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Circolare

Circolare numero 264 del 23-12-1998

Il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di opzioni per il trattamento più favorevole in caso di concorrenza di più benefici, in particolare della fiscalizzazione degli oneri sociali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama il principio di inammissibilità del cumulo dell’incentivo con altre agevolazioni, ma chiarisce che le aziende che non abbiano esercitato l’opzione prevista possono comunque recuperare gli sgravi e la fiscalizzazione restituendo quanto già fruito con gli interessi legali. Viene inoltre precisato che, se dopo la concessione del beneficio viene meno il requisito dell’effetto incrementale, il datore di lavoro può tornare a fruire della disciplina ordinaria vigente. Infine, si ribadisce che la perdita della fiscalizzazione può riguardare l’intero triennio oppure solo una o due annualità, poiché il beneficio è erogato in tre rate annuali subordinate a una dichiarazione annuale di responsabilità sul mantenimento dell’effetto incrementale.

Cumulo dell'incentivo con altre agevolazioni e possibilità di recupero di sgravi e fiscalizzazione

Cumulo dell’incentivo, opzione e recupero dei benefici fiscali

La circolare interviene sul rapporto tra l’incentivo in oggetto e le altre agevolazioni già previste dalla disciplina richiamata, prendendo le mosse dal messaggio n. 00909 dell’11/12/1997 sull’inammissibilità del cumulo. Il chiarimento si rende necessario perché alcune aziende potrebbero non aver esercitato l’opzione prevista dalla circolare n. 32/96 del Ministero del lavoro, in ragione dell’incertezza sull’effettiva ammissione al beneficio, che si consolida solo con l’adozione del decreto della competente direzione regionale del lavoro.

Facoltà di scelta del trattamento più favorevole

Sulla base della nota del Ministero del lavoro, Direzione generale per l’impiego, Divisione II, prot. n. 7249/07.02 del 14/12/1998, viene valorizzata la ratio della norma, individuata nell’esigenza di assicurare il trattamento più favorevole al datore di lavoro. Da ciò deriva il riconoscimento della facoltà per le aziende di fruire del beneficio restituendo gli importi fiscalizzati, con applicazione degli interessi legali. In tal modo viene confermata la possibilità di recuperare sgravi e fiscalizzazione anche quando in origine si sia optato per i contributi del fondo.

Ipotesi di mancata percezione del beneficio dopo la concessione

La circolare precisa che, qualora il datore di lavoro abbia rinunciato a sgravi e fiscalizzazione per accedere ai contributi del fondo e, dopo il provvedimento di concessione, non abbia poi potuto percepire gli importi concessi per il venir meno dell’effetto incrementale, potrà recuperare gli sgravi e la fiscalizzazione secondo la normativa vigente. Il chiarimento si colloca dunque nella prospettiva di evitare che la scelta compiuta in funzione di un beneficio più vantaggioso produca un pregiudizio definitivo in caso di successivo mancato perfezionamento delle condizioni sostanziali.

Articolazione del beneficio e dichiarazione annuale

Viene infine ribadito che il beneficio è previsto in tre rate annuali e che, quale condizione essenziale per il pagamento di ciascuna rata, il datore di lavoro deve presentare al termine di ogni anno solare una dichiarazione di responsabilità attestante il mantenimento dell’effetto incrementale determinato dalle assunzioni incentivate. Ne consegue che la perdita della fiscalizzazione può riguardare l’intero triennio oppure un periodo più breve, limitato a una o due annualità di godimento del beneficio.

Punti principali

Inammissibilità del cumulo e opzione per il trattamento più favorevole

Si richiama il messaggio n. 00909 dell’11/12/1997 in tema di inammissibilità del cumulo dell’incentivo con altre forme di agevolazione. Tuttavia, viene evidenziato che molte aziende potrebbero non aver esercitato l’opzione prevista dalla circolare n. 32/96 del Ministero del lavoro a causa dell’incertezza sull’ammissione al beneficio, che si perfeziona solo con l’emissione del decreto della competente direzione regionale del lavoro.

Facoltà di recupero di sgravi e fiscalizzazione

La Direzione generale per l’impiego, con nota prot. n. 7249/07.02 del 14/12/1998, ha ritenuto che, in base alla ratio della norma diretta ad assicurare il trattamento più favorevole, le aziende debbano poter scegliere il beneficio più conveniente. Di conseguenza, è riconosciuta la possibilità di godere del beneficio restituendo gli importi fiscalizzati e applicando gli interessi legali.

Ritorno al regime ordinario dopo la mancata percezione del beneficio

Si conferma che, qualora il datore di lavoro abbia rinunciato a sgravi e fiscalizzazione per accedere ai contributi del fondo e, dopo il provvedimento di concessione, non abbia potuto effettivamente percepire gli importi concessi per il venir meno dell’effetto incrementale, egli potrà recuperare sgravi e fiscalizzazione secondo la normativa vigente.

Durata del beneficio e perdita della fiscalizzazione

Il beneficio è previsto in tre rate annuali e, per ottenere ciascuna rata, il datore di lavoro deve presentare alla fine di ogni anno solare una dichiarazione di responsabilità sul mantenimento dell’effetto incrementale derivante dalle assunzioni incentivate. La perdita del beneficio della fiscalizzazione può quindi riguardare l’intero triennio oppure soltanto una o due annualità di versamento del beneficio.

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