Messaggio numero 299 del 5-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che i versamenti con scadenza nel mese di agosto 2002, effettuati tramite modello F24, possono essere eseguiti entro il 23 agosto senza maggiorazioni. Il rinvio riguarda anche contributi previdenziali e assistenziali; per i datori di lavoro con sistema DM10 è prorogata alla stessa data anche la denuncia DM10/2, mentre per le denunce via Internet resta ferma la scadenza di fine mese.
Differimento al 23 agosto 2002 dei versamenti unitari F24
Differimento dei versamenti F24 di agosto 2002
Il documento richiama l'art. 1 del D.P.C.M. 09.05.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29.05.2002, per precisare che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con scadenza nel mese di agosto 2002 e in scadenza al giorno 23, possono essere effettuati entro tale data senza alcuna maggiorazione. La comunicazione ha quindi natura di chiarimento operativo sulle scadenze di versamento del mese di agosto.
Ambito di applicazione
Il differimento al 23 agosto riguarda tutti i versamenti unitari da effettuare con modello F24. Il testo specifica che nel perimetro del rinvio rientrano anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti da:
- datori di lavoro;
- committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- venditori a domicilio;
- titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Effetti per i datori di lavoro con sistema DM10
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il differimento del termine di versamento dei contributi comporta, per effetto dell'art. 30 della legge n. 843/1978, la proroga alla stessa data anche del termine di presentazione della denuncia mod. DM10/2. Il rinvio della scadenza è quindi collegato direttamente al posticipo del pagamento contributivo.
Denunce trasmesse via Internet
Resta invece invariata la scadenza per le denunce trasmesse via Internet, che continua a essere fissata all'ultimo giorno dello stesso mese. Il documento distingue quindi tra la denuncia DM10/2, prorogata al 23 agosto, e le denunce online, per le quali non opera il medesimo slittamento.
Quadro operativo finale
In sintesi, il provvedimento stabilisce che per le scadenze di agosto 2002:
- i versamenti F24 possono essere eseguiti entro il 23 agosto senza maggiorazione;
- il beneficio si estende ai contributi previdenziali e assistenziali rientranti nei versamenti unitari;
- per il sistema DM10, la denuncia DM10/2 segue la stessa proroga;
- per le denunce via Internet permane la scadenza ordinaria di fine mese.
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