L.R. Emilia-Romagna 11/2013
TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico disciplina il funzionamento dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: tetto di spesa, indennità e rimborsi dei consiglieri, missioni, assicurazioni, incompatibilità, gruppi assembleari, spese di rappresentanza, patrocinio, associazione ex consiglieri e parità di genere nel sistema elettorale. Contiene anche numerose abrogazioni e norme di coordinamento. In parte richiama scadenze e regimi legati a singole legislature o esercizi finanziari.
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna
Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
Il provvedimento riordina in un unico corpo normativo la disciplina regionale sullo status economico e giuridico dei consiglieri, sull’organizzazione dei gruppi assembleari e su ulteriori profili di funzionamento dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale e include anche norme di semplificazione, contenimento dei costi, partecipazione ad organismi esterni e rappresentanza paritaria nel sistema elettorale.
Ambito di applicazione e criteri di spesa dell’Assemblea
Il testo unico fissa i principi generali relativi alla condizione giuridica ed economica dei consiglieri regionali, ai gruppi assembleari e alle strutture di supporto. Stabilisce inoltre un tetto massimo di spesa per le funzioni proprie dell’Assemblea legislativa, pari a 7,50 euro pro capite per residente al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di riferimento.
Le funzioni proprie sono quelle attribuite all’Assemblea dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. L’Ufficio di Presidenza effettua ogni due anni una ricognizione delle funzioni esercitate e le aggrega in aree omogenee, per le quali può essere determinato un costo standard secondo criteri di efficienza e metodologie comparative. Il valore pro capite è aggiornato con legge ogni due anni; il primo aggiornamento è fissato al 1° gennaio 2015. L’aumento non può superare la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Trattamento economico dei consiglieri regionali
L’indennità dei consiglieri si compone di indennità di carica e indennità di funzione. È previsto inoltre un rimborso spese per l’esercizio del mandato, nei limiti fiscali richiamati dalla normativa statale. La partecipazione alle Commissioni statutarie è gratuita, senza diarie, indennità di presenza o altri rimborsi.
Il trattamento economico complessivo non può superare quello riconosciuto dalla regione più virtuosa, salvo le coperture assicurative.
Indennità di carica
L’indennità mensile lorda è pari a 5.000 euro. Essa non è cumulabile con emolumenti, assegni o gettoni derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore in enti pubblici o partecipati, né con altre indennità o emolumenti collegati alle cariche di Presidente della Regione, Presidente dell’Assemblea, assessore o consigliere regionale. In caso di pluralità di cariche, il titolare deve optare per un solo emolumento.
Ogni consigliere deve depositare entro il 30 settembre di ogni anno una dichiarazione sugli incarichi ricoperti o una dichiarazione negativa. In caso di omissione, il Presidente diffida il consigliere a regolarizzare entro 15 giorni e, se l’inadempimento persiste, ne informa l’Assemblea.
L’indennità decorre dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea e cessa il giorno precedente il nuovo insediamento; la materiale corresponsione avviene dal giorno successivo alla convalida. Per i cessati o subentrati nel corso della legislatura, il pagamento segue la durata del diritto a partecipare alle sedute.
Riduzioni per assenze
L’indennità di carica è ridotta dell’1 per cento per ogni assenza alle riunioni dell’Assemblea, della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni statutarie, della Giunta per il regolamento e di altri organismi individuati dall’Ufficio di Presidenza. La riduzione non opera in caso di missione istituzionale, partecipazione ad altra riunione contemporanea o compensazione con presenze in altre Commissioni, nonché in presenza di malattia documentata, giustificazioni giudiziarie, gravi motivi personali o esigenze di cura e assistenza familiare.
Indennità di funzione
Sono previste maggiorazioni percentuali dell’indennità di carica per specifiche funzioni: 50% per Presidente dell’Assemblea e Presidente della Giunta; 33% per Vicepresidente della Giunta, assessori e Vicepresidenti dell’Assemblea; 19% per Presidenti di Commissione, Segretari e Questori dell’Ufficio di Presidenza e capigruppo; 7% per i Vicepresidenti di Commissione. Le indennità di funzione non sono cumulabili tra loro e spettano per tutta la durata dell’incarico.
Rimborsi per l’esercizio del mandato e per gli spostamenti
A tutti i consiglieri è riconosciuto un rimborso forfettario mensile di 2.258,65 euro per le spese connesse al mandato, per dodici mensilità. Per i non residenti a Bologna è prevista una maggiorazione variabile rapportata alla distanza residenza/sede dell’Assemblea, con un massimo di dodici presenze mensili.
