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Legge

L.R. Toscana 45/2020

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Normativa regionaleL.R. Toscana 45/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione e il funzionamento della protezione civile in Toscana, recependo il Codice nazionale. Definisce ambiti ottimali, piano regionale, ruoli di Regione, province, comuni e volontariato, oltre a emergenza regionale e locale, finanziamenti e abrogazioni. Alcune disposizioni transitorie restano operative fino ai provvedimenti attuativi previsti.

Sistema regionale della protezione civile e attività connesse

Sistema regionale della protezione civile in Toscana

La legge regionale disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile nel territorio toscano, in attuazione del Codice della protezione civile. Regola pianificazione, ruoli istituzionali, volontariato, gestione delle emergenze, rapporti con le strutture statali e profili finanziari.

Principi generali e raccordo con il Codice

La disciplina regionale recepisce i principi e le definizioni del Codice della protezione civile per quanto non ulteriormente specificato. La Regione applica il principio di peculiarità e semplificazione delle procedure per l’attuazione amministrativa della legge.

Organizzazione territoriale e pianificazione

L’articolazione di base della funzione di protezione civile è l’ambito territoriale e organizzativo ottimale, individuato dalla Regione entro i confini provinciali e raggruppando più comuni secondo criteri di effettività, in modo omogeneo sul territorio regionale. L’individuazione degli ambiti è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e confluisce nel piano regionale di protezione civile.

Il piano regionale di protezione civile è lo strumento tecnico-operativo principale. Esso contiene:

  • la deliberazione consiliare sugli ambiti territoriali ottimali;
  • una parte tecnico-operativa approvata dalla Giunta con deliberazioni separate;
  • gli elementi strategici minimi per soccorso e intervento, secondo gli indirizzi nazionali;
  • il coinvolgimento dei cittadini secondo le modalità previste dalla direttiva nazionale sulla partecipazione.

La Giunta regionale definisce inoltre, sempre nell’ambito del piano, la disciplina delle attività di protezione civile, gli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali, le modalità di formazione e sensibilizzazione, la disciplina del volontariato, l’organizzazione della struttura regionale, della colonna mobile, degli stati di mobilitazione ed emergenza e degli interventi per il ripristino post-evento.

Ruolo delle autorità territoriali e delle province

I sindaci, il Sindaco della Città metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione operano quali autorità territoriali di protezione civile. Promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile per le rispettive competenze e ne sono responsabili nei propri ambiti di governo. Svolgono anche funzione di vigilanza sul coordinamento delle attività, con attenzione alla prevenzione non strutturale.

Le province, quali enti di area vasta, svolgono funzioni di:

  • previsione e prevenzione dei rischi, incluso l’allertamento tramite sala operativa provinciale, raccolta dati, formazione e sensibilizzazione;
  • pianificazione provinciale, con approvazione, aggiornamento e verifica dei piani provinciali e di ambito;
  • vigilanza e supporto operativo nelle emergenze, raccordo con la Prefettura, coordinamento del volontariato e raccolta delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari dopo gli eventi.

Per tali funzioni la Giunta assegna risorse finanziarie e ne stabilisce il riparto. Le funzioni provinciali possono essere attribuite alla Città metropolitana di Firenze mediante specifico atto d’intesa con la Regione.

Piani provinciali, di ambito e comunali

I piani provinciale, di ambito e comunale sono predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali e approvati previa verifica della conformità agli indirizzi stessi da parte della struttura regionale competente. I piani provinciale e di ambito sono redatti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente. La Giunta definisce con deliberazione gli indirizzi regionali per la redazione, revisione, approvazione e valutazione periodica di tali piani.

Formazione, sensibilizzazione e attestazione

La Giunta regionale approva i contenuti e le modalità della formazione e delle iniziative di sensibilizzazione rivolte a enti locali, volontariato organizzato, amministratori, operatori locali ed enti del sistema regionale. La formazione può essere svolta anche con il coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle altre strutture operative nazionali.

