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Circolare

Circolare numero 37 del 23-12-1998 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare spiega che, dal gennaio 1999, anche la contribuzione corrente dovuta all’ENPALS deve essere versata tramite modello F24, nell’ambito della riscossione unificata prevista dal D.Lgs. 241/1997 e successive modifiche. Vengono indicati soggetti obbligati, tributi e contributi compresi, termini di versamento, modalità di compilazione e presentazione del modello, regole su euro, compensazione e rateazione, sanzioni e istruzioni specifiche per la sezione ENPALS. Sono inoltre precisati i pagamenti esclusi dalla riscossione unificata e le regole per la denuncia contributiva mensile mod. 031/R, sia in caso di saldo parzialmente insoluto sia totalmente insoluto.

Estensione all’ENPALS del modello F24 per i versamenti unitari di tributi e contributi

Estensione all’ENPALS del modello F24 e disciplina dei versamenti unificati

La circolare illustra l’applicazione al settore ENPALS della riscossione unificata introdotta dal D.Lgs. 241/1997 e successivamente modificata dal D.Lgs. 422/1998. Dal gennaio 1999 i datori di lavoro per i lavoratori iscritti ai Fondi pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti devono utilizzare il modello F24 per il versamento della contribuzione corrente.

Quadro normativo e soggetti obbligati

Il documento richiama la disciplina generale della semplificazione degli adempimenti e della modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e chiarisce che, a decorrere dal 1999, tutti i contribuenti, sia titolari sia non titolari di partita IVA, sono tenuti a effettuare i versamenti unitari dei tributi e contributi esclusivamente tramite F24, con eventuale compensazione dei crediti.

Tributi e contributi compresi nel versamento unitario

Il versamento unitario comprende:

  • imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP;
  • addizionale regionale o comunale all’IRPEF;
  • contributi previdenziali dovuti da posizioni assicurative INPS, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro e committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • contributi e premi dovuti all’INAIL e all’INPDAI;
  • contributi previdenziali correnti dovuti all’ENPALS per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni per gli sportivi professionisti;
  • interessi dovuti in caso di pagamento rateale.

Termini di versamento

Per l’ENPALS i contributi correnti devono essere versati entro il giorno 16 del mese di scadenza, cioè entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce il periodo di paga indicato nel mod. 031/R. La circolare ricorda inoltre la regola generale per cui, se la scadenza cade di sabato o festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per i tributi sono richiamati anche i termini generali:

  • ritenute alla fonte: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate;
  • IVA mensile: entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento;
  • IVA trimestrale: entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con i termini specifici già noti per primo, secondo e terzo trimestre;
  • saldo IVA: entro il 15 marzo dell’anno successivo;
  • restano invariati i termini di saldo e acconto delle dichiarazioni annuali e il termine del 27 dicembre per l’acconto IVA di dicembre.

Struttura del modello F24 e modalità di presentazione

Il nuovo modello F24, approvato con decreto del 15 dicembre 1998, è articolato in sei sezioni:

  • dati identificativi del contribuente;
  • pagamenti e compensazioni di competenza dell’Erario;
  • dati INPS;
  • dati Regioni ed enti locali;
  • dati di altri enti previdenziali ed assicurativi, tra cui INAIL ed ENPALS con codice ente 0001;
  • saldo finale, determinato dalla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni e che non può essere negativo.

Il modello è predisposto in tre copie: le prime due restano all’intermediario, la terza è restituita al contribuente come ricevuta. La prima copia deve essere firmata. Se il versamento è effettuato da erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, questi devono firmare il modello e barrare l’apposita casella, indicando nella sezione 1 i dati anagrafici del contribuente.

La presentazione può avvenire presso concessionari, banche convenzionate o agenzie postali abilitate, che devono accettare il modello anche se il saldo finale è pari a zero per effetto della compensazione. In tale ipotesi viene rilasciata l’attestazione di presentazione; in caso di pagamento, viene rilasciata l’attestazione di avvenuto pagamento. Il modello non deve essere presentato al Ministero delle finanze, alle Regioni, agli enti locali o agli enti previdenziali e assicurativi interessati dalla riscossione unificata.

È ammessa la stampa in proprio del modello, purché conforme alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto ministeriale.