Il rimborso del tragitto casa-lavoro può avvenire con mezzo proprio o, in alternativa, con mezzo pubblico. La maggiorazione è calcolata per fasce chilometriche; se il consigliere dichiara l’uso prevalente o esclusivo del mezzo pubblico, la quota variabile è ridotta a un sesto. Se il domicilio effettivo è diverso dalla residenza, conta il luogo più vicino alla sede. Sono previsti controlli a campione e una riduzione proporzionale della maggiorazione per ogni presenza inferiore a dodici al mese.
È inoltre disciplinato un rimborso specifico per il Presidente, il Sottosegretario e i componenti della Giunta regionale, basato su parametri oggettivi e limitato ai tragitti interni al territorio regionale, con dichiarazione mensile.
Missioni, rimborsi e autovetture di servizio
Il consigliere può essere inviato in missione per rappresentare l’Assemblea o la Giunta su disposizione dei rispettivi organi di vertice. In tal caso ha diritto al rimborso integrale di viaggio, vitto e alloggio dietro documentazione fiscale.
L’uso del mezzo proprio per la missione è ammesso a rischio del consigliere, con indennità chilometrica secondo criteri stabiliti dall’Ufficio di Presidenza. Per Presidente, Sottosegretario e componenti della Giunta, le missioni nel territorio regionale sono rimborsate con un importo mensile forfettario pari al 25% del rimborso base, escluso l’uso del mezzo proprio.
I consiglieri possono usare autovetture di servizio per missioni su incarico o per attività di rappresentanza ufficiale; ulteriori modalità di disponibilità sono demandate ad atti dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta.
Aspettativa dei dipendenti pubblici eletti e opzione sul trattamento economico
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti consiglieri regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il collocamento decorre dalla proclamazione degli eletti, anche in caso di surrogazione, ed è retroattivo a tale data. Cessa se l’elezione non è convalidata o al venir meno della carica.
Il consigliere in aspettativa può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza in luogo dell’indennità consiliare fissa. In tal caso il trattamento resta a carico dell’amministrazione di provenienza, mentre la Regione continua a corrispondere le indennità di funzione e i rimborsi spese collegati allo status. L’opzione può essere effettuata in qualunque momento ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, salvo effetto dalla proclamazione se resa contestualmente.
Sospensione di indennità e assegno in caso di privazione della libertà personale
La corresponsione delle indennità, dei rimborsi spese e delle coperture assicurative è sospesa di diritto nei casi previsti dal testo unico statale sulle incandidabilità e nei confronti dei consiglieri colpiti da ordine di carcerazione o da altre situazioni previste dalla normativa richiamata. L’Ufficio di Presidenza dispone la sospensione con decorrenza dalla data del provvedimento presupposto.
La sospensione termina nei casi di cessazione della sospensione dalla carica, di revoca della misura cautelare o secondo le ulteriori ipotesi previste dalla normativa statale e dal codice di procedura penale. Nelle stesse ipotesi l’Assemblea può deliberare un assegno pari alla metà dell’indennità di carica.
Copertura assicurativa e rimborso delle spese di difesa giudiziale
L’Assemblea legislativa provvede a una copertura assicurativa cumulativa per consiglieri, assessori nominati e Sottosegretario alla Presidenza in carica. La copertura riguarda morte, invalidità, danni ai veicoli utilizzati per il mandato, altri rischi connessi all’attività istituzionale, responsabilità civile patrimoniale e tutela legale per spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa.
La copertura per responsabilità e tutela legale deve operare anche dopo la cessazione dalla carica per fatti riferiti al periodo di mandato. L’assicuratore è scelto con procedura ad evidenza pubblica; gli oneri gravano sul bilancio autonomo dell’Assemblea per i consiglieri e sul bilancio regionale per gli altri assicurati. La Regione stipula inoltre ulteriori assicurazioni a tutela delle proprie responsabilità.
Se manca la copertura assicurativa legale/peritale, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale solo in caso di esito favorevole definitivo del procedimento, assenza di conflitto di interessi con la Regione, connessione con l’attività istituzionale e assenza di dolo o colpa grave. Il rimborso è limitato a un avvocato e a un consulente di parte, nei limiti di quanto spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione, e vale anche dopo la cessazione dalla carica.
Incompatibilità dei consiglieri
Si applica ai consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna la disciplina generale statale sulle incompatibilità, con esclusione di una specifica ipotesi indicata dalla legge richiamata. La norma rinvia dunque al regime statale, salvo la deroga espressamente prevista.
