operate dal mese di luglio in poi su specifici piani centrali, i conguagli da rimborso IRPEF per oneri detraibili da legge 29/79 e i conguagli che non hanno trovato capienza sulla prima rata. I conguagli "validati" sono pagati sulla prima rata del 1999 o a rate fino a esaurimento del debito, mentre quelli "da validare" saranno resi disponibili alle sedi tramite procedura ARTE per la validazione prima dell'estrazione della rata di febbraio 1999.
Localizzazione delle certificazioni fiscali
La circolare modifica i codici di destinazione delle certificazioni fiscali nel campo GP3CE03. Per le pensioni abbinate fiscalmente, se la certificazione viene emessa, il codice è M in assenza di rettifiche, P se è richiesta la localizzazione in sede o se la rettifica è stata predisposta automaticamente, R per pensioni localizzate a determinati uffici pagatori di sede; se invece la certificazione non viene emessa, i codici sono A o B a seconda delle condizioni. Per le pensioni non abbinate fiscalmente, i codici possibili sono 0, 1, 5 e 2, a seconda della presenza di rettifiche, localizzazione in sede o quota di pensione ai superstiti erogata a contitolari non intestatari.
Nel campo GP3CE02 sono inoltre memorizzati specifici codici di rettifica collegati a sospensioni IRPEF per eventi calamitosi e alla presenza o meno di rettifiche operate dalla sede.
Ricostituzioni d'ufficio
Le pensioni i cui importi risultano variati da data anteriore a gennaio 1999 sono contraddistinte con i codici 4, 5 o 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05, al fine di consentire alle sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio e determinare i relativi conguagli. La procedura per l'inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d'ufficio sarà resa disponibile con successivo messaggio.
Pagamento unificato e periodicità dei pagamenti
Il pagamento unificato e la periodicità di pagamento delle pensioni seguono i criteri della deliberazione del Consiglio di amministrazione INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto ministeriale del 25 marzo 1998. La deliberazione n. 719 del 30 giugno 1998, approvata con decreto del 12 novembre 1998, ha regolamentato anche l'erogazione di assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili erogate dall'INPS, che vengono pagati in rate mensili anticipate e con un unico pagamento ove non vi siano cause ostative tra più trattamenti dello stesso soggetto.
Ai fini della periodicità, l'importo di riferimento è stato maggiorato dell'1,7% e, sulla base del trattamento minimo di lire 709.550 a gennaio 1999, i limiti sono stati arrotondati a lire 10.000 per il pagamento annuale e a lire 100.000 per il pagamento semestrale. Di conseguenza:
- il pagamento è annuale se l'importo mensile delle prestazioni abbinate è inferiore a lire 10.000;
- è semestrale se è inferiore a lire 100.000;
- è mensile negli altri casi.
Le operazioni di rinnovo hanno determinato le rate mensili per tutte le pensioni e aggiornato il GP8; all'estrazione il GP8 viene ulteriormente aggiornato cumulando le rate semestrali o annuali e inserendo i conguagli dell'archivio conguagli.
Certificazione dei redditi: modello CUD
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, la dichiarazione deve essere consegnata agli interessati entro febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Le certificazioni vengono inviate al domicilio dei pensionati tramite Postel.
Per le pensioni abbinate fiscalmente, la certificazione viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato. La circolare richiama il modello CUD approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1998 e indica le principali corrispondenze tra i campi del modello e i dati memorizzati nel data base, tra cui redditi, detrazioni, ritenute, oneri detraibili e assicurazioni sulla vita.
Modello OBIS M
Il modello OBIS M è stato ristrutturato per consentire l'emissione di un documento unico contenente tutte le pensioni INPS erogate allo stesso soggetto. I dati del soggetto, quali indirizzo, delegato o tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni e trattenute, sono riportati una sola volta, mentre tanti riquadri quanti sono i trattamenti illustrano gli importi mensili.
Sia l'importo netto della pensione sia quello del pagamento della rata di gennaio sono indicati in lire e in euro. Il modello è spedito al domicilio del pensionato tramite Postel; in presenza di tutore, viene inviato all'indirizzo del tutore.
Aggiornamenti del data base centrale delle pensioni
La circolare riepiloga le modifiche apportate al data base centrale con decorrenza dalla competenza 1999. Tra i principali aggiornamenti figurano:
- il campo GP1AH10 per il codice tipo valuta, con valori L, E e V;
- i nuovi dati del GP2 per conto corrente, oneri detraibili, conguaglio addizionale IRPEF, chiavi delle pensioni disabbinate, gestione di particolari trattenute e codici per fasce INVCIV;
- i campi GP2IC20, GP2IC21, GP2IC22 e GP2IC23 relativi ai periodi di ricovero per invalidi civili e assegni sociali.
