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Messaggio numero 303 del 12-6-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce le aliquote dovute per maternità e ANF/CUAF da parte di aziende che versano contributi pensionistici all’INPDAP, distinguendo tra regime armonizzato e non armonizzato, con indicazioni su periodi, codici e qualifiche dirigenziali.

Chiarimenti sulle aliquote contributive CUAF e maternità per aziende iscritte all’INPDAP

Aliquote contributive CUAF e maternità per aziende che versano all’INPDAP

Il documento fornisce precisazioni sulle aliquote contributive dovute per la contribuzione CUAF e maternità da parte di aziende che versano i contributi pensionistici all’INPDAP, in particolare ex aziende municipalizzate, aziende speciali e soggetti analoghi. Lo scopo è chiarire quali misure debbano essere applicate in assenza di un’estensione dell’armonizzazione prevista per altri regimi pensionistici.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato l’art. 1 del D.M. 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha stabilito le riduzioni delle aliquote contributive per le assicurazioni minori nell’ambito dell’elevazione al 32% dell’aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.

In tale contesto:

  • per il contributo di maternità è stata disposta la riduzione dello 0,57%;
  • per il contributo ex CUAF è stata disposta la riduzione del 3,72%.

Il documento richiama anche la circ. n. 103/96.

Esclusione delle riduzioni per i regimi non appartenenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

L’art. 2 del medesimo D.M. 21 febbraio 1996 stabilisce che le riduzioni di cui all’art. 1, comma 5, non si applicano alle categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Successivamente, l’armonizzazione delle aliquote pensionistiche è stata estesa ai regimi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in particolare:

  • INPDAI;
  • ENPALS;
  • Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS (ex Fondo Elettrici, Telefonici, Trasporto e Fondo Volo).

Per tali regimi è stata disposta la riduzione del contributo di maternità e CUAF rispettivamente allo 0,57% e al 3,72%. Il documento precisa però che tale armonizzazione non è stata disposta per i lavoratori iscritti all’INPDAP.

Contributo di maternità: aliquote applicabili per i soggetti INPDAP

In relazione al contributo di maternità, l’Istituto ha chiesto il parere dei Ministeri competenti sull’applicabilità della misura ridotta dello 0,57% a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001, con particolare riferimento all’art. 79, che individua come destinatari della disciplina la generalità dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato.

Il documento evidenzia che tale disposizione sembrerebbe applicabile anche agli enti che versano il contributo IVS all’INPDAP e che operano con l’INPS per le prestazioni di maternità, come:

  • ex aziende municipalizzate;
  • aziende speciali e consortili di cui alla legge 142/90;
  • soggetti analoghi.

Tuttavia, in attesa delle determinazioni ministeriali, la contribuzione dovuta a titolo di indennità di maternità resta quella non armonizzata, con le seguenti misure:

  • Aziende che svolgono attività di natura industriale (1.XX.XX e 2.01.02):

    • 1,23% fino al periodo di paga 06/2000;
    • 1,03% dal periodo di paga 07/2000.
  • Aziende che svolgono attività diversa da quella del settore industriale (7.XX.XX e 2.01.01):

    • 1,01% fino al periodo di paga 06/2000;
    • 0,81% dal periodo di paga 07/2000.

Contributo ANF ex CUAF

Per il contributo destinato al finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), già CUAF, il documento stabilisce che continuerà a essere dovuta la misura non armonizzata del 6,20%.

Inoltre, tale contribuzione è stata ridotta, dal 1 febbraio 2001, dello 0,80% ai sensi dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La riduzione deve essere esposta nel quadro D del modello DM10/2 con il codice R600, come richiamato dalla circ. 52/2001.

Indicazioni operative per l’inquadramento delle posizioni assicurative

Per determinare correttamente l’aliquota, il documento dispone che le posizioni assicurative con CSC diverso da 2.XX.XX debbano essere contraddistinte dal CA 1A a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Contribuzione CUAF per il personale dirigente

Per il personale con qualifica di dirigente, la contribuzione CUAF è dovuta nelle seguenti misure:

  • Codice qualifica 300 (dirigente iscritto all’INPDAI): 2,48%;
  • Codice qualifica 360 (dirigente iscritto all’INPDAP): 6,20%.

Le posizioni aperte per il versamento dei contributi del solo personale dirigente devono essere contraddistinte dal C.A. 0K.

Sintesi conclusiva operativa

Il documento, in sostanza, conferma che per le aziende INPDAP non opera l’armonizzazione automatica delle aliquote di maternità e CUAF prevista per altri regimi, salvo eventuali future determinazioni ministeriali. Ne deriva l’applicazione delle aliquote non armonizzate, con specifiche differenziazioni per tipologia di attività, periodo di paga, classificazione assicurativa e qualifica dirigenziale.

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