Costituzione, autonomia e risorse dei gruppi assembleari
I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo Statuto e Regolamento interno. I gruppi sono qualificati come organi dell’Assemblea e come associazioni non riconosciute di consiglieri, strumenti essenziali dell’azione politica; ad essi sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività.
L’Ufficio di Presidenza accerta la costituzione e la consistenza numerica di ciascun gruppo. Ogni gruppo adotta un proprio regolamento interno sulla base di un regolamento quadro; il regolamento è comunicato all’Ufficio di Presidenza e pubblicato sul sito web dell’Assemblea. Il gruppo misto è regolato con disciplina predisposta e adottata dall’Ufficio di Presidenza.
Ai gruppi costituiti dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell’Assemblea, solo i contributi per il personale e le assegnazioni in natura e servizi previste dalla legge.
Sedi, dotazioni e beni assegnati ai gruppi e agli organi monocratici
L’Assemblea assegna gratuitamente ai gruppi una sede adeguata nel proprio edificio. L’Ufficio di Presidenza provvede, a carico del bilancio dell’Assemblea, all’allestimento, arredamento e attrezzatura delle sedi, alle linee telefoniche e di telecomunicazione, ai servizi di fotocopiatura e riproduzione, ai materiali di consumo e ai servizi per la comunicazione e l’informazione.
È adottato un disciplinare sulle modalità di utilizzo di beni e servizi. I beni mobili assegnati sono inventariati e affidati ai Presidenti dei gruppi, che ne sono consegnatari responsabili; sono previste procedure di riconsegna e subentro in caso di cambio del Presidente o a fine legislatura. La disciplina si applica anche agli organi monocratici dell’Assemblea.
Spese di personale dei gruppi assembleari
I gruppi dispongono di personale per studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione. Il personale assegnato è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica dell’Assemblea e della Giunta; i posti corrispondenti restano indisponibili nell’organico di provenienza e, a fine assegnazione, i collaboratori rientrano nelle strutture ordinarie.
Dalla X legislatura il budget complessivo per ogni gruppo è fissato dall’Ufficio di Presidenza entro il tetto pari al costo di un’unità di personale categoria D, posizione economica D6, con oneri a carico dell’ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere appartenente al gruppo, decurtato per alcune figure istituzionali con ufficio di supporto. I contributi non possono essere destinati ad altre finalità e il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito con tale budget.
Sono previste maggiorazioni o riduzioni del budget per gruppi monocomponenti, a due componenti, da tre a nove componenti e con dieci o più componenti, secondo percentuali differenziate in base alla presenza o meno, tra i componenti, di soggetti titolari di cariche istituzionali rilevanti. Il tetto complessivo resta comunque ancorato ai parametri della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012.
Reclutamento, incarichi, tirocini e divieti per i gruppi
Per ampliare la propria struttura di supporto, i gruppi possono chiedere incarichi a tempo determinato ai sensi dello Statuto, oppure rapporti di collaborazione e consulenza, tramite le procedure previste per le strutture ordinarie. L’individuazione del soggetto è effettuata dal Presidente del gruppo secondo il principio dell’intuitu personae; il contratto è stipulato dal direttore generale dell’Assemblea. Il numero massimo di personale dipende dal budget e dagli spazi assegnati.
Per i contratti a tempo determinato sono richiesti specifici titoli di studio per l’accesso alle categorie B, C e D. Il Presidente del gruppo può anche richiedere tirocini, compatibilmente con gli spazi disponibili e con l’eventuale adeguamento per persone con disabilità.
Il budget del personale copre anche personale comandato, maggiori costi di assegnazione di personale regionale, contratti a tempo determinato, collaborazioni e consulenze, formazione e missioni del personale, oltre a oneri assicurativi e previdenziali. Entro il 15 dicembre di ogni anno i Presidenti dei gruppi presentano una programmazione annuale dei contratti e dell’uso del budget per l’anno successivo.
È vietato instaurare tali rapporti con coniuge, parenti e affini fino al quarto grado dei consiglieri regionali. Per consulenze e collaborazioni va inoltre presentata una relazione finale sul prodotto realizzato. I rapporti di lavoro sono pubblicizzati sul sito dell’Assemblea.
Contributi, variazioni e gestione del budget dei gruppi
All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza definisce il budget per il personale di ciascun gruppo a decorrere dall’insediamento dell’Assemblea. Le successive variazioni nella composizione dei gruppi comportano adeguamenti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla variazione.
Se è presente il gruppo misto, i contributi sono ripartiti proporzionalmente tra i suoi componenti. L’eventuale avanzo di amministrazione derivante da somme non utilizzate entro il 31 dicembre va riversato nel bilancio dell’Assemblea.
