L.R. Toscana 41/2020
Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL “Fondo COVID-19 TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per il 2020 il “Fondo COVID-19 TPL” della Toscana per compensare i mancati ricavi del trasporto pubblico locale, soprattutto su gomma, con erogazioni mensili da marzo a dicembre 2020 e conguaglio finale. Prevede anche, solo per il 2020, che l’acconto del contributo di estrazione ex l.r. 35/2015 sia calcolato sul materiale escavato fino al 31 maggio 2020.
Fondo regionale COVID-19 per il TPL e disciplina 2020 dei contributi di estrazione
Fondo COVID-19 TPL e misure collegate
La legge regionale della Toscana interviene per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul trasporto pubblico locale e, in via separata, per modulare nel solo anno 2020 il versamento dei contributi di estrazione dovuti per l’attività estrattiva.
Istituzione del fondo straordinario per il trasporto pubblico locale
È istituito il fondo speciale regionale denominato “Fondo COVID-19 TPL”, destinato a sostenere il comparto del trasporto pubblico locale colpito dai mancati ricavi connessi alla riduzione della domanda e alle misure di contrasto al contagio. Il fondo è qualificato come misura straordinaria ed eccezionale, giustificata dalla situazione di grave emergenza presente nel territorio regionale.
Per l’anno 2020 il fondo ammonta complessivamente a 46.500.000 euro, così ripartiti:
- 16.500.000 euro di risorse regionali;
- 30.000.000 euro di risorse statali, provenienti dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL.
La Giunta regionale può incrementare la componente statale del fondo con ulteriori risorse statali trasferite per il servizio di TPL, finché perdura la situazione di criticità.
Destinazione delle risorse ed erogazione alle aziende
Le risorse del fondo sono finalizzate a mitigare l’impatto dei mancati ricavi complessivi da traffico subiti dalle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale. Per il 2020 l’intero importo è destinato al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticità di tale settore.
La quantificazione delle somme da erogare deve tenere conto di:
- eventuali risorse statali già stanziate per la stessa finalità, così da evitare sovracompensazioni;
- riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;
- costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati a causa dell’emergenza;
- costi aggiuntivi sostenuti per effetto della medesima emergenza.
Le risorse sono corrisposte alle imprese di trasporto in acconti mensili, calcolati nella misura della quota mensile dell’intero fondo, dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020. Gli importi restano soggetti a conguaglio o compensazione dopo la verifica dei dati relativi alle mensilità già anticipate. Le somme eventualmente disponibili a seguito di tale verifica sono ridistribuite tra le aziende in proporzione all’incidenza degli elementi considerati per ciascun mese.
Se il fondo viene alimentato anche con ulteriori risorse statali ai sensi della facoltà di incremento prevista dalla legge, l’erogazione avviene comunque secondo le medesime modalità.
Regole sugli aiuti di Stato
L’erogazione delle risorse che compongono il Fondo COVID-19 TPL deve avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Contributi di estrazione: disciplina temporanea per il 2020
Per il solo anno 2020, l’acconto del contributo di estrazione previsto dalla l.r. 35/2015 è rapportato al materiale escavato fino al 31 maggio 2020. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2020 per il pagamento del conguaglio dovuto per l’anno 2020.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
Il finanziamento del Fondo COVID-19 TPL, pari a 46,5 milioni di euro, è assicurato con gli stanziamenti della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.
Per la copertura degli oneri sono disposte variazioni di bilancio per competenza e cassa nel 2020, con riduzioni su:
- Missione 10, Programma 01, Titolo 1: 5.000.000 euro;
- Missione 20, Programma 03, Titolo 1: 16.500.000 euro;
e incremento su:
- Missione 10, Programma 02, Titolo 1: 21.500.000 euro.
L’attuazione della disciplina sui contributi di estrazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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