La nuova versione dell'interfaccia GP è stata inviata alle sedi regionali per la distribuzione alle sedi della regione.
Punti principali
Perequazione automatica 1999
Il decreto ministeriale 20 novembre 1998 fissa la perequazione automatica per il 1999 nella misura dell'1,7% in via previsionale, confermata poi in via definitiva per il 1998, senza conguagli di perequazione per tale anno. Per il triennio dal 1 gennaio 1999, la rivalutazione si applica solo al 30% per le fasce comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS e non si applica oltre otto volte il minimo. Gli importi dei trattamenti minimi e le fasce di pensione sono riportati nell'allegato 2.
Perequazione cumulata per titolari di più pensioni
Dal 1 gennaio 1999 il meccanismo di rivalutazione per chi percepisce più trattamenti, anche da enti diversi, si applica in base all'importo complessivo dei trattamenti del singolo beneficiario risultante dal Casellario centrale dei pensionati. Gli enti erogatori trasmettono i dati entro febbraio di ogni anno e il Casellario comunica entro giugno l'importo complessivo su cui ripartire gli incrementi in modo proporzionale. In attesa della comunicazione, gli enti operano in via provvisoria e, ricevuti i dati, rideterminano la rivalutazione con conguagli a credito o a debito; i recuperi sono effettuati anche in deroga ai limiti ordinari.
Rinnovo di pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni INVCIV
Gli importi mensili della pensione sociale e dell'assegno sociale sono elevati di lire 100.000 dal 1 gennaio 1999. L'aumento spetta anche, alle condizioni previste, ai titolari di trattamenti trasferiti all'INPS e ai ciechi civili con almeno 65 anni, ma non viene attribuito automaticamente alle prestazioni ridotte per reddito o a quelle per invalidi civili prive dei redditi del coniuge memorizzati; per tali casi è necessario l'accertamento e la memorizzazione dei redditi mediante modelli RED. Per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti trasferite all'INPS, il rinnovo ha applicato la perequazione dell'1,7% alle pensioni e assegni, rinviando la perequazione delle indennità e riconoscendo gli arretrati dal gennaio 1999.
Variazioni operative e uffici pagatori
In sede di rinnovo sono state eliminate le pensioni localizzate ad alcuni uffici pagatori particolari e quelle prive di utilità amministrativa o di importo minimo, nonché gli indennizzi per cessazione attività commerciale per soggetti che hanno raggiunto l'età pensionabile entro il 31 dicembre 1998. La circolare disciplina anche le pensioni ai superstiti con unico contitolare, la cessazione del coniuge a carico, l'azzeramento di alcune detrazioni per residenti all'estero, l'aggiornamento della banca dati degli uffici pagatori e l'introduzione di codici specifici per la sospensione temporanea di prestazioni INVCIV.
Tassazione, detrazioni e certificazioni fiscali
La circolare recepisce le novità fiscali della finanziaria 1999: esclusione della maggiorazione sociale dalla base imponibile IRPEF, aumento da lire 70.000 a lire 120.000 della detrazione ulteriore per redditi pensionistici contenuti, e applicazione delle aliquote per scaglioni previste dalla normativa del 1997. Sono illustrati il cumulo fiscale dei trattamenti, le esclusioni dall'abbattimento per prestazioni assistenziali e residenti esteri, la memorizzazione delle pensioni disabbinate, le regole sui conguagli e la certificazione CUD, con richiamo alle nuove informazioni riportate nei campi del data base.
Conguagli, ricostituzioni e pagamento unificato
I conguagli IRPEF e addizionale regionale possono essere applicati direttamente sulla pensione o memorizzati nell'archivio conguagli, a seconda dell'importo e della natura della rettifica. Sono indicate le soglie di euro e lire per l'addebito o il rimborso immediato, la gestione tramite procedura ARTE dei conguagli da validare, e le modalità di ricostituzione d'ufficio per pensioni variate prima di gennaio 1999. Il pagamento unificato segue i criteri delle deliberazioni INPS richiamate, con soglie per rate annuali, semestrali o mensili, e con aggiornamento delle rate tramite il data base GP8.
Modello CUD, modello OBIS M e aggiornamenti del data base
Il CUD 1998 è adeguato alle nuove regole fiscali e riporta, tra l'altro, redditi, detrazioni, ritenute e oneri detraibili con riferimento ai campi informatici del data base. Il modello OBIS M è stato ristrutturato per rappresentare tutte le pensioni INPS in capo allo stesso soggetto, con una sola sezione anagrafica e tante sezioni quanti sono i trattamenti, indicando importi netti e rate di gennaio in lire ed euro. La circolare elenca inoltre le principali modifiche ai campi del data base centrale delle pensioni, inclusi i nuovi dati su valuta, conguagli, oneri, pagamenti su conto corrente, fasce per invalidi civili e periodi di ricovero.
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