Controllo, rendicontazione e pubblicità dei finanziamenti ai gruppi
La disciplina del rendiconto e vari ulteriori adempimenti contabili risultano in gran parte abrogati. Resta però l’obbligo per la Regione di istituire un sistema informativo con i dati relativi al finanziamento del personale dei gruppi, con pubblicazione sul sito istituzionale e disponibilità telematica per Corte dei conti e Ministero dell’economia e delle finanze.
Partecipazione a organismi, conferenze e associazioni
L’Assemblea, tramite il Presidente o un componente delegato dell’Ufficio di Presidenza, aderisce alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, per coordinamento e scambio di esperienze.
Può inoltre aderire, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, a organismi, comitati, associazioni e fondazioni con finalità di ricerca, coordinamento e studio su aspetti istituzionali delle assemblee legislative, oppure con scopi di promozione dei valori umani fondamentali. Alcune adesioni possono essere deliberate direttamente dall’Ufficio di Presidenza quando non comportano oneri o riguardano strutture organizzative che ne facciano motivata richiesta. Le deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico.
Spese di rappresentanza e patrocinio dell’Assemblea
Le spese di rappresentanza devono riguardare ospitalità e atti di cortesia di contenuto simbolico, connessi a rapporti ufficiali, diretti all’esterno dell’Assemblea, svolti in circostanze non ordinarie e giustificati da ragionevolezza e congruità. Titolare dell’attività è il Presidente dell’Assemblea, che può essere coadiuvato o sostituito, nei limiti previsti, da Vicepresidenti, altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, Presidenti di Commissione o consiglieri delegati.
Le spese devono essere motivate e documentate.
Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento per iniziative di promozione sociale e culturale; la partecipazione a comitati d’onore serve a conferire prestigio alle iniziative. L’Ufficio di Presidenza può concedere patrocinio e aderire a comitati d’onore per iniziative di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o privati di elevata rappresentatività.
In linea generale il patrocinio non può comportare spese a carico del bilancio, salvo premi, targhe, coppe o altri trofei, messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi, e, in casi di assoluta rilevanza, contributi in denaro, subordinati però all’adozione del regolamento attuativo sui criteri di spesa e sui beneficiari. Il Presidente concede il patrocinio con atto motivato; l’Ufficio di Presidenza può anche promuovere e finanziare progetti e iniziative finalizzati alla diffusione dei principi e valori statutari.
Ogni anno l’Ufficio di Presidenza trasmette all’Assemblea, in allegato al rendiconto, l’elenco delle iniziative patrocinate, di quelle sostenute, delle associazioni e soggetti cui l’Assemblea ha aderito e delle eventuali quote associative e motivazioni di recesso.
Associazione degli ex consiglieri regionali
La Regione riconosce l’associazione degli ex consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna, aperta a tutti gli ex consiglieri e, facoltativamente, anche ai consiglieri in carica. Ogni modifica statutaria ha effetto verso la Regione solo dopo presa d’atto e approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza. L’associazione ha sede presso l’Assemblea legislativa.
L’Ufficio di Presidenza assicura il supporto organizzativo necessario e può, così come la Giunta regionale, affidare all’associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative culturali, assumendone i relativi oneri.
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale
La legge promuove la piena parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, in conformità con la Costituzione e con la normativa statale e regionale richiamata.
In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria dei due generi nei programmi di comunicazione politica radiotelevisiva e nei messaggi autogestiti, con pari evidenza delle candidate e dei candidati.
Ogni lista regionale e provinciale deve rispettare, a pena di inammissibilità, la regola della parità di genere: se i candidati sono pari, ogni genere deve essere presente in misura eguale; se sono dispari, la differenza tra i generi non può superare una unità.
È inoltre ridefinita la scheda elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, con voto su un’unica scheda, preferenze limitate alla stessa lista e obbligo di preferenze di genere diverso in caso di doppia preferenza, pena l’annullamento della seconda.
Abrogazioni, coordinamento e copertura finanziaria
Il testo unico abroga numerose disposizioni precedenti della legge regionale n. 42 del 1995 e di altre leggi regionali sul trattamento indennitario, sui gruppi consiliari, sulle spese di rappresentanza, sulla partecipazione ad organismi e sull’associazione degli ex consiglieri. I riferimenti alle norme abrogate si intendono ora riferiti al testo unico, per i contenuti pertinenti.
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti dagli stanziamenti del capitolo di spesa del bilancio regionale destinato al funzionamento dell’Assemblea legislativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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