Modalità di pagamento e uso dell’euro

Oltre al contante, il pagamento può essere effettuato:

  • con carte PagoBANCOMAT presso gli sportelli abilitati;
  • con assegni bancari o circolari, secondo le condizioni indicate, presso le banche convenzionate;
  • con assegni bancari o circolari presso le agenzie postali, con le specifiche soglie e formalità richiamate dalla circolare;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari presso gli sportelli dei concessionari.

Gli assegni devono sempre corrispondere al saldo finale del modello. Se l’assegno è anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento è considerato omesso e la presentazione del modello non si perfeziona.

Dal 1° gennaio 1999 è possibile effettuare pagamenti in euro. In tal caso deve essere utilizzato l’apposito modello F24 contrassegnato dal simbolo dell’euro e gli importi vanno arrotondati all’unità di euro:

  • fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto;
  • da 50 centesimi in poi si arrotonda per eccesso.

Il pagamento in euro è ammesso solo con assegno o mediante addebito su un conto corrente detenuto in euro.

Compensazione e divieto di rateazione per l’ENPALS

La circolare chiarisce che gli eventuali crediti nei confronti dell’ENPALS sono evidenziati dai datori di lavoro nel mod. 031/R, quadro C, con il codice causale 128. Per effetto di ciò, nella sezione ENPALS del modello F24 non deve essere riportato alcun importo nella colonna "importi a credito compensati".

La compensazione tra debiti e crediti, nei limiti della normativa generale, non riguarda la sezione ENPALS. Inoltre, la facoltà di pagamento rateale prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 241/1997 non può essere esercitata per le somme dovute all’ENPALS.

Istruzioni per la compilazione della sezione ENPALS

La sezione ENPALS, collocata tra gli "altri enti previdenziali ed assicurativi", è composta da tre righi e deve essere compilata indicando:

  • codice ente 0001;
  • codice sede della posizione contributiva, secondo le sedi elencate dalla circolare;
  • causale contributi CCSP per gli sportivi professionisti e CCLS per i lavoratori dello spettacolo;
  • codice posizione assicurativa, cioè la matricola dell’impresa composta da nove cifre, da riportare per intero;
  • periodo di riferimento "da", nel formato mm/aaaa;
  • importi a debito versati, corrispondenti alla contribuzione corrente da pagare per il mod. 031/R di riferimento.

Non deve essere indicato alcun dato nel campo "periodo di riferimento a" né nella colonna "importi a credito compensati".

Se il datore di lavoro ha più posizioni contributive presso l’Ente, anche in gestioni diverse, deve compilare righi distinti per ciascuna posizione. Se i tre righi del modello non sono sufficienti, devono essere utilizzati ulteriori modelli F24, che sono autonomi quanto a saldo, versamento e presentazione. È inoltre precisato che lo stesso F24 può essere utilizzato per versamenti a diverse sedi ENPALS.

Pagamenti esclusi dalla riscossione unificata

Restano esclusi dalla disciplina dell’F24 i versamenti relativi a:

  • recupero crediti in via amministrativa o legale;
  • regolarizzazione di posizioni debitorie, ad esempio a seguito di verbali ispettivi o variazioni di aliquote contributive;
  • condoni;
  • rateazioni concesse dall’Ente su richiesta dell’impresa;
  • versamenti volontari;
  • riscatti e ricongiunzioni.

Tali pagamenti devono continuare a essere effettuati direttamente all’ENPALS tramite bollettino di conto corrente postale, nei conti indicati per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Denuncia contributiva mensile mod. 031/R e casi di insoluto

Il mod. 031/R deve essere presentato agli uffici ENPALS competenti per territorio, con le modalità consuete tramite posta o consegna allo sportello, entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga.

In caso di mod. 031/R parzialmente insoluto, il datore di lavoro che non paga integralmente il saldo del quadro C deve indicare nel mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", l’importo effettivamente destinato al pagamento. Resta fermo l’obbligo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, nonché le trattenute operate ai pensionati che lavorano.

Se il mod. 031/R è totalmente insoluto, gli importi non devono essere riportati nel modello F24; il modello va però comunque presentato agli uffici ENPALS con le stesse modalità e nello stesso termine previsti.

Regime sanzionatorio

La circolare richiama le sanzioni previste in caso di:

  • omessa o inesatta indicazione del codice fiscale: da lire 200.000 a lire 4.000.000;
  • mancanza di elementi utili all’identificazione del versante o all’imputazione della somma: da lire 200.000 a lire 1.000.000;
  • mancata o tardiva presentazione del modello F24 con saldo finale zero: lire 300.000.

