L.R. Toscana 42/2020
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla l.r. Toscana 48/1994 per disciplinare l’autorizzazione delle attività motoristiche nel circuito automobilistico e motociclistico di Scarperia e San Piero: impone il coinvolgimento dei comuni interessati e di ARPAT, elimina il limite dei 280 giorni annui di attività continuativa e abroga un comma dell’art. 8-bis. Entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell’autodromo di Scarperia e San Piero
Precisazioni normative sulle attività motoristiche nell’autodromo di Scarperia e San Piero
La legge regionale Toscana 22 giugno 2020, n. 42 interviene in modo puntuale sulla disciplina applicabile al circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Le modifiche riguardano il procedimento autorizzatorio delle attività motoristiche previsto dalla l.r. 48/1994.
Ambito di intervento
La disciplina non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna l’articolo 8-bis della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, relativo alle attività motoristiche e ai profili autorizzativi connessi all’uso dell’autodromo.
Procedimento di autorizzazione e soggetti coinvolti
Nel procedimento per l’autorizzazione delle attività motoristiche devono essere sentiti i comuni interessati, con espresso richiamo al loro coinvolgimento. La norma rafforza inoltre il ruolo tecnico-ambientale prevedendo che sia assicurato il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Durata delle attività motoristiche autorizzabili
Viene soppressa la previsione che limitava le attività autorizzabili a non più di 280 giorni annui di attività continuativa. Di conseguenza, tale limite temporale non è più parte della disciplina risultante dall’articolo 8-bis.
Abrogazione di una disposizione dell’articolo 8-bis
Il comma 4 dell’articolo 8-bis della l.r. 48/1994 è espressamente abrogato. Il testo fornito non specifica il contenuto originario del comma soppresso, ma ne conferma la cessazione di efficacia.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 27 giugno 2020.
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