Possono essere organizzate anche iniziative formative proposte da enti locali, volontariato e gruppi comunali, nel rispetto di uno standard formativo regionale. Gli oneri di tali corsi sono a carico dei soggetti proponenti. Al termine delle iniziative è rilasciato un attestato regionale, sia per le attività svolte direttamente dalla struttura regionale sia per quelle svolte da altri soggetti conformemente allo standard regionale.

Volontariato di protezione civile

Il volontariato organizzato e i gruppi comunali di protezione civile partecipano alle attività di protezione civile previa iscrizione nell’elenco territoriale previsto dal Codice. Nell’ambito della prevenzione non strutturale e dell’allertamento idrogeologico e idraulico, il volontariato organizzato partecipa anche al presidio idraulico territoriale previsto dalla normativa regionale sulla difesa del suolo.

La Regione riconosce anche il volontariato svolto a titolo personale, in forma occasionale e responsabile, in situazioni di emergenza per i primi interventi immediati riferiti alla sfera personale, familiare e di prossimità. La Giunta definisce le modalità di utilizzo dei soggetti iscritti nell’elenco territoriale regionale e le modalità di impiego del volontariato occasionale.

Ai volontari iscritti si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalità previste da tale disciplina. Se il coordinamento dell’intervento è effettuato dalla struttura regionale, i relativi oneri gravano sul bilancio regionale.

Comitato del volontariato regionale

Il Presidente della Giunta costituisce, con decreto, il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali iscritti nell’elenco territoriale regionale, con mandato triennale. Il Comitato assicura la partecipazione del volontariato al sistema regionale e il coordinamento con le altre componenti della protezione civile. La Giunta ne disciplina il funzionamento e il Comitato designa il rappresentante regionale per il Comitato nazionale. La partecipazione è gratuita.

Contributi al volontariato

La Regione può concedere contributi al volontariato organizzato per progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità. La Giunta disciplina criteri ed erogazione dei contributi tenendo conto delle risorse disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento nazionale di protezione civile.

Rapporti con le strutture statali

Il concorso del sistema regionale alle attività di rilievo nazionale avviene sulla base di convenzioni con le competenti strutture statali, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La Giunta, d’intesa con le Prefetture, definisce le modalità di coordinamento tra Regione e strutture operative statali per gli interventi urgenti e i servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze del Codice.

È istituito un Tavolo dei rapporti istituzionali per la protezione civile, costituito dal Presidente della Giunta d’intesa con il Ministero competente, con rappresentanti di Prefetture, strutture operative statali, Regione ed enti locali. Il Tavolo dura tre anni, verifica il coordinamento tra i livelli istituzionali e si dota di regolamento interno. La partecipazione è gratuita.

Struttura regionale, sala operativa e colonna mobile

La struttura regionale di protezione civile è definita secondo la normativa sull’organizzazione del personale regionale. La sala operativa regionale è una sua articolazione e assicura il flusso costante di informazioni con Dipartimento nazionale, Prefetture, province, Città metropolitana, comuni, Vigili del Fuoco e altre strutture concorrenti.

La Giunta disciplina, nell’ambito del piano regionale:

  • le procedure operative peculiari della struttura regionale;
  • il coordinamento con gli altri uffici regionali, in particolare centro funzionale e presidi territoriali;
  • le procedure tecniche, operative e amministrative semplificate;
  • la composizione e gestione della sala operativa e l’assegnazione di personale adeguatamente qualificato.

La Regione organizza e gestisce la colonna mobile regionale per gli interventi in occasione o in previsione di eventi di cui al Codice. Vi partecipano Regione, enti locali e volontariato organizzato. La Giunta ne definisce organizzazione, modalità di partecipazione, potenziamento e, previa intesa, l’eventuale concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Identità visiva e benemerenze

La Regione applica le direttive nazionali su emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato iscritto. La Giunta individua il logo della protezione civile regionale, le modalità di utilizzo e integrazione con gli altri segni del servizio nazionale, nonché i segni distintivi della colonna mobile regionale.

Per le pubbliche benemerenze si applica la disciplina delle onorificenze regionali. La proposta è formulata dall’assessore competente in relazione a meritevole partecipazione, capacità propositive e gestionali o particolari doti di altruismo e abnegazione.