Per il mancato o tardivo pagamento di contributi o premi dovuti a ENPALS, INPS, INPDAI e INAIL non vengono introdotte modifiche rispetto al regime sanzionatorio già vigente.

Punti principali

Estensione del modello F24 all’ENPALS

Dal 1999 la riscossione unificata di tributi e contributi prevista dal D.Lgs. 241/1997 si applica anche all’ENPALS. I datori di lavoro per i lavoratori iscritti ai Fondi pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti devono quindi utilizzare il modello F24 per il versamento della contribuzione corrente.

Soggetti obbligati e somme versabili

Dal 1999 tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, devono effettuare i versamenti unitari esclusivamente con F24, con eventuale compensazione dei crediti. Il modello riguarda imposte sui redditi, ritenute, IVA, imposte sostitutive, IRAP, addizionali, contributi INPS, INAIL, INPDAI ed ENPALS, nonché gli interessi per il pagamento rateale previsti dalla normativa generale.

Termini di versamento

Per l’ENPALS i contributi correnti vanno pagati entro il giorno 16 del mese di scadenza, cioè entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce il periodo di paga del mod. 031/R. Se la scadenza cade di sabato o festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Sono richiamati anche i termini generali per ritenute, IVA mensile, trimestrale, saldo annuale e acconto IVA di dicembre.

Composizione e presentazione del modello F24

Il modello F24 è articolato in sei sezioni; per ENPALS si utilizza la sezione "altri enti previdenziali ed assicurativi" con codice ente 0001. Il modello è predisposto in tre copie, con firma sulla prima e restituzione di una copia al contribuente. È possibile frazionare il pagamento con più modelli. L’F24 può essere presentato a concessionari, banche convenzionate o agenzie postali abilitate, anche se il saldo finale è pari a zero per effetto di compensazioni.

Modalità di pagamento e uso dell’euro

Il pagamento può avvenire in contanti, con carte PagoBANCOMAT, con assegni bancari o circolari e, presso gli sportelli abilitati, con le modalità indicate dalla circolare. Gli assegni devono coprire esattamente il saldo finale; un assegno anche solo parzialmente scoperto rende il versamento omesso. Per i pagamenti in euro, ammessi dal 1° gennaio 1999, gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro e il pagamento è consentito solo con assegno o addebito su conto corrente in euro.

Compensazione e rateazione

Per l’ENPALS non si compilano importi a credito compensati nella sezione F24, poiché gli eventuali crediti verso l’Ente sono esposti nel mod. 031/R con il codice causale 128. La compensazione tra debiti e crediti segue le regole generali, ma non riguarda la sezione ENPALS. La rateazione non è ammessa per le somme dovute all’ENPALS.

Compilazione della sezione ENPALS

La sezione ENPALS richiede il codice ente 0001, il codice sede della posizione contributiva, la causale contributi CCSP per gli sportivi professionisti o CCLS per i lavoratori dello spettacolo, il numero di matricola dell’impresa completo di nove cifre e il periodo di riferimento da indicare nel formato mm/aaaa. Nei righi relativi all’ENPALS non va compilato il campo "periodo di riferimento a" né quello degli importi a credito compensati.

Pagamenti esclusi dalla riscossione unificata

Restano fuori dall’F24 i versamenti per recupero crediti in via amministrativa o legale, regolarizzazioni di posizioni debitorie, condoni, rateazioni concesse dall’Ente, versamenti volontari, riscatti e ricongiunzioni. Tali pagamenti continuano ad essere effettuati con bollettino di conto corrente postale presso l’ENPALS.

Denuncia contributiva mensile mod. 031/R

Il mod. 031/R deve essere presentato agli uffici ENPALS territorialmente competenti con le consuete modalità postali o allo sportello, entro il 25° giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga. In caso di mod. 031/R parzialmente insoluto, nel F24 va indicato solo l’effettivo importo che si intende versare; in caso di mod. 031/R totalmente insoluto, gli importi non vanno riportati in F24, ma il modello va comunque presentato agli uffici ENPALS.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, per l’assenza di elementi utili all’identificazione del versante o all’imputazione della somma, e per la mancata o tardiva presentazione del modello F24 con saldo zero. Non vengono introdotte novità per il regime sanzionatorio relativo al mancato o tardivo pagamento dei contributi e premi dovuti a ENPALS, INPS, INPDAI e INAIL.

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