L.R. Emilia-Romagna 12/2013
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per l’Emilia-Romagna l’unificazione, di regola in ogni ambito distrettuale, delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, con possibile estensione ai servizi educativi. Riordina le ASP, ne semplifica gli organi, regola patrimonio, controllo e transizione del personale; consente eccezioni e forme alternative motivate. È di fatto riferita ai processi di riordino avviati dal 2013.
Riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari e unificazione delle ASP in Emilia-Romagna
Riordino delle forme pubbliche di gestione nei servizi sociali e socio-sanitari
La legge regionale dell’Emilia-Romagna riordina le forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nell’ambito distrettuale, con l’obiettivo di superare la frammentazione gestionale e contenere la spesa pubblica. La disciplina si inserisce nel sistema regionale dei servizi sociali e nel riordino delle ASP previsto dalla normativa regionale preesistente.
Ambito territoriale e forma unica di gestione
Gli ambiti distrettuali costituiscono le circoscrizioni territoriali entro cui enti locali e altri soggetti istituzionali esercitano funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari. In ciascun ambito distrettuale deve essere individuata un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari; la programmazione territoriale può attribuirle anche la gestione di servizi educativi, in relazione alle caratteristiche del territorio e alla complessità dei servizi.
Modalità di costituzione e perimetro della gestione
L’unica forma gestionale si realizza mediante accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti operanti in materia di servizi alla persona, secondo i programmi di riorganizzazione. Alla forma unica deve partecipare, ove non già presente, la totalità degli enti locali o delle loro forme associative ricompresi nell’ambito distrettuale. Essa assume un ruolo multisettoriale, con gestione unitaria dei servizi sociali e socio-sanitari e delle eventuali ulteriori attività assegnate.
Unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Gli enti locali e le Unioni di Comuni interessati devono assicurare l’unificazione delle ASP già costituite e operanti nel medesimo ambito distrettuale. È anche possibile costituire un’ASP unificata su più ambiti distrettuali mediante aggregazione di ASP del medesimo territorio provinciale. Le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP confluite, compresi quelli relativi agli immobili. Le trasformazioni di IPAB in ASP non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore della legge sono effettuate secondo questa disciplina o secondo le norme specifiche richiamate.
Natura giuridica e regime delle ASP
Le ASP sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall’ordinamento regionale. Gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie se ne avvalgono per la gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e delle altre funzioni previste dallo statuto. Si applicano le regole sull’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, la disciplina di finanza pubblica e i principi di contenimento della spesa; le norme statali richiamate in materia di esclusioni e limitazioni all’assunzione di personale si applicano anche alle ASP. Le facoltà assunzionali vanno esercitate prioritariamente a favore delle posizioni addette ai servizi e per il conseguimento dell’accreditamento e dei requisiti di settore.
Rapporti con gli enti locali, equilibrio economico e controllo regionale
Le ASP operano nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, committenza e verifica degli enti locali nel territorio di riferimento. Gli enti soci devono garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e rispondono esclusivamente delle perdite; l’Assemblea dei soci vigila sul pareggio di bilancio e sull’equilibrio tra costi, ricavi, rette e valorizzazione del patrimonio. La Regione svolge in modo permanente funzioni di osservatorio e monitoraggio sui risultati di gestione.
Organi di governo e semplificazione dell’assetto
Con l’approvazione regionale dei nuovi statuti delle ASP unificate cessano i consigli di amministrazione in carica. Gli organi di governo diventano: Assemblea dei soci, Amministratore unico e organo di revisione contabile. L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti soci; il presidente è scelto tra i componenti e non sono previsti compensi, indennità o rimborsi. L’Amministratore unico è nominato dall’Assemblea, al di fuori del proprio seno, con adeguata competenza ed esperienza. In alternativa, gli statuti possono prevedere un consiglio di amministrazione di tre membri solo in presenza di più ambiti distrettuali o di esigenze di adeguata rappresentanza territoriale e demografica.
Direttore e competenze della Giunta regionale
Il direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici, con tutti i poteri non riservati agli organi di indirizzo e verifica; è nominato motivatamente in base a esperienza e competenza, e più ASP possono avvalersi dello stesso direttore tramite convenzione. La Giunta regionale deve disciplinare entro novanta giorni competenze, durata e revoca degli organi, oltre ai limiti del trattamento economico.
Patrimonio delle ASP
Le ASP devono adottare e aggiornare annualmente un piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, secondo principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività. Il piano distingue i beni strumentali ai fini statutari, i beni da destinare a reddito, gli immobili da destinare a bisogni abitativi o ad attività sociali, i beni agricoli e il patrimonio storico-artistico. Devono inoltre programmare manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire l’effettiva utilizzazione dei beni.
Forme pubbliche alternative ed estinzione delle ASP
Gli enti locali possono individuare, in ambito distrettuale, una forma pubblica di gestione alternativa all’ASP, se ciò è giustificato da ragioni di opportunità ed economicità e da specifiche valutazioni economiche; la gestione può essere affidata direttamente alle Unioni di Comuni. In tali casi si procede all’estinzione delle ASP, soprattutto quando siano in dissesto o prive di dimensioni e funzioni adeguate. È anche possibile chiedere la trasformazione di forme alternative in ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e convenienza.
Deroghe per ambiti diversi dal distretto socio-sanitario
Negli ambiti territoriali non coincidenti con i distretti socio-sanitari gli enti locali possono, in deroga alla regola della forma unica distrettuale, costituire un’unica forma pubblica di gestione dell’ambito ottimale. La scelta deve essere motivata da ragioni di opportunità e convenienza e deve distinguere i compiti dell’Unione di Comuni da quelli della forma pubblica di gestione. Restano ferme le funzioni del Comitato di distretto in materia di programmazione, regolazione e committenza.
Programmi di riordino e procedure attuative
I processi di riorganizzazione devono essere disciplinati da appositi programmi approvati dagli enti interessati. Tali programmi possono prevedere tempi, fasi e modalità progressive per la realizzazione della forma unica e vanno trasmessi alla Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Nei casi di unificazione delle ASP, gli atti necessari sono trasmessi alla Regione per l’approvazione dei nuovi statuti; la Giunta può fornire ulteriori indicazioni procedurali. Nei casi di estinzione, gli enti presentano un’istanza motivata con proposta di devoluzione dei rapporti giuridici; la Regione valuta i presupposti e dispone anche sulla destinazione del patrimonio, vincolato alle finalità statutarie delle ASP estinte.
Tutela del personale
Nei processi di riorganizzazione è garantita la continuità occupazionale del personale assunto a tempo indeterminato, con mantenimento del trattamento giuridico ed economico, e del personale a tempo determinato fino alla scadenza del contratto. Eventuali criticità devono essere affrontate in sede di contrattazione sindacale decentrata; i processi di mobilità e l’allocazione del personale richiedono confronto con le organizzazioni sindacali.
Incentivi, monitoraggio e coordinamento normativo
La Regione prevede meccanismi di incentivazione economica nei trasferimenti finanziari a favore degli ambiti distrettuali in cui sia costituita l’unica forma pubblica di gestione. La Giunta esercita funzioni di impulso e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e riferisce al Consiglio delle Autonomie locali e all’Assemblea legislativa. La Giunta adotta inoltre provvedimenti di raccordo e coordinamento con la normativa previgente e, più in generale, la Regione adegua progressivamente normativa e programmazione regionale in materia di servizi sociali e socio-sanitari, anche sulla base dell’attività di osservatorio sulle ASP.
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