Finanziamento del sistema regionale

La Regione sostiene l’organizzazione del sistema di protezione civile mediante specifici finanziamenti coerenti con le funzioni previste nel piano regionale. La Giunta attua tali previsioni con proprie deliberazioni.

Gestione delle emergenze: mobilitazione regionale

In occasione o in vista di un’emergenza di livello regionale, il Presidente della Giunta può disporre, con decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile per un massimo di 60 giorni, anche attivando colonna mobile e volontariato organizzato. Il presupposto è la possibile compromissione della vita, dell’integrità fisica o di beni di primaria importanza.

Entro 30 giorni dal decreto, la Giunta può individuare:

  • finanziamenti per spese delle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili;
  • modalità di rendicontazione;
  • ulteriori iniziative necessarie.

In base all’evoluzione dell’evento, il Presidente può disporre la cessazione della mobilitazione oppure la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. La Giunta disciplina le modalità di coordinamento e ricognizione delle attività straordinarie svolte dalla struttura regionale.

Gestione delle emergenze: stato di emergenza regionale

Per le emergenze regionali il Presidente della Giunta dichiara con decreto lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale. Può inoltre chiedere lo stato di emergenza nazionale. La durata massima dello stato regionale è di 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi. La revoca avviene con le stesse modalità della dichiarazione.

Entro 60 giorni dal decreto, la Giunta definisce:

  • i comuni interessati;
  • la valutazione dell’evento, anche speditiva, in relazione a straordinarietà, territorio, popolazione, risorse impiegate e danni;
  • l’assegnazione dei finanziamenti nei limiti del bilancio regionale.

Le risorse possono essere destinate a:

  • soccorso e assistenza alla popolazione, con copertura fino al 100% della spesa totale;
  • interventi più urgenti eseguiti da enti locali, strutture regionali o consorzi di bonifica;
  • prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
  • avvio di interventi urgenti.

Al termine dell’emergenza la Giunta disciplina il completamento degli interventi e l’eventuale trasferimento di risorse agli enti ordinariamente competenti. La Giunta definisce inoltre le procedure applicative della disciplina.

Gestione delle emergenze: stato di emergenza locale e ordinanze in deroga

Per le emergenze di livello comunale o locale può essere dichiarato lo stato di emergenza locale. La Giunta disciplina, con deliberazione, i presupposti e le modalità di gestione. Nel bilancio regionale può essere istituito un fondo per concorrere al finanziamento degli interventi conseguenti.

Per far fronte a situazioni di emergenza ed evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta può emanare ordinanze in deroga alla normativa regionale riservata e, nel rispetto dei principi fondamentali statali, anche alla normativa concorrente.

Ripresa delle normali condizioni di vita e ricognizione dei danni

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Regione può avviare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni a imprese, beni culturali e paesaggistici e patrimonio edilizio. Sulla base dei risultati e nei limiti del bilancio, la Regione può attivare anche parzialmente le prime misure di risposta.

La Giunta disciplina le procedure e individua il soggetto competente per la ricognizione e per l’attuazione degli interventi. Per le attività economiche e produttive gli interventi sono soggetti alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Disposizioni transitorie e attuazione

La Giunta e il Presidente devono adottare, entro i termini fissati, gli atti attuativi previsti dalla legge. In particolare, sono previsti termini di 6 o 12 mesi per le principali deliberazioni e decreti attuativi.

Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi alcuni regolamenti previgenti emanati in attuazione della precedente disciplina regionale del 2003, relativi a:

  • organizzazione delle attività del sistema regionale in emergenza;
  • modifiche al regolamento sull’emergenza;
  • disciplina degli interventi finanziari regionali;
  • regolamento sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Abrogazioni

La legge abroga la previgente disciplina regionale del 2003 sulla protezione civile e successive modifiche, oltre ad alcune disposizioni settoriali correlate, salvo quanto conservato in via transitoria.

Copertura finanziaria

Per le funzioni provinciali è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i contributi al volontariato sono autorizzati 100.000 euro per il 2020 e 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Sono previste le corrispondenti variazioni di bilancio tra fondi e accantonamenti e la missione “Soccorso civile”.

Per gli ulteriori articoli non sono previsti oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.

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